Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 20642/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23444/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e rappresentata da se stessa, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore domiciliato, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; -controricorrente- avverso l’ordinanza repert. n. 4957/2023 (RG 64/2014) del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 02/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] svolse attività professionalein qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Salerno.

Quest’ultimo, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 15.07.2011 reso dal Gip del Tribunale di Salerno.

All’esito del procedimento, il difensore presentò istanza di liquidazione delle spettanze professionali, ritenendo che l’epoca dalla quale dovessero decorrere gli effetti dell’ammissione al beneficiodovessero decorrere dal 9 / 7 / 2011, data in cui, in sede di udienza di convalida dell’arresto, il Longo aveva avanzato istanza, ex art. 109 d.P.R. n. 115/2002 , di ammissione al patrocino , con riserva di deposito della relativa istanza scritta nel termine di legge, adempimento soddisfattoil successivo 15 luglio. [OSCURATO:PERSONA] procedente, tuttavia, liquidò i compensi professionali a decorrere dal deposito dell’istanza scritta di amissione al patrocinio a spese dello Stato e non dal 9.07.2011 come richiesto dal difensore, con ciò, escludendo dal novero delle attività liquidabili quelle espletate in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto.

2. Avverso tale provvedimento, propose opposizione il difensore.

3. Il Tribunale Civile di Salerno rigettò il ricorso , ritenendo gli effetti della ammissione decorrono dalla diversa data in cui viene depositata la documentazione a sostegno della avanzata istanza e non dalla data in cui l’istante formula la sua richiesta orale ai sensi dell’art. 109 D.P.R. 15/02

4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

5. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 132, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5 , cod. proc. civ.

La ricorrente prospetta evidente contrasto della sussunzione della fattispecie astratta a quello concreta – violazione dell’art. 109 T.U.S.G. – difetto di motivazione sul punto oggetto di specifica contestazione e motivazione perplessa e solo apparente con manifesta ed irriducibile contraddittorietà della stessa Ritiene la ricorrente che la motivazione resa dal Tribunale sia contraddittoria e meramente apparente, laddove, in un primo momento specifica che la decorrenza del beneficio debba essere ancorata alla data in cui il richiedente ha formulato la relativa istanzaorale di ammissione con riserva di produzione documentale nei termini di legge, per poi di contro affermare che gli effetti del beneficio dovevano decorrere dalla data in cui veniva depositata la documentazione.

6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione violazione degli artt. 2230 e 2233 co. 2 c.c. e ss c.c., artt. 82, 109 e 131 del D.P.R. n. 115/2002 e delle norme del D.M. n. 127/04 –violazione dei Principi dell’effettività della difesa e del decoro della professione e dell’art. 24 Cost. (Cass. n. 28113/2020) – assoluta confusione concettuale dell’Ordinanza impugnata sul punto priva di qualsiasi ordine logico Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe totalmente omesso di liquidare il corretto compenso dovuto a fronte di due note spese, riportate nel ricorso, specificatamente documentate e redatte in base ai criteri legali.

I due motivi, tra loro correlati, sono fondati.

Dispone l’art. 109 del d.P.R. n. 115/2002: “Gli effetti [dell’ammissione] decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”.

È di tutta evidenza, pertanto, che la norma assicura la difesa a spese dello Stato all’avente diritto sin dal momento in cui costui anticipi la volontà di volersi avvalere di essa.

La successiva presentazione di formale istanza, corredata dalla prevista documentazione, costituisce necessario adempimento successivo, da compiersi nel termine di legge, condizionante gli effetti dell’ammissione.

Tuttavia, giammai potrebbe sostenersi, in spregio al contenuto letterale della disposizione e alla chiara “ratio” di essa, diretta ad assicurare all’avente diritto pienezza del diritto di difesa, siccome consacrato dall’art. 24 Cost., che sussista un territorio temporale –dalla manifestazione di volersi avvalere dell’istituto fino al deposito dell’istanza scritta – durante il quale, pur avendone diritto, il richiedente non possa fruire del beneficio.

Le peculiarità del procedimento penale hanno indotto il legislatore, proprio al fine di assicurare completa copertura difensiva al non abbiente, di anticipare gli effetti dell’ammissione al primo momento in cui l’avente diritto abbia necessità di avvalersi del difensore (emblematici i casi dell’arrestato in flagranza e del fermato).

In disparte e solo per completezza, deve stigmatizzarsi l’inconcludente motivazione resa dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, incorrendo in frontale e insanabile contraddizione, tale da rendere apparente il costrutto argomentativo, dopo avere affermato che decorrenza del beneficio va ancorata alla data in cui l’istante ha formulato la relativa richiesta di ammissione , sostiene doversi ritenere che gli effetti della ammissione decorrono dalla diversa data in cui viene depositata la documentazione a sostegno della avanzata istanza e non dalla data in cui l’istante formula la sua richiesta orale Consegue a quanto immediatamente sopra esposto la fondatezza del secondo motivo, stante che la liquidazione dei compensi non ha tenuto conto delle attività difensive svolte tra la prima istanza orale e il deposito della seconda scritta.

Pertanto, cassata con rinvio la decisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio riesaminerà la vicenda applicando il seguente principio di diritto: “per effetto dell’art. 109 del d.P.R. n. 115/2002, a condizione che l’interessato provveda nei venti giorni successivi dall’istanza orale a ritualmente depositare quella scritta, siccome previsto dall’art. 93 del medesimo corpo normativo e risulti possedere i requisiti di legge per l’ammissione, sono a carico dell’Erario i compensi dovuti al difensore per le attività professionali svolte nell’interesse dell’assistito nel tempo intercorrente tra la proposizione dell’istanza orale e il deposito di quella scritta”. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà a statuire sul capo delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23444/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e rappresentata da se stessa, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore domiciliato, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; -controricorrente- avverso l’ordinanza repert. n. 4957/2023 (RG 64/2014) del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 02/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] svolse attività professionalein qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Salerno. Quest’ultimo, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 15.07.2011 reso dal Gip del Tribunale di Salerno. All’esito del procedimento, il difensore presentò istanza di liquidazione delle spettanze professionali, ritenendo che l’epoca dalla quale dovessero decorrere gli effetti dell’ammissione al beneficiodovessero decorrere dal 9 / 7 / 2011, data in cui, in sede di udienza di convalida dell’arresto, il Longo aveva avanzato istanza, ex art. 109 d.P.R. n. 115/2002 , di ammissione al patrocino , con riserva di deposito della relativa istanza scritta nel termine di legge, adempimento soddisfattoil successivo 15 luglio. [OSCURATO:PERSONA] procedente, tuttavia, liquidò i compensi professionali a decorrere dal deposito dell’istanza scritta di amissione al patrocinio a spese dello Stato e non dal 9.07.2011 come richiesto dal difensore, con ciò, escludendo dal novero delle attività liquidabili quelle espletate in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto. 2. Avverso tale provvedimento, propose opposizione il difensore. 3. Il Tribunale Civile di Salerno rigettò il ricorso , ritenendo gli effetti della ammissione decorrono dalla diversa data in cui viene depositata la documentazione a sostegno della avanzata istanza e non dalla data in cui l’istante formula la sua richiesta orale ai sensi dell’art. 109 D.P.R. 15/02 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 5. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 132, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5 , cod. proc. civ. La ricorrente prospetta evidente contrasto della sussunzione della fattispecie astratta a quello concreta – violazione dell’art. 109 T.U.S.G. – difetto di motivazione sul punto oggetto di specifica contestazione e motivazione perplessa e solo apparente con manifesta ed irriducibile contraddittorietà della stessa Ritiene la ricorrente che la motivazione resa dal Tribunale sia contraddittoria e meramente apparente, laddove, in un primo momento specifica che la decorrenza del beneficio debba essere ancorata alla data in cui il richiedente ha formulato la relativa istanzaorale di ammissione con riserva di produzione documentale nei termini di legge, per poi di contro affermare che gli effetti del beneficio dovevano decorrere dalla data in cui veniva depositata la documentazione. 6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione violazione degli artt. 2230 e 2233 co. 2 c.c. e ss c.c., artt. 82, 109 e 131 del D.P.R. n. 115/2002 e delle norme del D.M. n. 127/04 –violazione dei Principi dell’effettività della difesa e del decoro della professione e dell’art. 24 Cost. (Cass. n. 28113/2020) – assoluta confusione concettuale dell’Ordinanza impugnata sul punto priva di qualsiasi ordine logico Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe totalmente omesso di liquidare il corretto compenso dovuto a fronte di due note spese, riportate nel ricorso, specificatamente documentate e redatte in base ai criteri legali. I due motivi, tra loro correlati, sono fondati. Dispone l’art. 109 del d.P.R. n. 115/2002: “Gli effetti [dell’ammissione] decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”. È di tutta evidenza, pertanto, che la norma assicura la difesa a spese dello Stato all’avente diritto sin dal momento in cui costui anticipi la volontà di volersi avvalere di essa. La successiva presentazione di formale istanza, corredata dalla prevista documentazione, costituisce necessario adempimento successivo, da compiersi nel termine di legge, condizionante gli effetti dell’ammissione. Tuttavia, giammai potrebbe sostenersi, in spregio al contenuto letterale della disposizione e alla chiara “ratio” di essa, diretta ad assicurare all’avente diritto pienezza del diritto di difesa, siccome consacrato dall’art. 24 Cost., che sussista un territorio temporale –dalla manifestazione di volersi avvalere dell’istituto fino al deposito dell’istanza scritta – durante il quale, pur avendone diritto, il richiedente non possa fruire del beneficio. Le peculiarità del procedimento penale hanno indotto il legislatore, proprio al fine di assicurare completa copertura difensiva al non abbiente, di anticipare gli effetti dell’ammissione al primo momento in cui l’avente diritto abbia necessità di avvalersi del difensore (emblematici i casi dell’arrestato in flagranza e del fermato). In disparte e solo per completezza, deve stigmatizzarsi l’inconcludente motivazione resa dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, incorrendo in frontale e insanabile contraddizione, tale da rendere apparente il costrutto argomentativo, dopo avere affermato che decorrenza del beneficio va ancorata alla data in cui l’istante ha formulato la relativa richiesta di ammissione , sostiene doversi ritenere che gli effetti della ammissione decorrono dalla diversa data in cui viene depositata la documentazione a sostegno della avanzata istanza e non dalla data in cui l’istante formula la sua richiesta orale Consegue a quanto immediatamente sopra esposto la fondatezza del secondo motivo, stante che la liquidazione dei compensi non ha tenuto conto delle attività difensive svolte tra la prima istanza orale e il deposito della seconda scritta. Pertanto, cassata con rinvio la decisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio riesaminerà la vicenda applicando il seguente principio di diritto: “per effetto dell’art. 109 del d.P.R. n. 115/2002, a condizione che l’interessato provveda nei venti giorni successivi dall’istanza orale a ritualmente depositare quella scritta, siccome previsto dall’art. 93 del medesimo corpo normativo e risulti possedere i requisiti di legge per l’ammissione, sono a carico dell’Erario i compensi dovuti al difensore per le attività professionali svolte nell’interesse dell’assistito nel tempo intercorrente tra la proposizione dell’istanza orale e il deposito di quella scritta”. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà a statuire sul capo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale d
Decreto Cassazione n. 20642/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris