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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 07088/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27172/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazzale [OSCURATO:PERSONA], n. 9; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Denza, n. 50/a, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3089/16, depositata il 3 agosto 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Napoli convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirla condannare alla restituzione della somma di Euro 5.683.816,78, pagata in esecuzione della sentenza del 26 settembre 1988, n. 8528, con cui il Tribu- nale di Napoli lo aveva condannato al risarcimento dei danni cagionati dall'oc- cupazione e dall'irreversibile trasformazione di un complesso industriale di proprietà della convenuta.

Premesso che in esecuzione della predetta sentenza il Pretore di Napoli, con ordinanza del 17 dicembre 1991, aveva assegnato alla società convenuta la somma di Euro 5.447.002,07 ed al procuratore distrattario la somma di Euro 2.316,31, sostenne che con sentenza del 22 febbraio 1992, n. 403, con- fermata sul punto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 25 luglio 1995, n. 8081, la Corte d'appello di Napoli aveva riformato la sentenza del Tribu- nale, escludendo la trasformazione irreversibile dell'immobile.

Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA], ed eccepì la prescrizione del diritto alla restituzione, sostenendo che la decorrenza relativo termine doveva essere ancorata alla pubblicazione della sentenza di appello, dal momento che il giudizio di cassa- zione si era estinto per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, con il conseguente venir meno dell'effetto interruttivo permanente previsto dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ.

1.1. Con sentenza del 2 novembre 2011, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda.

2. L'impugnazione proposta dal Comune è stata accolta dalla Corte d'ap- pello di Napoli, che con sentenza del 3 agosto 2016 ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione pagamento della somma di Euro 5.683.816,78, oltre interessi o, se di maggior misura, rivalutazione monetaria.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che il termine di pre- scrizione non fosse ancora scaduto, dovendo essere fatto decorrere dalla data di deposito della sentenza di cassazione, che, determinando il passaggio in giudicato di quella di appello, aveva comportato il definitivo consolidamento del diritto alla restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Premesso che la restituzione non costituisce una condictio indebiti,, trovando la sua fonte non già nel diritto sostanziale azio- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ma nell'esito del processo, e sorgendo quindi dalla riforma della sentenza impugnata, e precisato che essa può essere domandata sia in un separato giudizio che in appello, non configurandosi come una domanda nuova e potendo essere disposta anche d'ufficio, ha affermato che la relativa facoltà può essere esercitata fin dalla riforma, ma la prescrizione può decor- rere soltanto dal passaggio in giudicato della relativa pronuncia, dal momento che fino a quel momento possono essere emesse soltanto pronunce restitu- torie rebus sic stantibus.

Rilevato inoltre che il precedente giudizio si era svolto in epoca anteriore dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato l'art. 336 cod. proc. civ., prevedendo l'immediata operatività della pronuncia di riforma, ha osservato che a quell'epoca la pos- sibilità di ottenere la restituzione era subordinata al passaggio in giudicato di tale pronuncia, concludendo pertanto che la decorrenza del termine di pre- scrizione doveva essere ancorata alla data di deposito della sentenza di cas- sazione, che, rigettando il ricorso, aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza di appello.

3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria.

Il Comune ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ., censurando la sentenza impu- gnata per aver ritenuto da un lato che il diritto alla restituzione possa essere esercitato fin dalla riforma della sentenza di condanna, dall'altro che il termine di prescrizione decorra soltanto dal passaggio in giudicato della stessa.

Pre- messo infatti che l'insorgenza del diritto comporta la possibilità di farlo valere, e quindi la decorrenza della prescrizione, che può essere sospesa o interrotta soltanto da cause tassativamente previste, e non anche da impedimenti me- ramente processuali, sostiene che, a seguito della pubblicazione della sen- tenza di appello, il Comune avrebbe potuto azionare immediatamente il diritto 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 alla restituzione, oppure proporre un'autonoma domanda, o ancora impu-Data pubblicazione 03/03/2022 gnare la sentenza di appello, che aveva omesso di statuire in ordine alla re- stituzione, non assumendo alcun rilievo, ai fini della prescrizione, l'impossibi- lità di far valere il diritto in via esecutiva.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt.2934, 2935 e 2946 cod. civ., dell'art. 336 cod. proc. civ. e dell'art. 90 della legge n. 353 del 1990, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile l'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 48 della legge n. 353 del 1990, senza conside- rare che, ai sensi della disciplina transitoria dettata dalla medesima legge, le predette modifiche si applicavano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

Rilevato che il giudizio in cui era stata pronunciata la condanna al pagamento si era concluso soltanto a seguito della sentenza di cassazione, afferma che, a tutto voler concedere, la prescrizione avrebbe dovuto essere fatta decorrere, anziché dalla data di pubblicazione della sentenza di appello, da quella del 1° gennaio 1993, in cui la stessa aveva cominciato a spiegare piena efficacia.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2935 cod. civ., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 336 cod. proc. civ., sostenendo che, anche a voler ritenere applicabile il testo vigente dell'art. 336 cit., il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere fatto decorrere dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere, non assumendo alcun rilievo la necessità di atten- dere il passaggio in giudicato della sentenza di riforma per potervi dare ese- cuzione.

Premesso che soltanto una specifica norma di legge motivata da ragioni eccezionali può distinguere il momento in cui sorge il diritto da quello in cui può essere azionato in giudizio, afferma che dal secondo comma dello art. 336 cit. non si desume alcun limite all'azionabilità immediata del diritto alla restituzione, il quale può essere fatto valere sia nel giudizio di appello che in un separato giudizio.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in via gradata, la viola- zione dell'art. 2909 cod. civ., osservando che l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il diritto alla restituzione è esercitabile soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza di riforma, si pone in contrasto con il 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.

6. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, non meritano accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza riformata decorre in ogni caso dal passaggio in giudicato della sentenza di riforma, essendo configurabili, prima di tale momento, soltanto pronunce restitutorie emesse rebus sic stan- tibus, in relazione all'esito momentaneo del giudizio.

A fondamento di tale affermazione, la Corte d'appello ha infatti richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce l'ammissibilità della domanda di restituzione delle somme pagate in esecu- zione della sentenza di primo grado, anche se proposta nel giudizio di appello, escludendone la contrarietà al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., in considerazione delle caratteristiche della stessa, non riconducibile allo sche- ma della condictio indebiti, e di ragioni di economia processuale collegate alla esigenza di ripristino della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza di primo grado, la cui caducazione, facendo venire meno il titolo del pagamento, lo rende indebito sin dall'origine, in tal modo determinando il sorgere dell'ob- bligazione e della pretesa restitutoria, che non potrebbe altrimenti essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza di appello (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

III, 11/06/2008, n. 15461; 17/03/2005, n. 5787; 13/07/ 2004, n. 12905).

Tale richiamo, così come quello al principio secondo cui la restituzione può essere disposta anche d'ufficio dal giudice, in considerazione dell'accessorietà della relativa pronuncia al decisum della controversia (cfr. Cass., Sez.

III, 30/10/2020, n. 24171; Cass., Sez.

I, 29/10/2020, n. 23972; 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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III, 11/06/2008, n. 15461), non può ritenersi tuttavia pertinente, dal momento che, in quanto configurabile come una mera facoltà della parte, che può essere esercitata in via alternativa rispetto all'instaurazione di un autonomo giudizio in data successiva alla riforma della sentenza di primo grado, la proponibilità della domanda di restituzione anche nel giudizio di ap- pello non solo non dice nulla in ordine al dies a quo del relativo termine di prescrizione, ma anzi, consentendo di anticipare la proposizione della do- manda rispetto alla predetta riforma, potrebbe costituire un utile argomento a favore della decorrenza del termine dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado, anziché dal suo passaggio in giudicato.

La stessa sentenza impugnata richiama d'altronde altri precedenti di legittimità, nei quali si esclude chiaramente da un lato che la proposizione della domanda di restitu- zione nell'ambito del giudizio d'appello costituisca un obbligo per la parte e dall'altro che la pronuncia d'ufficio costituisca un dovere per il giudice, affer- mandosi che, in assenza di tale pronuncia, la domanda può sempre essere riproposta in un successivo giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza di appello determini la formazione di un giudicato al riguardo (cfr. Cass., Sez.

VI, 21/11/2019, n. 30495; Cass., Sez. lav., 24/05/2019, n. 14253; Cass., Sez.

III, 11/06/2008, n. 15461), precisandosi comunque che, sebbene la domanda di restituzione possa essere proposta anticipatamente rispetto alla riforma, l'esecuzione della relativa condanna, anche se pronun- ciata contestualmente all'accoglimento dell'appello, resta subordinata al pas- saggio in giudicato della sentenza di secondo grado (cfr. Cass., Sez.

III, 11/06/2008, n. 15461; 5/11/2001, n. 13635; Cass., Sez.

II, 1/02/1995, n. 1143).

6.1. La questione dev'essere invece risolta avendo riguardo a quanto di- sposto dall'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. in ordine all'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione, e tenendo conto, in particolare, delle modificazioni che tale disposizione ha subìto nel tempo.

Nel suo testo originario, la norma in esame prevedeva infatti che la ri- forma estendesse i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata soltanto se disposta «con sentenza passata in giudicato», in tal modo escludendo la possibilità di ricollegare la caducazione degli stessi 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Proprio in virtù di tale Data pubblicazione 03/03/2022 precisazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente, an- che in epoca recente, che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna successivamente riformata soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 cod. civ., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo, con la riforma della predetta sentenza, l'accertamento dell'indebito (cfr. Cass., Sez.

Un., 9/ 05/1991, n. 5186; Cass., Sez.

III, 15/02/2018, n. 3706; Cass., Sez.

III, 5/ 11/2001, n. 13635).

La disciplina è mutata per effetto dell'art. 48 della legge n. 353 del 1990, che ha modificato l'art. 336, secondo comma, cit., sopprimendo il riferimento al passaggio in giudicato, ed autorizzando quindi a ritenere che la sentenza di riforma spieghi la sua efficacia espansiva fin dal momento della pubblica- zione, determinando ipso facto la caducazione dei provvedimenti e degli atti dipendenti dalla sentenza riformata, ivi compresi quelli di esecuzione sponta- nea o coattiva della stessa, divenuti ormai privi di titolo giustificativo, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di restituire le somme pagate o di ripri- stinare la situazione preesistente (cfr. Cass., Sez.

III, 30/04/2009, n. 10124; 2/12/2001, n. 16170; Cass., Sez.

I, 6/12/2006, n. 26171).

Sulla base di tali considerazioni, è stato affermato, in riferimento alla prescrizione dell'azione restitutoria, che il relativo termine di prescrizione comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, precisandosi tuttavia che, ove la domanda sia proposta in sede di gravame, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al mo- mento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, ai sensi degli artt. 2943, secondo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., a con- dizione però che la predetta richiesta sia stata espressamente formulata nell'atto di appello o nel corso del giudizio: l'effetto interruttivo non opera infatti automaticamente, dal momento che il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, ovverosia nell'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato, che potrebbe del tutto mancare o comun- que sopravvenire al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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VI, 25/10/2018, n. 27131).

Alla stregua di tali precisazioni, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il termine di prescrizione dell'azione restitutoria de- corre necessariamente dal passaggio in giudicato della sentenza di appello può ritenersi accettabile soltanto in riferimento ai giudizi instaurati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, ai quali si applica il testo originario dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., non risultando invece condivisibile con riguardo a quelli instaurati dopo la riforma, per i quali occorre distinguere a seconda che nel giudizio di appello sia stata o meno proposta la domanda di restituzione.

6.2. Ciò posto, occorre peraltro rilevare che nel caso di specie la parziale erroneità della predetta affermazione non ha spiegato alcuna incidenza sulla decisione, avendo la Corte d'appello rilevato che il giudizio in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna al pagamento si era concluso in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma del codice di rito, con il conse- guente assoggettamento della relativa sentenza al regime previsto dal testo originario dell'art. 336 cod. proc. civ., che subordinava l'insorgenza del diritto alla restituzione al passaggio in giudicato della sentenza di riforma.

E' pur vero che l'applicabilità della predetta disposizione è stata erronea- mente giustificata mediante il richiamo al principio tempus regit actum, in virtù della considerazione che la sentenza di appello era stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della riforma, senza tenere conto dell'arti- colata disciplina transitoria dettata dagli artt. 90 e 92 della legge n. 353 del 1990.

Non può tuttavia condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della ricor- rente, secondo cui, in quanto conclusosi soltanto a seguito della pronuncia della sentenza di cassazione, intervenuta il 25 luglio 1995, il giudizio in que- stione sarebbe rimasto assoggettato alla nuova disciplina, in virtù della quale la riforma della sentenza di primo grado avrebbe prodotto immediatamente i suoi effetti, con la conseguenza che il termine di prescrizione del diritto alla restituzione avrebbe cominciato a decorrere fin dalla data della pubblicazione della sentenza di appello.

In proposito, occorre rilevare che, nel suo testo originario, l'art. 90 cit. si 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nel frattempo, tuttavia, l'art. 92 era stato sostituito dall'art. 2, commi terzo e quinto, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, il quale aveva confermato l'en- trata in vigore della riforma al 1° gennaio 1993, ma aveva disposto che ai giudizi pendenti a quest'ultima data si applicassero, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.

La data del 2 gennaio 1994 fu poi diffe- rita dapprima al 18 dicembre 1994 dall'art. 6 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, e successivamente al 30 aprile 1995 dalla legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673.

In quanto non ancora definito alla data del 1° gennaio 1993, in virtù della pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, il giudizio in cui fu pronunciata la sentenza di condanna poi riformata rimase pertanto assoggettato alla disciplina previgente, ivi compresa quella prevista dal testo originario dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., fino al 30 aprile 1995, e tale assoggettamento fu confermato anche per il periodo successivo dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, il quale rimodulò la disciplina transitoria, modificando nuovamente l'art. 90 della legge n. 353 del 1990, la cui ultima versione pre- vede che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 continuano ad appli- carsi le disposizioni anteriormente vigenti, fatta eccezione per una serie di disposizioni, tra cui l'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., che, nel testo modificato, trovano applicazione anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

Quest'ultima disposizione non risulta tuttavia applicabile alla fattispecie in esame, essendo entrata in vigore in data successiva a quella in cui, per effetto della sentenza di cassazione, che aveva confermato la sen- tenza di appello nella parte in cui aveva escluso l'obbligo del Comune di ri- sarcire il danno derivante dalla perdita della proprietà dell'immobile occupato, la relativa statuizione era passata in giudicato, con la conseguente insorgenza a carico della [OSCURATO:SOCIETA] dell'obbligo di restituire la somma riscossa in esecu- zione della sentenza di primo grado, che non può ritenersi venuto meno per 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 effetto della sopravvenienza delle nuove disposizioni, non aventi efficacia re-Data pubblicazione 03/03/2022 troattiva, in quanto riferibili ai giudizi pendenti alla data del 1° dicembre 1993 che fossero ancora in corso alla data della loro entrata in vigore.

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il termine decennale di prescrizione dell'azione restitutoria do- vesse essere fatto decorrere non già dalla data della pubblicazione della sen- tenza di appello, ma da quella del passaggio in giudicato della stessa, verifi- catosi soltanto a seguito della pubblicazione della sentenza di cassazione, ed ha pertanto rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dalla società ricor- rente, rilevando che alla data di proposizione della domanda di restituzione il predetto termine non era ancora scaduto, essendo stata la prescrizione inter- rotta con due atti di diffida tempestivamente inviati dal Comune alla [OSCURATO:SOCIETA].

L'idoneità di tali atti ad interrompere la prescrizione non potrebbe d'al- tronde essere esclusa neppure qualora si ritenesse che, in quanto entrato in vigore in epoca successiva alla conclusione del giudizio in cui era stata emessa la sentenza riformata, il testo vigente dell'art. 90 della legge n. 353 del 1990 non possa trovare applicazione neppure nella parte in cui dichiara applicabili le disposizioni previgenti ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995: con- siderato infatti che l'art. 92 della legge n. 353, come modificato da ultimo dalla legge n. 673 del 1994, prevedeva l'applicabilità delle predette disposi- zioni fino al 30 aprile 1995, e tenuto conto dello iato temporale determinatosi tra quest'ultima data e quella di entrata in vigore dell'art. 9 del d.l. n. 432 del 1995, il nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. dovrebbe ritenersi applicabile, nel caso in esame, non già dalla data di pubblicazione della sentenza di appello, ma dal 30 aprile 1995; a tale data la sentenza di riforma avrebbe acquistato efficacia immediata, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, determinando l'insorgenza del diritto del Comune alla restituzione delle somme pagate, e segnando altresì la decorrenza del relativo termine di prescrizione, che, in quanto tempestivamente interrotto con gli atti di diffida inviati il 12 gennaio ed il 7 aprile 2005, non potrebbe ritenersi sca- duto alla data di proposizione della domanda giudiziale.

7. E' parimenti infondato il quarto motivo, proposto in via subordinata per l'ipotesi di ritenuta infondatezza dei primi tre, con cui la ricorrente fa valere 10 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 la preclusione derivante dal giudicato formatosi per effetto dell'acquiescenza prestata dal Comune alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto possibile l'esercizio immediato dell'azione di restituzione, in virtù dell'osservazione che il relativo diritto sorge direttamente dalla sentenza di riforma, la quale, facendo venir meno fin dall'origine il titolo delle attribuzioni effettuate in base alla sentenza riformata, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza.

E' pur vero che, nel censurare le conclusioni cui era pervenuto il Tribu- nale, il Comune aveva dichiarato di concordare sulla premessa secondo cui l'effetto di restaurazione della situazione patrimoniale del soccombente, a se- guito della riforma di una statuizione sfavorevole di primo grado, è causal- mente ricollegabile alla decisione di accoglimento del gravame: tale afferma- zione dev'essere tuttavia inquadrata nella tesi complessivamente sostenuta nel motivo d'impugnazione, secondo cui la possibilità di proporre la domanda di restituzione anche prima del passaggio in giudicato della pronuncia di ri- forma non comporta che il relativo diritto sia immediatamente esigibile.

In quanto volto a contestare l'idoneità della riforma a produrre l'immediata ces- sazione degli effetti della sentenza di primo grado, tale assunto, peraltro con- forme al già ricordato orientamento della giurisprudenza di legittimità, risulta evidentemente incompatibile con la volontà di prestare adesione alla sen- tenza impugnata, escludendo pertanto la configurabilità di un'acquiescenza sia pure parziale alla stessa.

Com'è noto, infatti, il giudicato si forma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto-norma-ef- fetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo anche ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di ri- considerarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via im- plicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass., Sez.

II, 17/04/2019, n. 10760; Cass., Sez.

VI, 8/10/2018, n. 24783; 16/05/2017, n. 12202).

8. L'ultimo motivo non contiene infine una vera e propria censura alla sentenza impugnata, risolvendosi nella mera sollecitazione di un diverso re- 11 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 golamento delle spese processuali, cui questa Corte avrebbe dovuto provve- dere anche d'ufficio in caso di accoglimento del ricorso, per effetto della ca- ducazione della sentenza impugnata anche nella parte riguardante le statui- zioni accessorie, e che resta invece precluso dall'intervenuta conferma della stessa.

9. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 22.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27172/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazzale [OSCURATO:PERSONA], n. 9; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Denza, n. 50/a, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3089/16, depositata il 3 agosto 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Napoli convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirla condannare alla restituzione della somma di Euro 5.683.816,78, pagata in esecuzione della sentenza del 26 settembre 1988, n. 8528, con cui il Tribu- nale di Napoli lo aveva condannato al risarcimento dei danni cagionati dall'oc- cupazione e dall'irreversibile trasformazione di un complesso industriale di proprietà della convenuta. Premesso che in esecuzione della predetta sentenza il Pretore di Napoli, con ordinanza del 17 dicembre 1991, aveva assegnato alla società convenuta la somma di Euro 5.447.002,07 ed al procuratore distrattario la somma di Euro 2.316,31, sostenne che con sentenza del 22 febbraio 1992, n. 403, con- fermata sul punto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 25 luglio 1995, n. 8081, la Corte d'appello di Napoli aveva riformato la sentenza del Tribu- nale, escludendo la trasformazione irreversibile dell'immobile. Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA], ed eccepì la prescrizione del diritto alla restituzione, sostenendo che la decorrenza relativo termine doveva essere ancorata alla pubblicazione della sentenza di appello, dal momento che il giudizio di cassa- zione si era estinto per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, con il conseguente venir meno dell'effetto interruttivo permanente previsto dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ. 1.1. Con sentenza del 2 novembre 2011, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dal Comune è stata accolta dalla Corte d'ap- pello di Napoli, che con sentenza del 3 agosto 2016 ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione pagamento della somma di Euro 5.683.816,78, oltre interessi o, se di maggior misura, rivalutazione monetaria. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che il termine di pre- scrizione non fosse ancora scaduto, dovendo essere fatto decorrere dalla data di deposito della sentenza di cassazione, che, determinando il passaggio in giudicato di quella di appello, aveva comportato il definitivo consolidamento del diritto alla restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 di primo grado poi riformata. Premesso che la restituzione non costituisce una condictio indebiti,, trovando la sua fonte non già nel diritto sostanziale azio- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ma nell'esito del processo, e sorgendo quindi dalla riforma della sentenza impugnata, e precisato che essa può essere domandata sia in un separato giudizio che in appello, non configurandosi come una domanda nuova e potendo essere disposta anche d'ufficio, ha affermato che la relativa facoltà può essere esercitata fin dalla riforma, ma la prescrizione può decor- rere soltanto dal passaggio in giudicato della relativa pronuncia, dal momento che fino a quel momento possono essere emesse soltanto pronunce restitu- torie rebus sic stantibus. Rilevato inoltre che il precedente giudizio si era svolto in epoca anteriore dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato l'art. 336 cod. proc. civ., prevedendo l'immediata operatività della pronuncia di riforma, ha osservato che a quell'epoca la pos- sibilità di ottenere la restituzione era subordinata al passaggio in giudicato di tale pronuncia, concludendo pertanto che la decorrenza del termine di pre- scrizione doveva essere ancorata alla data di deposito della sentenza di cas- sazione, che, rigettando il ricorso, aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza di appello. 3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ., censurando la sentenza impu- gnata per aver ritenuto da un lato che il diritto alla restituzione possa essere esercitato fin dalla riforma della sentenza di condanna, dall'altro che il termine di prescrizione decorra soltanto dal passaggio in giudicato della stessa. Pre- messo infatti che l'insorgenza del diritto comporta la possibilità di farlo valere, e quindi la decorrenza della prescrizione, che può essere sospesa o interrotta soltanto da cause tassativamente previste, e non anche da impedimenti me- ramente processuali, sostiene che, a seguito della pubblicazione della sen- tenza di appello, il Comune avrebbe potuto azionare immediatamente il diritto 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 alla restituzione, oppure proporre un'autonoma domanda, o ancora impu-Data pubblicazione 03/03/2022 gnare la sentenza di appello, che aveva omesso di statuire in ordine alla re- stituzione, non assumendo alcun rilievo, ai fini della prescrizione, l'impossibi- lità di far valere il diritto in via esecutiva. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt.2934, 2935 e 2946 cod. civ., dell'art. 336 cod. proc. civ. e dell'art. 90 della legge n. 353 del 1990, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile l'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 48 della legge n. 353 del 1990, senza conside- rare che, ai sensi della disciplina transitoria dettata dalla medesima legge, le predette modifiche si applicavano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993. Rilevato che il giudizio in cui era stata pronunciata la condanna al pagamento si era concluso soltanto a seguito della sentenza di cassazione, afferma che, a tutto voler concedere, la prescrizione avrebbe dovuto essere fatta decorrere, anziché dalla data di pubblicazione della sentenza di appello, da quella del 1° gennaio 1993, in cui la stessa aveva cominciato a spiegare piena efficacia. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2935 cod. civ., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 336 cod. proc. civ., sostenendo che, anche a voler ritenere applicabile il testo vigente dell'art. 336 cit., il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere fatto decorrere dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere, non assumendo alcun rilievo la necessità di atten- dere il passaggio in giudicato della sentenza di riforma per potervi dare ese- cuzione. Premesso che soltanto una specifica norma di legge motivata da ragioni eccezionali può distinguere il momento in cui sorge il diritto da quello in cui può essere azionato in giudizio, afferma che dal secondo comma dello art. 336 cit. non si desume alcun limite all'azionabilità immediata del diritto alla restituzione, il quale può essere fatto valere sia nel giudizio di appello che in un separato giudizio. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in via gradata, la viola- zione dell'art. 2909 cod. civ., osservando che l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il diritto alla restituzione è esercitabile soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza di riforma, si pone in contrasto con il 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 giudicato interno formatosi per effetto della mancata impugnazione della sen- tenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che il medesimo diritto potesse essere fatto valere immediatamente. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità. 6. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, non meritano accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza riformata decorre in ogni caso dal passaggio in giudicato della sentenza di riforma, essendo configurabili, prima di tale momento, soltanto pronunce restitutorie emesse rebus sic stan- tibus, in relazione all'esito momentaneo del giudizio. A fondamento di tale affermazione, la Corte d'appello ha infatti richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce l'ammissibilità della domanda di restituzione delle somme pagate in esecu- zione della sentenza di primo grado, anche se proposta nel giudizio di appello, escludendone la contrarietà al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., in considerazione delle caratteristiche della stessa, non riconducibile allo sche- ma della condictio indebiti, e di ragioni di economia processuale collegate alla esigenza di ripristino della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza di primo grado, la cui caducazione, facendo venire meno il titolo del pagamento, lo rende indebito sin dall'origine, in tal modo determinando il sorgere dell'ob- bligazione e della pretesa restitutoria, che non potrebbe altrimenti essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza di appello (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, 11/06/2008, n. 15461; 17/03/2005, n. 5787; 13/07/ 2004, n. 12905). Tale richiamo, così come quello al principio secondo cui la restituzione può essere disposta anche d'ufficio dal giudice, in considerazione dell'accessorietà della relativa pronuncia al decisum della controversia (cfr. Cass., Sez. III, 30/10/2020, n. 24171; Cass., Sez. I, 29/10/2020, n. 23972; 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 Cass., Sez. III, 11/06/2008, n. 15461), non può ritenersi tuttavia pertinente, dal momento che, in quanto configurabile come una mera facoltà della parte, che può essere esercitata in via alternativa rispetto all'instaurazione di un autonomo giudizio in data successiva alla riforma della sentenza di primo grado, la proponibilità della domanda di restituzione anche nel giudizio di ap- pello non solo non dice nulla in ordine al dies a quo del relativo termine di prescrizione, ma anzi, consentendo di anticipare la proposizione della do- manda rispetto alla predetta riforma, potrebbe costituire un utile argomento a favore della decorrenza del termine dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado, anziché dal suo passaggio in giudicato. La stessa sentenza impugnata richiama d'altronde altri precedenti di legittimità, nei quali si esclude chiaramente da un lato che la proposizione della domanda di restitu- zione nell'ambito del giudizio d'appello costituisca un obbligo per la parte e dall'altro che la pronuncia d'ufficio costituisca un dovere per il giudice, affer- mandosi che, in assenza di tale pronuncia, la domanda può sempre essere riproposta in un successivo giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza di appello determini la formazione di un giudicato al riguardo (cfr. Cass., Sez. VI, 21/11/2019, n. 30495; Cass., Sez. lav., 24/05/2019, n. 14253; Cass., Sez. III, 11/06/2008, n. 15461), precisandosi comunque che, sebbene la domanda di restituzione possa essere proposta anticipatamente rispetto alla riforma, l'esecuzione della relativa condanna, anche se pronun- ciata contestualmente all'accoglimento dell'appello, resta subordinata al pas- saggio in giudicato della sentenza di secondo grado (cfr. Cass., Sez. III, 11/06/2008, n. 15461; 5/11/2001, n. 13635; Cass., Sez. II, 1/02/1995, n. 1143). 6.1. La questione dev'essere invece risolta avendo riguardo a quanto di- sposto dall'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. in ordine all'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione, e tenendo conto, in particolare, delle modificazioni che tale disposizione ha subìto nel tempo. Nel suo testo originario, la norma in esame prevedeva infatti che la ri- forma estendesse i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata soltanto se disposta «con sentenza passata in giudicato», in tal modo escludendo la possibilità di ricollegare la caducazione degli stessi 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 alla mera pubblicazione della pronuncia di riforma. Proprio in virtù di tale Data pubblicazione 03/03/2022 precisazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente, an- che in epoca recente, che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna successivamente riformata soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 cod. civ., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo, con la riforma della predetta sentenza, l'accertamento dell'indebito (cfr. Cass., Sez. Un., 9/ 05/1991, n. 5186; Cass., Sez. III, 15/02/2018, n. 3706; Cass., Sez. III, 5/ 11/2001, n. 13635). La disciplina è mutata per effetto dell'art. 48 della legge n. 353 del 1990, che ha modificato l'art. 336, secondo comma, cit., sopprimendo il riferimento al passaggio in giudicato, ed autorizzando quindi a ritenere che la sentenza di riforma spieghi la sua efficacia espansiva fin dal momento della pubblica- zione, determinando ipso facto la caducazione dei provvedimenti e degli atti dipendenti dalla sentenza riformata, ivi compresi quelli di esecuzione sponta- nea o coattiva della stessa, divenuti ormai privi di titolo giustificativo, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di restituire le somme pagate o di ripri- stinare la situazione preesistente (cfr. Cass., Sez. III, 30/04/2009, n. 10124; 2/12/2001, n. 16170; Cass., Sez. I, 6/12/2006, n. 26171). Sulla base di tali considerazioni, è stato affermato, in riferimento alla prescrizione dell'azione restitutoria, che il relativo termine di prescrizione comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, precisandosi tuttavia che, ove la domanda sia proposta in sede di gravame, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al mo- mento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, ai sensi degli artt. 2943, secondo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., a con- dizione però che la predetta richiesta sia stata espressamente formulata nell'atto di appello o nel corso del giudizio: l'effetto interruttivo non opera infatti automaticamente, dal momento che il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, ovverosia nell'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato, che potrebbe del tutto mancare o comun- que sopravvenire al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 fatto dev'essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello Data pubblicazione 03/03/2022 (cfr. Cass., Sez. VI, 25/10/2018, n. 27131). Alla stregua di tali precisazioni, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il termine di prescrizione dell'azione restitutoria de- corre necessariamente dal passaggio in giudicato della sentenza di appello può ritenersi accettabile soltanto in riferimento ai giudizi instaurati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, ai quali si applica il testo originario dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., non risultando invece condivisibile con riguardo a quelli instaurati dopo la riforma, per i quali occorre distinguere a seconda che nel giudizio di appello sia stata o meno proposta la domanda di restituzione. 6.2. Ciò posto, occorre peraltro rilevare che nel caso di specie la parziale erroneità della predetta affermazione non ha spiegato alcuna incidenza sulla decisione, avendo la Corte d'appello rilevato che il giudizio in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna al pagamento si era concluso in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma del codice di rito, con il conse- guente assoggettamento della relativa sentenza al regime previsto dal testo originario dell'art. 336 cod. proc. civ., che subordinava l'insorgenza del diritto alla restituzione al passaggio in giudicato della sentenza di riforma. E' pur vero che l'applicabilità della predetta disposizione è stata erronea- mente giustificata mediante il richiamo al principio tempus regit actum, in virtù della considerazione che la sentenza di appello era stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della riforma, senza tenere conto dell'arti- colata disciplina transitoria dettata dagli artt. 90 e 92 della legge n. 353 del 1990. Non può tuttavia condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della ricor- rente, secondo cui, in quanto conclusosi soltanto a seguito della pronuncia della sentenza di cassazione, intervenuta il 25 luglio 1995, il giudizio in que- stione sarebbe rimasto assoggettato alla nuova disciplina, in virtù della quale la riforma della sentenza di primo grado avrebbe prodotto immediatamente i suoi effetti, con la conseguenza che il termine di prescrizione del diritto alla restituzione avrebbe cominciato a decorrere fin dalla data della pubblicazione della sentenza di appello. In proposito, occorre rilevare che, nel suo testo originario, l'art. 90 cit. si 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 limitava a prevedere, all'ottavo comma, che le disposizioni della legge di ri-Data pubblicazione 03/03/2022 forma si applicassero anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, originariamente fissata dall'art. 92 per il 1° gennaio 1992, e differita al 1° gennaio 1993 dall'art. 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374. Nel frattempo, tuttavia, l'art. 92 era stato sostituito dall'art. 2, commi terzo e quinto, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, il quale aveva confermato l'en- trata in vigore della riforma al 1° gennaio 1993, ma aveva disposto che ai giudizi pendenti a quest'ultima data si applicassero, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti. La data del 2 gennaio 1994 fu poi diffe- rita dapprima al 18 dicembre 1994 dall'art. 6 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, e successivamente al 30 aprile 1995 dalla legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673. In quanto non ancora definito alla data del 1° gennaio 1993, in virtù della pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, il giudizio in cui fu pronunciata la sentenza di condanna poi riformata rimase pertanto assoggettato alla disciplina previgente, ivi compresa quella prevista dal testo originario dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., fino al 30 aprile 1995, e tale assoggettamento fu confermato anche per il periodo successivo dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, il quale rimodulò la disciplina transitoria, modificando nuovamente l'art. 90 della legge n. 353 del 1990, la cui ultima versione pre- vede che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 continuano ad appli- carsi le disposizioni anteriormente vigenti, fatta eccezione per una serie di disposizioni, tra cui l'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., che, nel testo modificato, trovano applicazione anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993. Quest'ultima disposizione non risulta tuttavia applicabile alla fattispecie in esame, essendo entrata in vigore in data successiva a quella in cui, per effetto della sentenza di cassazione, che aveva confermato la sen- tenza di appello nella parte in cui aveva escluso l'obbligo del Comune di ri- sarcire il danno derivante dalla perdita della proprietà dell'immobile occupato, la relativa statuizione era passata in giudicato, con la conseguente insorgenza a carico della [OSCURATO:SOCIETA] dell'obbligo di restituire la somma riscossa in esecu- zione della sentenza di primo grado, che non può ritenersi venuto meno per 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 effetto della sopravvenienza delle nuove disposizioni, non aventi efficacia re-Data pubblicazione 03/03/2022 troattiva, in quanto riferibili ai giudizi pendenti alla data del 1° dicembre 1993 che fossero ancora in corso alla data della loro entrata in vigore. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il termine decennale di prescrizione dell'azione restitutoria do- vesse essere fatto decorrere non già dalla data della pubblicazione della sen- tenza di appello, ma da quella del passaggio in giudicato della stessa, verifi- catosi soltanto a seguito della pubblicazione della sentenza di cassazione, ed ha pertanto rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dalla società ricor- rente, rilevando che alla data di proposizione della domanda di restituzione il predetto termine non era ancora scaduto, essendo stata la prescrizione inter- rotta con due atti di diffida tempestivamente inviati dal Comune alla [OSCURATO:SOCIETA]. L'idoneità di tali atti ad interrompere la prescrizione non potrebbe d'al- tronde essere esclusa neppure qualora si ritenesse che, in quanto entrato in vigore in epoca successiva alla conclusione del giudizio in cui era stata emessa la sentenza riformata, il testo vigente dell'art. 90 della legge n. 353 del 1990 non possa trovare applicazione neppure nella parte in cui dichiara applicabili le disposizioni previgenti ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995: con- siderato infatti che l'art. 92 della legge n. 353, come modificato da ultimo dalla legge n. 673 del 1994, prevedeva l'applicabilità delle predette disposi- zioni fino al 30 aprile 1995, e tenuto conto dello iato temporale determinatosi tra quest'ultima data e quella di entrata in vigore dell'art. 9 del d.l. n. 432 del 1995, il nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. dovrebbe ritenersi applicabile, nel caso in esame, non già dalla data di pubblicazione della sentenza di appello, ma dal 30 aprile 1995; a tale data la sentenza di riforma avrebbe acquistato efficacia immediata, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, determinando l'insorgenza del diritto del Comune alla restituzione delle somme pagate, e segnando altresì la decorrenza del relativo termine di prescrizione, che, in quanto tempestivamente interrotto con gli atti di diffida inviati il 12 gennaio ed il 7 aprile 2005, non potrebbe ritenersi sca- duto alla data di proposizione della domanda giudiziale. 7. E' parimenti infondato il quarto motivo, proposto in via subordinata per l'ipotesi di ritenuta infondatezza dei primi tre, con cui la ricorrente fa valere 10 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 la preclusione derivante dal giudicato formatosi per effetto dell'acquiescenza prestata dal Comune alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto possibile l'esercizio immediato dell'azione di restituzione, in virtù dell'osservazione che il relativo diritto sorge direttamente dalla sentenza di riforma, la quale, facendo venir meno fin dall'origine il titolo delle attribuzioni effettuate in base alla sentenza riformata, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. E' pur vero che, nel censurare le conclusioni cui era pervenuto il Tribu- nale, il Comune aveva dichiarato di concordare sulla premessa secondo cui l'effetto di restaurazione della situazione patrimoniale del soccombente, a se- guito della riforma di una statuizione sfavorevole di primo grado, è causal- mente ricollegabile alla decisione di accoglimento del gravame: tale afferma- zione dev'essere tuttavia inquadrata nella tesi complessivamente sostenuta nel motivo d'impugnazione, secondo cui la possibilità di proporre la domanda di restituzione anche prima del passaggio in giudicato della pronuncia di ri- forma non comporta che il relativo diritto sia immediatamente esigibile. In quanto volto a contestare l'idoneità della riforma a produrre l'immediata ces- sazione degli effetti della sentenza di primo grado, tale assunto, peraltro con- forme al già ricordato orientamento della giurisprudenza di legittimità, risulta evidentemente incompatibile con la volontà di prestare adesione alla sen- tenza impugnata, escludendo pertanto la configurabilità di un'acquiescenza sia pure parziale alla stessa. Com'è noto, infatti, il giudicato si forma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto-norma-ef- fetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo anche ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di ri- considerarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via im- plicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass., Sez. II, 17/04/2019, n. 10760; Cass., Sez. VI, 8/10/2018, n. 24783; 16/05/2017, n. 12202). 8. L'ultimo motivo non contiene infine una vera e propria censura alla sentenza impugnata, risolvendosi nella mera sollecitazione di un diverso re- 11 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27172/2016 Numero sezionale 4853/2021 Numero di raccolta generale 7088/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 golamento delle spese processuali, cui questa Corte avrebbe dovuto provve- dere anche d'ufficio in caso di accoglimento del ricorso, per effetto della ca- ducazione della sentenza impugnata anche nella parte riguardante le statui- zioni accessorie, e che resta invece precluso dall'intervenuta conferma della stessa. 9. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 22.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov
Sentenza Cassazione n. 07088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris