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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2021

Cassazione n. 37729/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 novembre 2021, il Tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato in proprio e ha dichiarato inammissibile - per mancanza di legittimazione - quella proposta dallo stesso indagato in qualità di amministratore delle società "Centro studi riunti s.r.l.", "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:PERSONA] incantada s.r.l.", "Partecipazioni strategiche s.r.l.", "Dimore esclusive s.r.l.", "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:SOCIETA].", "Premier event s.r.l.", "[OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:SOCIETA].", avverso i decreti di perquisizione e sequestro probatorio emessi dal pubblico ministero presso la Procura di Cagliari 1'11 e il 19 ottobre 2021, aventi ad oggetto le scritture contabili delle predette società relative agli anni dal 2013 al 2019, nonché le apparecchiature e i dispositivi elettronici ed informatici nella disponibilità del ricorrente; essendo emersi, nel corso delle indagini delegate alla Guardia di Finanza, gravi indizi in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta continuata mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione infedele continuata, (artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000).

2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 257 e 324, commi 5 e 6, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 2475-bis cod. civ., nonché il vizio di motivazione in ordine alla nomina del difensore, che sarebbe stata conferita - secondo la difesa - dall'indagato in proprio e, altresì, nella veste di amministratore unico delle società coinvolte.

La prospettazione difensiva è, sul punto, triplice: in primo luogo si afferma che, non esistendo alcuna norma che impone agli amministratori di una società di indicare detta qualifica all'atto di nomina, non vi sarebbe alcun obbligo gravante sull'interessato di indicare tale veste connessa alla funzione rivestita nella compagine sociale a fronte del rapporto di rappresentanza, che consente l'immedesimazione organica della persona fisica con l'ente che rappresenta; in secondo luogo, la richiesta di riesame sarebbe stata comunque presentato dal ricorrente sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante delle società interessate e, ciononostante, tale spendita del nome non sarebbe stata considerata dal Tribunale; infine, l'indagato avrebbe comunque diritto alla restituzione dei beni, pur non essendone titolare in proprio, in quanto portatore di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole della falsa applicazione dell'art. 324, commi 5 e 6, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127 e 406, commi 1, 2, 3, 6 e 8, cod. proc. pen., oltre che del difetto motivazionale, sul rilievo che il Tribunale del riesame, pur essendo sprovvisto di poteri istruttori, avrebbe disposto un accertamento - di natura istruttoria - con cui richiedeva al GIP la trasmissione di eventuali richieste di proroga del termine previsto per lo svolgimento delle indagini preliminari.

Ebbene, ai giudici del riesame sarebbe pervenuta esclusivamente la copia di tale richiesta depositata il 3 maggio 2021 dal pubblico ministero, ma non anche il provvedimento autorizzatorio con cui il GIP avrebbe 2 Ati\. dovuto prorogare il termine.

Conseguentemente la documentazione posta a fondamento dei decreti di perquisizione e sequestro de quibus (ossia l'annotazione della Guardia di Finanza del 7 giugno 2021) dovrebbe ritenersi illegittimamente acquisita e, dunque, non utilizzabile poiché riferita ad atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini non prorogato.

2.3. In terzo luogo, si censurano la violazione dell'art. 406, commi 1, 3, 6 e 8, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 335 e 324 cod. proc. pen., nonché l'apparenza motivazionale dell'ordinanza, per avere il Tribunale utilizzato, al fine di confermare i provvedimenti cautelari emessi nei confronti del ricorrente e delle sue società, gli atti di indagine svolti dalla Guardia di Finanza in altro procedimento penale.

Segnatamente, la difesa asserisce che per la medesima vicenda sarebbero state iscritte due diverse notizie di reato: una aveva dato luogo al procedimento penale n. 1289/2020, conclusosi perché la Guardia di Finanza, benché delegata allo svolgimento delle indagini in data 4 febbraio 2020, non aveva svolto gli accertamenti richiesti entro i termini fissati; l'altra, invece, aveva dato luogo al procedimento penale n. 8285/2020, in cui sono state utilizzate le indagini confluite nell'annotazione del 7 giugno 2021 svolte dalla Guardia di Finanza così come autorizzata nel primo procedimento.

Dunque, dette annotazioni degli agenti di Finanza, siccome relative al procedimento penale n. 1289/2020 - i cui termini delle indagini preliminari erano scaduti - non avrebbero potuto essere utilizzate come base per disporre perquisizioni e sequestri in altro procedimento, come invece accaduto nel caso di specie.

2.4. Con una quarta doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 253, comma 1 e 406, comma 8, cod. proc. pen., oltre che il vizio di motivazione, sul rilievo che il Tribunale delle Libertà avrebbe dovuto dichiarare inutilizzabile l'annotazione delle Guardia di Finanza del 7 giugno 2021 e, conseguentemente, i decreti di perquisizione e sequestro, non essendo intervenuta alcuna proroga autorizzatoria della prosecuzione delle indagini.

Ad avviso delle difesa - e contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del riesame - l'art. 406, comma 8, cod. proc. pen. va interpretato nel senso che l'autorizzazione alla proroga è da ritenere respinta qualora non vi sia alcuna pronuncia del giudice competente a fronte dell'istanza di proroga.

2.5. Con un quinto motivo di ricorso, si contestano la falsa applicazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione per non avere il pubblico ministero trasmesso tutta la documentazione in suo possesso, atta a fondare i provvedimenti impugnati.

Indubbia sarebbe, a parere della difesa, l'incompletezza documentale, essendo stata trasmessa all'indagato soltanto l'annotazione della Guardia di Finanza del 7 giugno 2021, non supportata tuttavia dai documenti richiamati e posti a fondamento della stessa; cosicché, trattandosi di elementi dirimenti e decisivi, la loro mancata conoscenza avrebbe provocato una lesione insanabile dei diritti e delle garanzie difensive.

Né indicazioni e riferimenti ulteriori circa gli atti di indagine si evincerebbero dai decreti de quibus, non essendo chiaro sulla base di quali elementi e per quali ragioni siano stati emessi dal pubblico ministero.

2.6. Infine, ci si duole della violazione dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. e dell'omessa o apparente motivazione, sul rilievo che i decreti di perquisizione e sequestro in esame sarebbero, ad ogni modo, illegittimi, data la loro natura esplorativa.

A parere della difesa, i provvedimenti cautelari sarebbero stati emessi nei confronti di società ulteriori e per un periodo di tempo più ampio rispetto a quanto indicato nell'intestazione.

Una siffatta estensione soggettiva e cronologica sarebbe avvenuta senza indicazione alcuna delle ragioni giustificatrici, sviluppando una motivazione del tutto apparente a sostegno di provvedimenti finalizzati ad acquisire prove ulteriori, in violazione del limite esplorativo ritenuto causa di illegittimità del provvedimento.

3. Con memoria pervenuta nella cancelleria della Corte di cassazione, in data 8 marzo 2022, il difensore del ricorrente - in risposta alla requisitoria del Procuratore generale, nel senso dell'accoglimento del ricorso - ha condiviso le osservazioni proposte da quest'ultimo e, inoltre, ha insistito per l'accoglimento degli altri motivi, ricostruendo in dettaglio la dinamica dei rapporti intercorsi tra i procedimenti penali n. 1289/2020 e n. 8285/2020, ritenuta dirimente per la fondatezza del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.

4. All'udienza del 30 marzo 2022, la Corte di cassazione ha pronunciato ordinanza con cui ha disposto l'acquisizione di copia dell'ordinanza di proroga delle indagini preliminari eventualmente emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari nell'ambito del procedimento n. 8285/2020 R.G.N.R., a seguito di richiesta del pubblico ministero del 3 maggio 2011; ha disposto altresì l'acquisizione di informazioni presso il Procuratore della Repubblica competente in ordine all'attuale persistenza dei decreti di sequestro oggetto del presente procedimento.

5. Sono stati dunque acquisiti, previa trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari: l'ordinanza del Gip di proroga delle indagini preliminari dell'Il febbraio 2022, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero del 3 maggio 2021; il provvedimento del 4 marzo 2022, di restituzione dei soli dispositivi elettronici e supporti hardware di proprietà della persona sottoposta ad indagini, ma non anche delle altre cose sequestrate.6.

La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si fa valere l'interesse del ricorrente alla proposizione del riesame sia in proprio sia in qualità di amministratore unico delle società - non merita accoglimento, sebbene sia pacificamente sussistente la legittimazione dell'indagato all'impugnativa del mezzo di ricerca della prova nei termini di cui infra, ossia limitatamente all'ultima argomentazione difensiva.

In particolare, la prima prospettazione - secondo cui, in virtù del rapporto di rappresentanza e di immedesimazione organica, la procura conferita in proprio dovrebbe intendersi automaticamente estesa anche all'interessato nelle vesti di rappresentante legale delle società - è manifestamente infondata, giacché la posizione sostanziale e processuale della società è nettamente distinta da quella dell'indagato.

La società, infatti, ha titolarità di autonomi interessi giuridici, tutelabili con il diritto di impugnazione esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi di questi interessi; e a tal fine ha un onere di patrocinio che deve essere soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.

Correttamente l'ordinanza impugnata ha rilevato che non risulta che il ricorrente, in qualità di legale rappresentante delle società coinvolte, abbia conferito autonoma procura speciale al difensore affinché proponesse riesame anche in nome e per conto di dette società.

Ciò in applicazione del noto principio di diritto - che va ribadito e ritenuto applicabile anche al sequestro probatorio -secondo cui il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame 'avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale (ex plurimis, Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, Rv. 275257; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, Rv. 251997).

Detta legittimazione va ancorata al momento del deposito del ricorso, nel senso che la procura speciale deve essere conferita al momento dell'esercizio del potere di impugnazione, nella specie al momento della richiesta di riesame, non potendo comunque trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Rv. 260894).

Del tutto generica appare, poi, la successiva argomentazione con cui la difesa sostiene di aver presentato il riesame nell'interesse del ricorrente sia in proprio che come legale rappresentante delle società.

Ed invero, l'indagato non si 5 Ak confronta con le argomentazioni del Tribunale che, nel ritenere inammissibile il riesame proposto per le società, ben precisa che, trattandosi di soggetti giuridici distinti dalla persona fisica, è necessario, affinché l'attività giuridica posta in essere dal ricorrente sia riferibile alle stesse, che ne venga speso il nome mediante la precisazione che l'amministratore agiva in nome e per conto di esse (pag. 7 ordinanza).

Infine, quanto alla legittimazione all'impugnativa del mezzo di ricerca della prova, deve convenirsi con il ricorrente che sussiste l'interesse dello stesso ad impugnare non occorrendo, a tal fine, che egli sia titolare del bene in sequestro.

La giurisprudenza più recente ha chiarito, infatti, che in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, Rv. 272273).

Dunque, l'indagato non è privo di legittimazione all'impugnativa del decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero, sussistendo il suo interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, come sostanzialmente ritenuto anche dal Tribunale, il quale ha esaminato nel merito le sue doglianze e le ha disattese con motivazione logica e aderente al diritto.

È ius receptum, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 36072 del 27/7/2018, che il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida del sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione, per quanto concisa, sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, che garantisce il diritto dell'indagato da indebite intromissioni, anche sotto il profilo patrimoniale.

Difatti, attraverso la richiesta di una motivazione specifica, si consente di controllare l'intervento penale quando dallo stesso possano conseguire limitazione alle libertà fondamentali e ai beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Edu.

Invero, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità.

Orbene, la Corte non ravvisa alcuna lacuna motivazionale nell'ordinanza impugnata, laddove ritiene che la motivazione resa dalla pubblica accusa nel caso in esame soddisfi tutti i requisiti richiesti affinché dalla stessa si deducano le finalità investigative e probatorie.

Il pubblico ministero ha specificato il titolo di reato per cui si procede ed esplicitato il vincolo pertinenziale della documentazione e delle cose da sequestrare, alla luce delle verifiche fiscali poste in essere dagli agenti di Finanza, le cui risultanze ponevano l'accento sull'inattendibilità delle dichiarazioni presentate negli ultimi anni dalle società riferibili al ricorrente, sulla presenza di anomalie e contraddizioni riscontrate nelle operazioni societarie nonché sulla mancata esibizione della documentazione amministrativo-contabile richiesta in sede di controllo (pag. 12 dell'ordinanza).

Si è fin particolareispecificato (pagg. 16 e 17) che i decreti di sequestro fanno specifico riferimento ai reati contestati e alle perquisizioni effettuate, ivi compreso quello del 19 ottobre 2021 relativo alla documentazione da sequestrare presso il Segno della Fenice s.r.I., relativamente al quale la motivazione è la medesima di quella portata a conoscenza del rag.

Caddeo, nella quale erano indicati gli elementi che consentivano di prevedere un'estensione del periodo temporale in contestazione e l'esecuzione dei sequestri presso più soggetti.

Più in generale, non può parlarsi di finalità esplorativa dei decreti in esame, per periodi o soggetti differenti, sussistendo elementi indiziari denotanti, anche rispetto ad essi, la congruità della finalità probatoria; cosicché solo mediante l'acquisizione di tutta la documentazione inerente alle società interessate e coinvolte nella rete di relazioni con l'indagato potrà pervenirsi a un quadro completo ed utile all'accertamento dell'eventuale fondatezza nel merito dell'accusa formulata (pag. 15 dell'ordinanza).

1.2. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente in quanto concernenti la mancata proroga del termine per le indagini preliminari - sono infondati.

1.2.1. Dal fascicolo risulta la presenza della richiesta di proroga del termine di scadenza per il compimento di indagini preliminari presentata dal pubblico ministero il 3 maggio 2021 e, per la mancanza agli atti del procedimento del provvedimento di proroga, questa Corte, ha esercitato il proprio potere-dovere di verifica del fatto processuale oggetto di censura - posto che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lettera e), del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) - richiedendo la trasmissione del decreto di proroga.

La Procura della Repubblica competente ha quindi provveduto a trasmettere alla cancelleria di questa Corte, copia del decreto di proroga in questione.

Orbene, rileva il Collegio come, per giurisprudenza consolidata, ai fini della legittimità della proroga del termine per il completamento delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., è necessario soltanto che la relativa richiesta da parte del pubblico ministero sia anteriore alla scadenza del termine anzidetto, mentre l'ordinanza con la quale la stessa proroga è disposta può essere anche successiva a quella scadenza, potendo essere resa in ogni tempo e avendo essa un effetto retroattivo sanante sugli atti d'indagine nel frattempo effettuati (Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019, Rv. 277938 - 02; Sez. 6, n. 14515 del 31/03/2016, Rv. 267213).

Dunque, nella specie, non si è verificata alcuna ipotesi di inutilizzabilità del materiale acquisito nel corso dell'attività di indagine, perché la disposta proroga ha avuto efficacia sanante e lo stesso art. 406, comma 8, cod. proc. pen. precisa che: «Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini».

1.2.2. Una precisazione ulteriore risulta, tuttavia, necessaria in relazione alle argomentazioni sostenute dalla difesa nel terzo motivo di ricorso nonché nella memoria presentata nell'interesse del ricorrente, concernente l'illegittima acquisizione degli atti di indagine compiuti in altro procedimento.

La deduzione difensiva è destituita di fondamento, in quanto palesemente in contrasto con il dettato dell'art. 117, comma 1, cod. proc. pen., che espressamente conferisce al pubblico ministero il potere di ottenere copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto quando ciò sia «necessario per il compimento delle proprie indagini».

L'esercizio del potere di richiedere ed ottenere copie di atti relativi ad altri procedimenti, dunque, pretende quale unico presupposto per la sua legittimità che esso sia funzionale alle indagini in corso e, dunque, che gli atti siano utili in funzione investigativa.

Il divieto di utilizzazione dedotto dalla difesa si mostra, dunque, palesemente insussistente, in quanto gli atti degli altri procedimenti sono stati acquisiti nel rispetto della legge, ai fini delle indagini.

Vale, allora, ribadire l'insegnamento di legittimità secondo cui, poiché gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. consistono in tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza, rientrano in tale nozione gli atti e i documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. pen. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali (Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, Rv. 278242).

1.3. La quinta doglianza - riferita essenzialmente all'omessa trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero all'indagato - è inammissibile.

Deve, innanzitutto, essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ex art. 325 cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).

Ciò chiarito, l'ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione del sequestro.

Con tale doglianza, la difesa prende in considerazione la motivazione fornita al fine di contestarne la logicità, contestazione evidentemente non consentita, attesi i limiti di cui all'art. 325 cod. proc. pen.

Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle menzionate limitazioni, il ricorrente non contesta specific'amente la legittimità dei provvedimenti di perquisizione e sequestro, limitandosi genericamente ad asserire che 'non ci sarebbe stata trasmissione degli atti di indagine da parte del pubblico ministero, nonostante costui vi fosse tenuto, e che gli arresti giurisprudenziali citati nell'ordinanza sarebbero riferibili a misure personali e non reali.

Sul punto, il Collegio ritiene di dover condividere i principi di diritto fatti propri dal Tribunale del riesame.

Ed invero, quanto all'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., esso riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 2, n. 19896 del 17/04/2019; Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Rv. 257698; Sez. 4, n. 35952 del 03/04/2003, Rv. 228305).

Inoltre, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, è onere del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l'omesso esame dei punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è stata fondata l'emissione di un decreto di sequestro preventivo, allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale), sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato, e non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (ex plurimis, Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, Rv. 273812).

Nessuna violazione dell'obbligo di trasmissione di atti si rileva nel caso di specie, nel quale, ad ogni modo, il ricorrente non assolve a nessuno degli oneri summenzionati.

Diversamente da quanto dedotto, la motivazione del Tribunale risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente laddove precisa che l'atto fondamentale posto alla base dei decreti - ossia l'annotazione della Guardia di Finanza del 7 giugno 2021 - è stato trasmesso prontamente, non sussistendo l'obbligo in capo al pubblico ministero di trasmissione di tutti gli atti richiamati in esso.

1.4. L'ultimo motivo di ricorso - con cui si lamenta la natura esplorativa dei decreti impugnati - è parimenti inammissibile, perché fondato su valutazioni fattuali non riconducibili alla categoria della violazione di legge di cui all'art. 325 cod. proc. pen.

Come già chiarito supra al punto 1.1., cui si rimanda, la prospettazione fattuale della difesa si scontra con la coerenza e la logicità dell'ordinanza impugnata, la quale ha motivato in ordine all'adeguatezza degli atti di indagini posti a sostegno della configurabilità, nell'imputazione provvisoria, dei reati previsti dagli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Correttamente, dunque, i giudici del riesame hanno ritenuto che, rispetto alle fattispecie configurate e tenuto conto delle anomalie e contraddizioni segnalate dalla documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza, fosse adeguata la prosecuzione delle indagini, con previsione di eventuali estensioni ad anni successivi e a soggetti coinvolti, ma pur sempre attinenti ai fatti oggetto del procedimento e ai rapporti con le società amministrate dal ricorrente (pag. 12 dell'ordinanza).

Così argomentando, il Tribunale - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa - ha richiamato le concrete ragioni che hanno indotto il pubblico ministero al sequestro.

Un siffatto percorso argomentativo risulta conforme all'orientamento di legittimità secondo cui ciò che deve essere spiegato dall'autorità giudiziaria procedente è l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato, in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez.

U., n. 23 del 20/11/1996, Rv. 206657; Sez. 2, n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 novembre 2021, il Tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato in proprio e ha dichiarato inammissibile - per mancanza di legittimazione - quella proposta dallo stesso indagato in qualità di amministratore delle società "Centro studi riunti s.r.l.", "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:PERSONA] incantada s.r.l.", "Partecipazioni strategiche s.r.l.", "Dimore esclusive s.r.l.", "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:SOCIETA].", "Premier event s.r.l.", "[OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:SOCIETA].", avverso i decreti di perquisizione e sequestro probatorio emessi dal pubblico ministero presso la Procura di Cagliari 1'11 e il 19 ottobre 2021, aventi ad oggetto le scritture contabili delle predette società relative agli anni dal 2013 al 2019, nonché le apparecchiature e i dispositivi elettronici ed informatici nella disponibilità del ricorrente; essendo emersi, nel corso delle indagini delegate alla Guardia di Finanza, gravi indizi in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta continuata mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione infedele continuata, (artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000). 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 257 e 324, commi 5 e 6, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 2475-bis cod. civ., nonché il vizio di motivazione in ordine alla nomina del difensore, che sarebbe stata conferita - secondo la difesa - dall'indagato in proprio e, altresì, nella veste di amministratore unico delle società coinvolte. La prospettazione difensiva è, sul punto, triplice: in primo luogo si afferma che, non esistendo alcuna norma che impone agli amministratori di una società di indicare detta qualifica all'atto di nomina, non vi sarebbe alcun obbligo gravante sull'interessato di indicare tale veste connessa alla funzione rivestita nella compagine sociale a fronte del rapporto di rappresentanza, che consente l'immedesimazione organica della persona fisica con l'ente che rappresenta; in secondo luogo, la richiesta di riesame sarebbe stata comunque presentato dal ricorrente sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante delle società interessate e, ciononostante, tale spendita del nome non sarebbe stata considerata dal Tribunale; infine, l'indagato avrebbe comunque diritto alla restituzione dei beni, pur non essendone titolare in proprio, in quanto portatore di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole della falsa applicazione dell'art. 324, commi 5 e 6, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127 e 406, commi 1, 2, 3, 6 e 8, cod. proc. pen., oltre che del difetto motivazionale, sul rilievo che il Tribunale del riesame, pur essendo sprovvisto di poteri istruttori, avrebbe disposto un accertamento - di natura istruttoria - con cui richiedeva al GIP la trasmissione di eventuali richieste di proroga del termine previsto per lo svolgimento delle indagini preliminari. Ebbene, ai giudici del riesame sarebbe pervenuta esclusivamente la copia di tale richiesta depositata il 3 maggio 2021 dal pubblico ministero, ma non anche il provvedimento autorizzatorio con cui il GIP avrebbe 2 Ati\. dovuto prorogare il termine. Conseguentemente la documentazione posta a fondamento dei decreti di perquisizione e sequestro de quibus (ossia l'annotazione della Guardia di Finanza del 7 giugno 2021) dovrebbe ritenersi illegittimamente acquisita e, dunque, non utilizzabile poiché riferita ad atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini non prorogato. 2.3. In terzo luogo, si censurano la violazione dell'art. 406, commi 1, 3, 6 e 8, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 335 e 324 cod. proc. pen., nonché l'apparenza motivazionale dell'ordinanza, per avere il Tribunale utilizzato, al fine di confermare i provvedimenti cautelari emessi nei confronti del ricorrente e delle sue società, gli atti di indagine svolti dalla Guardia di Finanza in altro procedimento penale. Segnatamente, la difesa asserisce che per la medesima vicenda sarebbero state iscritte due diverse notizie di reato: una aveva dato luogo al procedimento penale n. 1289/2020, conclusosi perché la Guardia di Finanza, benché delegata allo svolgimento delle indagini in data 4 febbraio 2020, non aveva svolto gli accertamenti richiesti entro i termini fissati; l'altra, invece, aveva dato luogo al procedimento penale n. 8285/2020, in cui sono state utilizzate le indagini confluite nell'annotazione del 7 giugno 2021 svolte dalla Guardia di Finanza così come autorizzata nel primo procedimento. Dunque, dette annotazioni degli agenti di Finanza, siccome relative al procedimento penale n. 1289/2020 - i cui termini delle indagini preliminari erano scaduti - non avrebbero potuto essere utilizzate come base per disporre perquisizioni e sequestri in altro procedimento, come invece accaduto nel caso di specie. 2.4. Con una quarta doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 253, comma 1 e 406, comma 8, cod. proc. pen., oltre che il vizio di motivazione, sul rilievo che il Tribunale delle Libertà avrebbe dovuto dichiarare inutilizzabile l'annotazione delle Guardia di Finanza del 7 giugno 2021 e, conseguentemente, i decreti di perquisizione e sequestro, non essendo intervenuta alcuna proroga autorizzatoria della prosecuzione delle indagini. Ad avviso delle difesa - e contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del riesame - l'art. 406, comma 8, cod. proc. pen. va interpretato nel senso che l'autorizzazione alla proroga è da ritenere respinta qualora non vi sia alcuna pronuncia del giudice competente a fronte dell'istanza di proroga. 2.5. Con un quinto motivo di ricorso, si contestano la falsa applicazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione per non avere il pubblico ministero trasmesso tutta la documentazione in suo possesso, atta a fondare i provvedimenti impugnati. Indubbia sarebbe, a parere della difesa, l'incompletezza documentale, essendo stata trasmessa all'indagato soltanto l'annotazione della Guardia di Finanza del 7 giugno 2021, non supportata tuttavia dai documenti richiamati e posti a fondamento della stessa; cosicché, trattandosi di elementi dirimenti e decisivi, la loro mancata conoscenza avrebbe provocato una lesione insanabile dei diritti e delle garanzie difensive. Né indicazioni e riferimenti ulteriori circa gli atti di indagine si evincerebbero dai decreti de quibus, non essendo chiaro sulla base di quali elementi e per quali ragioni siano stati emessi dal pubblico ministero. 2.6. Infine, ci si duole della violazione dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. e dell'omessa o apparente motivazione, sul rilievo che i decreti di perquisizione e sequestro in esame sarebbero, ad ogni modo, illegittimi, data la loro natura esplorativa. A parere della difesa, i provvedimenti cautelari sarebbero stati emessi nei confronti di società ulteriori e per un periodo di tempo più ampio rispetto a quanto indicato nell'intestazione. Una siffatta estensione soggettiva e cronologica sarebbe avvenuta senza indicazione alcuna delle ragioni giustificatrici, sviluppando una motivazione del tutto apparente a sostegno di provvedimenti finalizzati ad acquisire prove ulteriori, in violazione del limite esplorativo ritenuto causa di illegittimità del provvedimento. 3. Con memoria pervenuta nella cancelleria della Corte di cassazione, in data 8 marzo 2022, il difensore del ricorrente - in risposta alla requisitoria del Procuratore generale, nel senso dell'accoglimento del ricorso - ha condiviso le osservazioni proposte da quest'ultimo e, inoltre, ha insistito per l'accoglimento degli altri motivi, ricostruendo in dettaglio la dinamica dei rapporti intercorsi tra i procedimenti penali n. 1289/2020 e n. 8285/2020, ritenuta dirimente per la fondatezza del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. 4. All'udienza del 30 marzo 2022, la Corte di cassazione ha pronunciato ordinanza con cui ha disposto l'acquisizione di copia dell'ordinanza di proroga delle indagini preliminari eventualmente emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari nell'ambito del procedimento n. 8285/2020 R.G.N.R., a seguito di richiesta del pubblico ministero del 3 maggio 2011; ha disposto altresì l'acquisizione di informazioni presso il Procuratore della Repubblica competente in ordine all'attuale persistenza dei decreti di sequestro oggetto del presente procedimento. 5. Sono stati dunque acquisiti, previa trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari: l'ordinanza del Gip di proroga delle indagini preliminari dell'Il febbraio 2022, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero del 3 maggio 2021; il provvedimento del 4 marzo 2022, di restituzione dei soli dispositivi elettronici e supporti hardware di proprietà della persona sottoposta ad indagini, ma non anche delle altre cose sequestrate.6. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si fa valere l'interesse del ricorrente alla proposizione del riesame sia in proprio sia in qualità di amministratore unico delle società - non merita accoglimento, sebbene sia pacificamente sussistente la legittimazione dell'indagato all'impugnativa del mezzo di ricerca della prova nei termini di cui infra, ossia limitatamente all'ultima argomentazione difensiva. In particolare, la prima prospettazione - secondo cui, in virtù del rapporto di rappresentanza e di immedesimazione organica, la procura conferita in proprio dovrebbe intendersi automaticamente estesa anche all'interessato nelle vesti di rappresentante legale delle società - è manifestamente infondata, giacché la posizione sostanziale e processuale della società è nettamente distinta da quella dell'indagato. La società, infatti, ha titolarità di autonomi interessi giuridici, tutelabili con il diritto di impugnazione esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi di questi interessi; e a tal fine ha un onere di patrocinio che deve essere soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. Correttamente l'ordinanza impugnata ha rilevato che non risulta che il ricorrente, in qualità di legale rappresentante delle società coinvolte, abbia conferito autonoma procura speciale al difensore affinché proponesse riesame anche in nome e per conto di dette società. Ciò in applicazione del noto principio di diritto - che va ribadito e ritenuto applicabile anche al sequestro probatorio -secondo cui il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame 'avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale (ex plurimis, Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, Rv. 275257; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, Rv. 251997). Detta legittimazione va ancorata al momento del deposito del ricorso, nel senso che la procura speciale deve essere conferita al momento dell'esercizio del potere di impugnazione, nella specie al momento della richiesta di riesame, non potendo comunque trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Rv. 260894). Del tutto generica appare, poi, la successiva argomentazione con cui la difesa sostiene di aver presentato il riesame nell'interesse del ricorrente sia in proprio che come legale rappresentante delle società. Ed invero, l'indagato non si 5 Ak confronta con le argomentazioni del Tribunale che, nel ritenere inammissibile il riesame proposto per le società, ben precisa che, trattandosi di soggetti giuridici distinti dalla persona fisica, è necessario, affinché l'attività giuridica posta in essere dal ricorrente sia riferibile alle stesse, che ne venga speso il nome mediante la precisazione che l'amministratore agiva in nome e per conto di esse (pag. 7 ordinanza). Infine, quanto alla legittimazione all'impugnativa del mezzo di ricerca della prova, deve convenirsi con il ricorrente che sussiste l'interesse dello stesso ad impugnare non occorrendo, a tal fine, che egli sia titolare del bene in sequestro. La giurisprudenza più recente ha chiarito, infatti, che in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, Rv. 272273). Dunque, l'indagato non è privo di legittimazione all'impugnativa del decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero, sussistendo il suo interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, come sostanzialmente ritenuto anche dal Tribunale, il quale ha esaminato nel merito le sue doglianze e le ha disattese con motivazione logica e aderente al diritto. È ius receptum, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 36072 del 27/7/2018, che il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida del sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione, per quanto concisa, sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, che garantisce il diritto dell'indagato da indebite intromissioni, anche sotto il profilo patrimoniale. Difatti, attraverso la richiesta di una motivazione specifica, si consente di controllare l'intervento penale quando dallo stesso possano conseguire limitazione alle libertà fondamentali e ai beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Edu. Invero, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità. Orbene, la Corte non ravvisa alcuna lacuna motivazionale nell'ordinanza impugnata, laddove ritiene che la motivazione resa dalla pubblica accusa nel caso in esame soddisfi tutti i requisiti richiesti affinché dalla stessa si deducano le finalità investigative e probatorie. Il pubblico ministero ha specificato il titolo di reato per cui si procede ed esplicitato il vincolo pertinenziale della documentazione e delle cose da sequestrare, alla luce delle verifiche fiscali poste in essere dagli agenti di Finanza, le cui risultanze ponevano l'accento sull'inattendibilità delle dichiarazioni presentate negli ultimi anni dalle società riferibili al ricorrente, sulla presenza di anomalie e contraddizioni riscontrate nelle operazioni societarie nonché sulla mancata esibizione della documentazione amministrativo-contabile richiesta in sede di controllo (pag. 12 dell'ordinanza). Si è fin particolareispecificato (pagg. 16 e 17) che i decreti di sequestro fanno specifico riferimento ai reati contestati e alle perquisizioni effettuate, ivi compreso quello del 19 ottobre 2021 relativo alla documentazione da sequestrare presso il Segno della Fenice s.r.I., relativamente al quale la motivazione è la medesima di quella portata a conoscenza del rag. Caddeo, nella quale erano indicati gli elementi che consentivano di prevedere un'estensione del periodo temporale in contestazione e l'esecuzione dei sequestri presso più soggetti. Più in generale, non può parlarsi di finalità esplorativa dei decreti in esame, per periodi o soggetti differenti, sussistendo elementi indiziari denotanti, anche rispetto ad essi, la congruità della finalità probatoria; cosicché solo mediante l'acquisizione di tutta la documentazione inerente alle società interessate e coinvolte nella rete di relazioni con l'indagato potrà pervenirsi a un quadro completo ed utile all'accertamento dell'eventuale fondatezza nel merito dell'accusa formulata (pag. 15 dell'ordinanza). 1.2. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente in quanto concernenti la mancata proroga del termine per le indagini preliminari - sono infondati. 1.2.1. Dal fascicolo risulta la presenza della richiesta di proroga del termine di scadenza per il compimento di indagini preliminari presentata dal pubblico ministero il 3 maggio 2021 e, per la mancanza agli atti del procedimento del provvedimento di proroga, questa Corte, ha esercitato il proprio potere-dovere di verifica del fatto processuale oggetto di censura - posto che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lettera e), del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) - richiedendo la trasmissione del decreto di proroga. La Procura della Repubblica competente ha quindi provveduto a trasmettere alla cancelleria di questa Corte, copia del decreto di proroga in questione. Orbene, rileva il Collegio come, per giurisprudenza consolidata, ai fini della legittimità della proroga del termine per il completamento delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., è necessario soltanto che la relativa richiesta da parte del pubblico ministero sia anteriore alla scadenza del termine anzidetto, mentre l'ordinanza con la quale la stessa proroga è disposta può essere anche successiva a quella scadenza, potendo essere resa in ogni tempo e avendo essa un effetto retroattivo sanante sugli atti d'indagine nel frattempo effettuati (Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019, Rv. 277938 - 02; Sez. 6, n. 14515 del 31/03/2016, Rv. 267213). Dunque, nella specie, non si è verificata alcuna ipotesi di inutilizzabilità del materiale acquisito nel corso dell'attività di indagine, perché la disposta proroga ha avuto efficacia sanante e lo stesso art. 406, comma 8, cod. proc. pen. precisa che: «Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini». 1.2.2. Una precisazione ulteriore risulta, tuttavia, necessaria in relazione alle argomentazioni sostenute dalla difesa nel terzo motivo di ricorso nonché nella memoria presentata nell'interesse del ricorrente, concernente l'illegittima acquisizione degli atti di indagine compiuti in altro procedimento. La deduzione difensiva è destituita di fondamento, in quanto palesemente in contrasto con il dettato dell'art. 117, comma 1, cod. proc. pen., che espressamente conferisce al pubblico ministero il potere di ottenere copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto quando ciò sia «necessario per il compimento delle proprie indagini». L'esercizio del potere di richiedere ed ottenere copie di atti relativi ad altri procedimenti, dunque, pretende quale unico presupposto per la sua legittimità che esso sia funzionale alle indagini in corso e, dunque, che gli atti siano utili in funzione investigativa. Il divieto di utilizzazione dedotto dalla difesa si mostra, dunque, palesemente insussistente, in quanto gli atti degli altri procedimenti sono stati acquisiti nel rispetto della legge, ai fini delle indagini. Vale, allora, ribadire l'insegnamento di legittimità secondo cui, poiché gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. consistono in tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza, rientrano in tale nozione gli atti e i documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. pen. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali (Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, Rv. 278242). 1.3. La quinta doglianza - riferita essenzialmente all'omessa trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero all'indagato - è inammissibile. Deve, innanzitutto, essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ex art. 325 cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Ciò chiarito, l'ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione del sequestro. Con tale doglianza, la difesa prende in considerazione la motivazione fornita al fine di contestarne la logicità, contestazione evidentemente non consentita, attesi i limiti di cui all'art. 325 cod. proc. pen. Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle menzionate limitazioni, il ricorrente non contesta specific'amente la legittimità dei provvedimenti di perquisizione e sequestro, limitandosi genericamente ad asserire che 'non ci sarebbe stata trasmissione degli atti di indagine da parte del pubblico ministero, nonostante costui vi fosse tenuto, e che gli arresti giurisprudenziali citati nell'ordinanza sarebbero riferibili a misure personali e non reali. Sul punto, il Collegio ritiene di dover condividere i principi di diritto fatti propri dal Tribunale del riesame. Ed invero, quanto all'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., esso riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 2, n. 19896 del 17/04/2019; Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Rv. 257698; Sez. 4, n. 35952 del 03/04/2003, Rv. 228305). Inoltre, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, è onere del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l'omesso esame dei punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è stata fondata l'emissione di un decreto di sequestro preventivo, allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale), sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato, e non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (ex plurimis, Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, Rv. 273812). Nessuna violazione dell'obbligo di trasmissione di atti si rileva nel caso di specie, nel quale, ad ogni modo, il ricorrente non assolve a nessuno degli oneri summenzionati. Diversamente da quanto dedotto, la motivazione del Tribunale risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente laddove precisa che l'atto fondamentale posto alla base dei decreti - ossia l'annotazione della Guardia di Finanza del 7 giugno 2021 - è stato trasmesso prontamente, non sussistendo l'obbligo in capo al pubblico ministero di trasmissione di tutti gli atti richiamati in esso. 1.4. L'ultimo motivo di ricorso - con cui si lamenta la natura esplorativa dei decreti impugnati - è parimenti inammissibile, perché fondato su valutazioni fattuali non riconducibili alla categoria della violazione di legge di cui all'art. 325 cod. proc. pen. Come già chiarito supra al punto 1.1., cui si rimanda, la prospettazione fattuale della difesa si scontra con la coerenza e la logicità dell'ordinanza impugnata, la quale ha motivato in ordine all'adeguatezza degli atti di indagini posti a sostegno della configurabilità, nell'imputazione provvisoria, dei reati previsti dagli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. Correttamente, dunque, i giudici del riesame hanno ritenuto che, rispetto alle fattispecie configurate e tenuto conto delle anomalie e contraddizioni segnalate dalla documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza, fosse adeguata la prosecuzione delle indagini, con previsione di eventuali estensioni ad anni successivi e a soggetti coinvolti, ma pur sempre attinenti ai fatti oggetto del procedimento e ai rapporti con le società amministrate dal ricorrente (pag. 12 dell'ordinanza). Così argomentando, il Tribunale - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa - ha richiamato le concrete ragioni che hanno indotto il pubblico ministero al sequestro. Un siffatto percorso argomentativo risulta conforme all'orientamento di legittimità secondo cui ciò che deve essere spiegato dall'autorità giudiziaria procedente è l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato, in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Rv. 206657; Sez. 2, n.
Sentenza Cassazione n. 37729/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris