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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2024

Cassazione n. 15306/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 28.10.2024, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Foggia del 01.07.2024, che dichi3rava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa. 2.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo Jel difensore, deducendo i seguenti motivi con cui deduce i vizi di violazione di legge, mancai za, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti.

2.1. Il primo motivo contesta la ritenuta destinazione a spaccio cella sostanza stupefacente.

2.2. Il secondo lamenta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispeci autonoma di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

2.3. Con il terzo, riguardante la determinazione della pena, si duole Iella mancata disapplicazione della recidiva e mancata concessione delle attenuanti generiche :on giudizio di prevalenza.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissil ile. 3.1 Quanto al primo motivo, si rileva la manifesta infondatezza delle dogi anze attinenti alla pretesa carenza probatoria in ordine alla destinazione a spaccio dello stupefa :ente.

Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elemeni i di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diver 1 parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormen:e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice lel merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

I giudici di merito hanno desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente con argomenti c el tutto logici, quali il significativo quantitativo della sostanza rinvenuta (45 grammi di cc.caina, da cui potevano ricavarsi 232 dosi), oggettivamente incompatibile con l'uso personali; il luogo del rinvenimento, in zona notoriamente frequentata da soggetti dediti allo spaccio; le modalità comportamentali dell'imputato (insolitamente fermo su motociclo acceso, con c asco aperto e nervosismo alla vista degli operanti); la fuga immediata e il successivo tentativo di disfarsi della sostanza; il denaro rinvenuto in banconote di piccolo taglio.

Si è, dunque, n presenza di un quadro indiziario univoco, che il giudice di merito ha correttamente apprezzali nell'esercizio del proprio potere discrezionale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici 3.2 Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata qualificazione giuridk a del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la Corte territoriale ha mot vato in modo giuridicamente corretto, valorizzando elementi ostativi alla configurazione delli i lieve entità, quali l'ingente quantitativo e l'elevato grado di purezza della sostanza (34,821.8 grammi di principio attivo), nonché la peculiare modalità della condotta, come sopra richiami ata.

Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante peciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal ).L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di miniiiia offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze della; ione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamen :e assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass.

S.U. 24.6.2C10 n.35737) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla n( rma, dovendo conseguentemente escludere la concedibilità dell'attenuante anche quando anc le uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "cl lieve entità", rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concret formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, 5.3.2013 n.27809).

Orbe ne un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento ai profili oggettivi dello stupefacente trattato e alle modalità dell'azione La valutazione espressa appare assolutamente congrua, anche alla luce della recente giurisprudenza del S.C. sul giudizio di compatibilità della ipotesi autonoma di c il all'art.73, 5 comma Dpr 309/90 con i requisiti della non occasionalità e reiterazione dell a condotta di piccolo spaccio, che certamente non ricorre nella specie, in ragione del dato ponderale e qualitativo dello stupefacente (sez.6, 3.7.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270849; sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Caltabiano, Rv.272706). 3.3 Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo concernente la cl aterminazione della pena, la mancata disapplicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti (leneriche.

Quanto alla dosimetria della pena, questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria na specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dell 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 2E6197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). n. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Se;.. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Nel caso in esame, la pena base è stata calcolata in misura prossima al minimo edittale, ed è stata ritenuta non ulteriormente riducibile in considerazione della gravità dei fatti.

La Corte territoriale, inoltre, ha fornito adeguata motivazione in ordine al a sussistenza della recidiva, evidenziando come l'imputato, nonostante le precedenti conda -me per reati anche a scopo di lucro (rapina), avesse persistito nella commissione di illeciti, c1(. dicandosi allo g. spaccio di sostanze stupefacenti con modalità organizzative di non trascurabil rilevanza.

Ha dato spiegazione altresì del lasso temporale intercorso tra gli illeciti.

Quanto alle attenuanti generiche, va ribadito il consolidato principio second ) cui "il giudizio sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in cassazione ove sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici".

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha esplicitato le ragioni del diniego„ valorizzando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivamente falutabili, con argomentazioni immuni da vizi di logicità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 ccd.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisarli osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentp delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 28.10.2024, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Foggia del 01.07.2024, che dichi3rava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa. 2.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo Jel difensore, deducendo i seguenti motivi con cui deduce i vizi di violazione di legge, mancai za, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. 2.1. Il primo motivo contesta la ritenuta destinazione a spaccio cella sostanza stupefacente. 2.2. Il secondo lamenta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispeci autonoma di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2.3. Con il terzo, riguardante la determinazione della pena, si duole Iella mancata disapplicazione della recidiva e mancata concessione delle attenuanti generiche :on giudizio di prevalenza. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissil ile. 3.1 Quanto al primo motivo, si rileva la manifesta infondatezza delle dogi anze attinenti alla pretesa carenza probatoria in ordine alla destinazione a spaccio dello stupefa :ente. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elemeni i di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diver 1 parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormen:e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice lel merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). I giudici di merito hanno desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente con argomenti c el tutto logici, quali il significativo quantitativo della sostanza rinvenuta (45 grammi di cc.caina, da cui potevano ricavarsi 232 dosi), oggettivamente incompatibile con l'uso personali; il luogo del rinvenimento, in zona notoriamente frequentata da soggetti dediti allo spaccio; le modalità comportamentali dell'imputato (insolitamente fermo su motociclo acceso, con c asco aperto e nervosismo alla vista degli operanti); la fuga immediata e il successivo tentativo di disfarsi della sostanza; il denaro rinvenuto in banconote di piccolo taglio. Si è, dunque, n presenza di un quadro indiziario univoco, che il giudice di merito ha correttamente apprezzali nell'esercizio del proprio potere discrezionale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici 3.2 Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata qualificazione giuridk a del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la Corte territoriale ha mot vato in modo giuridicamente corretto, valorizzando elementi ostativi alla configurazione delli i lieve entità, quali l'ingente quantitativo e l'elevato grado di purezza della sostanza (34,821.8 grammi di principio attivo), nonché la peculiare modalità della condotta, come sopra richiami ata. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante peciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal ).L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di miniiiia offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze della; ione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamen :e assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. 24.6.2C10 n.35737) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla n( rma, dovendo conseguentemente escludere la concedibilità dell'attenuante anche quando anc le uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "cl lieve entità", rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concret formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, 5.3.2013 n.27809). Orbe ne un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento ai profili oggettivi dello stupefacente trattato e alle modalità dell'azione La valutazione espressa appare assolutamente congrua, anche alla luce della recente giurisprudenza del S.C. sul giudizio di compatibilità della ipotesi autonoma di c il all'art.73, 5 comma Dpr 309/90 con i requisiti della non occasionalità e reiterazione dell a condotta di piccolo spaccio, che certamente non ricorre nella specie, in ragione del dato ponderale e qualitativo dello stupefacente (sez.6, 3.7.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270849; sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Caltabiano, Rv.272706). 3.3 Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo concernente la cl aterminazione della pena, la mancata disapplicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti (leneriche. Quanto alla dosimetria della pena, questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria na specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dell 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 2E6197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). n. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Se;.. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso in esame, la pena base è stata calcolata in misura prossima al minimo edittale, ed è stata ritenuta non ulteriormente riducibile in considerazione della gravità dei fatti. La Corte territoriale, inoltre, ha fornito adeguata motivazione in ordine al a sussistenza della recidiva, evidenziando come l'imputato, nonostante le precedenti conda -me per reati anche a scopo di lucro (rapina), avesse persistito nella commissione di illeciti, c1(. dicandosi allo g. spaccio di sostanze stupefacenti con modalità organizzative di non trascurabil rilevanza. Ha dato spiegazione altresì del lasso temporale intercorso tra gli illeciti. Quanto alle attenuanti generiche, va ribadito il consolidato principio second ) cui "il giudizio sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in cassazione ove sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici". Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha esplicitato le ragioni del diniego„ valorizzando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivamente falutabili, con argomentazioni immuni da vizi di logicità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 ccd.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisarli osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentp delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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