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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 13277/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA I K) . sul ricorso 19862/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Savoia 31 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]\ 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto; - resistente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 6205/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/12/2019, NRG 1868/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] B l ,LE'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio dell'I.N.P.S. e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso l'avviso di addebito con il quale era stato preteso dalla predetta il pagamento della contribuzione dovuta alla gestione separata, quale avvocato, per l'anno 2009;

2. la Corte d'Appello prendeva atto che, a fronte della declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del fatto che non fosse stato proposto appello sul punto, nonostante l'impugnazione fosse stata notificata anche all'ente di riscossione, su tale aspetto si era formato il giudicato;

3. nel merito, la Corte territoriale riteneva sussistente il debito contributivo e valutava come infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto, nel presentare la dichiarazione dei redditi, la ricorrente aveva omesso di compilare il quadro riguardante i parametri rilevanti rispetto alla sua denuncia (c.d. quadro RR) e ciò comportava la sospensione del termine prescrizionale per occultamento doloso; Ric. 2020 n. 19862 sez.

ML - ud. 23-11-2021 (riconvoc. 24.2.2022) (\Y-f

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;

5. l'I.N.P.S. ha depositato procura speciale alle liti, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione, cui il ricorso è stato parimenti notificato, è rimasta intimata;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

4. la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. va rilevato preliminarmente che la proposta del relatore ed il decreto di fissazione udienza del Presidente non sono stati comunicati all'I.N.P.S.;

2. l'ente aveva depositato la procura speciale per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e ciò impone che della trattazione della causa sia dato avviso alla parte così costituitasi; P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e la rimessione degli atti al giudice relatore che provvederà alla riformulazione della proposta, al fine di una rituale comunicazione di essa ad entrambe le parti costituite.

Roma, così deciso a seguito di riconvocazione nella camera di consiglio del 24.2.2022.

Il P esidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] r,47->pr--TATr) [OSCURATO:PERSONA] rt, egg Ric. 2020 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA I K) . sul ricorso 19862/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Savoia 31 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]\ 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto; - resistente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 6205/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/12/2019, NRG 1868/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] B l ,LE'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio dell'I.N.P.S. e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso l'avviso di addebito con il quale era stato preteso dalla predetta il pagamento della contribuzione dovuta alla gestione separata, quale avvocato, per l'anno 2009; 2. la Corte d'Appello prendeva atto che, a fronte della declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del fatto che non fosse stato proposto appello sul punto, nonostante l'impugnazione fosse stata notificata anche all'ente di riscossione, su tale aspetto si era formato il giudicato; 3. nel merito, la Corte territoriale riteneva sussistente il debito contributivo e valutava come infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto, nel presentare la dichiarazione dei redditi, la ricorrente aveva omesso di compilare il quadro riguardante i parametri rilevanti rispetto alla sua denuncia (c.d. quadro RR) e ciò comportava la sospensione del termine prescrizionale per occultamento doloso; Ric. 2020 n. 19862 sez. ML - ud. 23-11-2021 (riconvoc. 24.2.2022) (\Y-f 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; 5. l'I.N.P.S. ha depositato procura speciale alle liti, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione, cui il ricorso è stato parimenti notificato, è rimasta intimata; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 4. la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. va rilevato preliminarmente che la proposta del relatore ed il decreto di fissazione udienza del Presidente non sono stati comunicati all'I.N.P.S.; 2. l'ente aveva depositato la procura speciale per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e ciò impone che della trattazione della causa sia dato avviso alla parte così costituitasi; P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e la rimessione degli atti al giudice relatore che provvederà alla riformulazione della proposta, al fine di una rituale comunicazione di essa ad entrambe le parti costituite. Roma, così deciso a seguito di riconvocazione nella camera di consiglio del 24.2.2022. Il P esidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] r,47->pr--TATr) [OSCURATO:PERSONA] rt, egg Ric. 2020 n
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