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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20915/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto commesso da lesioni personali aggravate in tentato omicidio - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla sentenza impugnata.

In essa, invero, si fa riferimento alla reiterazione dei colpi inferti, alla idoneità dell'arma a cagionare la morte (trattandosi di un coltello con lama di venti centimetri), alla valutazione dei medici circa la potenzialità astrattamente letale della ferita, inferta in una regione corporea che contiene organi vitali, e, infine, alle frasi - riferite sia dalla p.o. che dai suoi congiunti - con cui il ricorrente manifestava alla persona offesa l'intenzione di ammazzarla.

Si evidenzia, inoltre, che il carattere non letale delle ferite non dipese da una deliberazione consapevole di [OSCURATO:PERSONA], bensì da cause indipendenti dalla sua volontà, e che i mezzi e le circostanze dell'azione - atteso che il ricorrente colpiva alla schiena [OSCURATO:PERSONA] e che l'ubicazione dei polmoni e del cuore all'interno della cassa toracica costituisce comune nozione di anatomia - erano idonei a cagionarne la morte, oltre che sintomatici della volontà alternativa di uccidere o ferire gravemente la persona offesa, accettando indifferentemente entrambi gli eventi (dolo alternativo).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto commesso da lesioni personali aggravate in tentato omicidio - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla sentenza impugnata. In essa, invero, si fa riferimento alla reiterazione dei colpi inferti, alla idoneità dell'arma a cagionare la morte (trattandosi di un coltello con lama di venti centimetri), alla valutazione dei medici circa la potenzialità astrattamente letale della ferita, inferta in una regione corporea che contiene organi vitali, e, infine, alle frasi - riferite sia dalla p.o. che dai suoi congiunti - con cui il ricorrente manifestava alla persona offesa l'intenzione di ammazzarla. Si evidenzia, inoltre, che il carattere non letale delle ferite non dipese da una deliberazione consapevole di [OSCURATO:PERSONA], bensì da cause indipendenti dalla sua volontà, e che i mezzi e le circostanze dell'azione - atteso che il ricorrente colpiva alla schiena [OSCURATO:PERSONA] e che l'ubicazione dei polmoni e del cuore all'interno della cassa toracica costituisce comune nozione di anatomia - erano idonei a cagionarne la morte, oltre che sintomatici della volontà alternativa di uccidere o ferire gravemente la persona offesa, accettando indifferentemente entrambi gli eventi (dolo alternativo). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 20915/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris