CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04882/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA i r./ "Tea LO (Q tu x sul ricorso 13882-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di TRENTO, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente, esercente attività di lavorazione del gas naturale, ritenendo di poter ususfruire dell'aliquota prevista per usi industriali (meno oenrosa rispetto a quella per usi civili), impugnava il diniego di rimborso per la produzione di gas naturale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo agli anni 2013-2016; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che occorre valutare chi sia il consumatore finale del gas naturale liquefatto (GNL), nel caso di specie la società contribuente che lo impiega per la propria attività industriale diretta a ricavare gas naturale che essa stessa, dopo averlo prodotto, consuma ed impiega nella propria attività nell'ambito delle proprie centrali di combustione rendendo, solo alla fine, agli utenti un servizio energetico complesso di fornitura di energia termica, cosicché il riferimento normativo più appropriato non è il secondo comma dell'art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995 ma il suo terzo comma secondo cui sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso e in subordine insistendo affinché sia Ric. 2020 n. 13882 sez. MT - ud. 20-10-2021 -2- sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 Cost. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, in quanto l'uso industriale presupporrebbe l'utilizzo del gas per impieghi produttivi dell'impresa e non prevede la cessione a terzi per uso civile, mentre la produzione di acqua calda è attività industriale che mira alla produzione di beni e servizi attraverso la trasformazione del prodotto energetico utilizzato. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre