CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ILANO il 07/01/2001avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSimonetta Ciccarelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di Di GiovanniSimone, il quale insiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 8 luglio 2025, la Corte d’appello di Brescia, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Cremona, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e DiGiovanni [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto aggravato in abitazione (artt. 110,624-bis, 625, n. 2 cod. pen.) e il solo [OSCURATO:PERSONA] del reato di possesso di undocumento falso (art. 497-bis cod. pen.), condannandoli alla pena di giustizia.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza,articolando un’unica censura con la quale deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche. La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare non solo ilpositivo contegno processuale dell’imputato, ma altresì l’avvenuto risarcimento deldanno in favore della persona offesa.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, formulando tremotivi di censura.3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione conriguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte territoriale, cosìcome il giudice di primo grado, si sarebbero limitati a determinare la penaoperando un calcolo meramente aritmetico, senza motivare in alcun modo ilgiudizio di comparazione delle circostanze.3.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata concessione delle pene sostitutive. La sentenza impugnataavrebbe escluso l’applicabilità della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità inragione della pericolosità sociale dell’imputato, desunta esclusivamentedall’elemento oggettivo del reato, senza considerare la personalità del ricorrente,e senza valutare in concreto l’idoneità rieducativa della pena sostitutiva richiesta.3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione conriguardo alla mancata valutazione dell’offerta riparatoria formulata dal ricorrentein favore della persona offesa.4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.5. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositatouna memoria con la quale ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno dellecensure proposte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.L’imputato lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare,ai fini della concessione delle attenuanti generiche, l’avvenuto risarcimento deldanno effettuato alla persona offesa.Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, in tema diricorso per cassazione trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso,che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli attiche si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione (Sez. 5, n.5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). Sono pertanto inammissibili i motiviche deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazioneche, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integraletrascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071- 01).Nella specie dalla sentenza impugnata non risulta che l’avvenuto risarcimentodel danno abbia costituito oggetto di specifica deduzione da parte dell’imputato nécon l’impugnazione né con motivi aggiunti né all’udienza di discussione; né ilricorrente ha allegato gli elementi che comprovino tale circostanza. Ne consegueche il ricorso risulta privo del necessario requisito di autosufficienza.2. Il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguitoprecisati.3. Il primo motivo, con cui censura il giudizio di bilanciamento dellecircostanze, è infondato.L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato inabitazione, di cui agli artt. 624-bis e 625, n. 2 cod. pen. Il giudice di primo gradoha concesso le attenuanti generiche, ma il ricorrente censura il giudizio di valenzaoperato dai giudici di entrambi i gradi di merito. Egli, tuttavia, trascura diconsiderare che tale giudizio è espressamente disciplinato dal legislatore, il quale,all’art. 624-bis, ultimo comma, cod. pen. stabilisce che le circostanze attenuanti,diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., non possono essereritenute prevalenti o equivalenti rispetto alle concorrenti circostanze aggravanti dicui all’art. 625 cod. pen., e che le diminuzioni di pena devono operare sullaquantità di pena risultante dall’aumento conseguente a dette aggravanti. Insostanza, la possibilità di bilanciare le circostanze aggravanti speciali previstedall’art. 625 cod. pen. con le circostanze attenuanti è esclusa ex lege, tranne chenelle ipotesi specificamente previste e che nella specie non ricorrono.La sentenza impugnata si è attenuta a tale previsione, sicché va esente dacensure.4. Il secondo motivo, concernente la mancata applicazione della penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è fondato.La Corte territoriale ha rigettato l’istanza di applicazione della pena sostitutivaavanzata dall’imputato perché ritenuta non adeguata sotto il profilo rieducativo erepressivo. In proposito ha affermato che le concrete modalità della condotta, edin particolare «l’intrusione, previa effrazione, nel domicilio privato della personaoffesa e l’impossessamento di beni di non modesto valore dimostrano laparticolare pericolosità dell’imputato», incompatibile con la pena sostitutivarichiesta.4.1. I criteri che presiedono alla valutazione che il giudice, nell’esercizio delsuo potere discrezionale, è chiamato a compiere ai fini della decisione in ordinealla possibilità di applicare le pene sostitutive, nonché ai fini della scelta tra quellepreviste sono delineati dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981, come modificatodal d.lgs. n. 150 del 2022. Il comma 1 della citata disposizione, nel richiamare icriteri dettati dall’art. 133 cod. pen., ha inteso senz’altro dare rilievo alla «gravitàdel reato» e perciò alle modalità del fatto e alla gravità del danno o del pericolocagionato alla persona offesa ed altresì alla «capacità a delinquere del colpevole»,desunta anche dai «precedenti penali e giudiziari» e, in genere, dalla «condotta»e della «vita del reo, antecedenti al reato», ivi indicati; valutati i quali, il giudice«può» - come testualmente dispone l'art. 58 citato - «applicare le penesostitutive».Questa Corte ha affermato che, anche a seguito della disciplina introdotta dald.lgs. n. 150 del 2022, il diniego della sostituzione non implica necessariamentel’esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può esseregiustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenutoostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01).Si è, tuttavia, sottolineato come dal richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen., emerge che la valutazione che il giudice del merito è tenuto ad operare aifini dell’applicazione delle pene sostitutive, è una valutazione prognosticacomplessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa della penacostituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità direinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idoneaall'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia lasalvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 - 01). Tale conclusione si pone in linea conquanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2025, laquale ha sottolineato come la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha«inteso configurare le pene sostitutive come autentiche pene, destinate come taliad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizioneper realizzare le funzioni proprie della sanzione penale». In tal senso, la Consultaha richiamato la relazione illustrativa del citato decreto, la quale chiarisce che lepene sostitutive riformate debbono intendersi, appunto, come vere e proprie penediverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale insostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, cosìcome a obiettivi di prevenzione generale e speciale. Tutto ciò – ha affermato laCorte costituzionale – «in coerenza con la preziosa indicazione dello stesso art.27, terzo comma, Cost., che ragiona di 'pene' al plurale: stimolando così illegislatore a sperimentare forme di reazione sanzionatoria diverse - e in ipotesipiù conformi tanto al senso di umanità, quanto alla funzione rieducativa - rispettoalla tradizionale pena carceraria». Il principio di proporzione trova applicazione -oltre che nell'ambito della offensività e colpevolezza - anche in relazione altrattamento sanzionatorio, sicché spetta al giudice della cognizione valutare anchequalitativamente la pena più proporzionata al delitto e alla persona del reo e piùidonea al suo reinserimento e al contenimento del pericolo di recidiva.In quest’ottica, dunque, il giudice della cognizione è chiamato a verificare, allaluce della gravità del fatto e della personalità dell’istante, se la pena sostitutivarisulti più idonea alla rieducazione del condannato e, anche grazie ad appositeprescrizioni, consenta di assicurare la prevenzione del pericolo di reiterazione delreato. Nel caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni nonsaranno adempiute, la pena sostitutiva non potrà essere applicata.4.2. La verifica della sussistenza delle condizioni che consentono di applicareuna delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce unaccertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modonon manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv.276716).4.3. Ebbene, la valutazione operata nel caso di specie dalla Corte territorialerisulta carente e inadeguata. Essa, infatti, si è limitata a richiamare in modosostanzialmente generico le modalità dell’azione da cui ha desunto la pericolositàsociale dell’imputato, ma ha trascurato completamente di valutarne la personalità,di considerare l’eventuale incensuratezza, nonché l’idoneità della pena sostitutivadel lavoro di pubblica utilità, richiesta dall’imputato, a prevenire il pericolo direiterazione anche attraverso opportune prescrizioni, ovvero evidenziandoelementi concreti e specifici da cui potesse desumersi che tali prescrizioni nonsarebbero state adempiute.Tali lacune motivazionali impongono l’annullamento con rinvio sul punto dellasentenza impugnata.5. Il terzo motivo è manifestamente infondato.La censura è del tutto generica. Dalla sentenza impugnata non risulta chel’imputato abbia provveduto al risarcimento del danno in favore della personaoffesa, e neppure che tale circostanza abbia costituito oggetto di specificadeduzione con l’impugnazione, né con motivi aggiunti, né all’udienza didiscussione; il ricorrente, inoltre, non ha allegato elementi che comprovinol’avvenuto risarcimento. Ne consegue che la censura risulta priva del necessariorequisito di autosufficienza.6. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto limitatamenteal secondo motivo e rigettato nel resto.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento infavore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01K9XED), che condannaal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così deciso il 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli