CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14155/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 30VANOVIC ROBERT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che, con la sentenza in data 8 marzo 2023, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 81, 110, 332, 582, 585 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Martano 1'8 giugno 2017); considerato che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.; considerato che il motivo, per come è formulato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed a-specificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, posto che, le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute agli imputati nel giudizio di primo grado (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibileuilL ricorsele condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 r [OSCURATO:PERSONA] sigl