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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2024/2025

ECLI:EU:T:2025:179
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0269_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 febbraio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑269/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “trarre vantaggio da un imprenditore di spicco che opera in Russia” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Assenza – Errore di valutazione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 42‑45, 90, 91)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 46, 47, 65‑68, 71‑73, 79)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di vantaggio – Vantaggio non trascurabile di qualsiasi natura – Vantaggio concesso prima dell’annessione della Crimea – Esclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 51‑55, 69, 70, 81, 83)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di vantaggio – Vantaggio non trascurabile di qualsiasi natura – Patrimonio immobiliare – Necessità di dimostrare un incremento di tale patrimonio dopo l’annessione della Crimea [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 85‑88)

5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 96, 97, 116, 117)

6. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Valutazione dell’illegittimità dell’atto o del comportamento dell’istituzione – Necessità di prendere in considerazione elementi contestuali e temporali – Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Assenza [Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 98, 99, 107‑114)

7. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma del diritto dell’Unione – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Condizioni relative all’adozione di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Inclusione [Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 100, 101)

8. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Annullamento di uno o più atti di un’istituzione – Prova inconfutabile di una violazione sufficientemente qualificata – Assenza (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 102‑105)

9. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Valutazione della legittimità del comportamento delle istituzioni – Misure di congelamento dei capitali – Misure che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune – Misure tali da giustificare conseguenze negative, o addirittura considerevoli, ai fini della realizzazione di tale obiettivo [Art. 21 TUE; art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punto 106)

10. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Annullamento di uno o più atti di un’istituzione – Mancata eliminazione, da parte del Consiglio, del nome del ricorrente dagli elenchi degli atti successivi – Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Assenza [Art. 266 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punto 115) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2024/2456 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina sono annullati nella misura in cui il nome della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano tali misure restrittive. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0269_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 febbraio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑269/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “trarre vantaggio da un imprenditore di spicco che opera in Russia” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Assenza – Errore di valutazione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 42‑45, 90, 91) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 46, 47, 65‑68, 71‑73, 79) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di vantaggio – Vantaggio non trascurabile di qualsiasi natura – Vantaggio concesso prima dell’annessione della Crimea – Esclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 51‑55, 69, 70, 81, 83) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di vantaggio – Vantaggio non trascurabile di qualsiasi natura – Patrimonio immobiliare – Necessità di dimostrare un incremento di tale patrimonio dopo l’annessione della Crimea [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 85‑88) 5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 96, 97, 116, 117) 6. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Valutazione dell’illegittimità dell’atto o del comportamento dell’istituzione – Necessità di prendere in considerazione elementi contestuali e temporali – Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Assenza [Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 98, 99, 107‑114) 7. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma del diritto dell’Unione – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Condizioni relative all’adozione di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Inclusione [Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 100, 101) 8. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Annullamento di uno o più atti di un’istituzione – Prova inconfutabile di una violazione sufficientemente qualificata – Assenza (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 102‑105) 9. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Valutazione della legittimità del comportamento delle istituzioni – Misure di congelamento dei capitali – Misure che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune – Misure tali da giustificare conseguenze negative, o addirittura considerevoli, ai fini della realizzazione di tale obiettivo [Art. 21 TUE; art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punto 106) 10. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Annullamento di uno o più atti di un’istituzione – Mancata eliminazione, da parte del Consiglio, del nome del ricorrente dagli elenchi degli atti successivi – Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Assenza [Art. 266 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punto 115) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2024/2456 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina sono annullati nella misura in cui il nome della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano tali misure restrittive. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2024/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris