CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3854/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza n. 6342, depositata il 3 luglio 2018, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 6342, depositata il 3 luglio 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campaniaha rigettato l’appello proposto dalla stessa Agenzia, così integralmente confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto le impugnazioni di due avvisi di rettifica e di liquidazione delle imposte di successione, ed ipocatastali, dalla contribuente dovute in relazione alle dichiarazioni di successione presentate in morte di [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame, - risolvendo l’accertamento di maggior valore degli immobili, ripresi a tassazione, sulla base di una perizia di parte «assolutamente generica e stereotipata», con ciò senza considerare che le rettifiche erano state operate sulla base di due atti di compravendita conclusi dalla stessa contribuente (un mese dopo la dichiarazione di successione), - aveva tenuto in non cale «la difesa dell’Ufficio» e «genericamente sviato l’oggetto considerando gli immobili fatiscenti e diruti invece che in corso di costruzione»; -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 346 del 1990, art. 34, al d.lgs. n. 347 del 1990, art. 13, ed all’art. 2697 cod. civ., sull’assunto che la gravata sentenza non aveva esaminato le prove offerte al giudizio da essa esponente, prove che si identificavano con due atti di compravendita che contraddicevano i valori stimati nella prodotta perizia di parte ed alla cui stregua emergeva che le unità collabenti rivestivano «un notevole interesse ambientale» ed erano site «in zona di grande interesse turistico», così che la prova offerta al giudizio da controparte, e specificamente valorizzata dal giudice del gravame, si risolveva in «argomentazioni generiche e meramente discorsive»; 2. – il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento in quanto l’omesso esame che specificamente rileva, ai fini della corretta applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., concerne la domanda o l’eccezione introdotta in causa quando ciò che, nella fattispecie, viene in considerazione è, più propriamente, la censura di omesso esame di dati fattuali che, se per l’appunto considerati, avrebbero potuto (in tesi) determinare una diversa decisione sui fatti costitutivi della domanda (v. ex plurimis, Cass., 27 ottobre 2020, n. 23525; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1539; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25761; Cass., 4 dicembre 2014, n. 25714; Cass., 14 marzo 2006, n. 5444). 3. –del pari destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso; 3.1 - del tutto insussistente rimane, innanzitutto, la denunciata violazione dell'art. 2697 cod. civ., -violazione che, difatti, si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione), - atteso che il (conforme) accertamento condotto dai giudici del merito risulta inequivocamente fondato sul (presupposto) assolvimento dell’onere della prova (contraria) quale riconducibile alla attività difensiva svolta dalla contribuente; 3.2 - nemmeno può configurarsi, nella fattispecie, la denunciata violazione di disposizioni normative che, - avendo riguardo ai criteri legali di accertamento, e rettifica, preposti all’azione amministrativa, - il giudice del gravame non ha disatteso, la gravata pronuncia fondandosi, così, su di un accertamento in fatto che è stato condotto con specifico riferimento alle prove al giudizio offerte dalle parti, secondo una valutazione di concludenza, e di affidabilità, che è per l’appunto riservata al giudice del merito ed il cui controllo in cassazione predica la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.(Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053); - il motivo di ricorso finisce, così, per impingere nella censura dell’accertamento in fatto operato, secondo il règime della cd. doppia conforme (v. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, cit.), dai giudici di merito, peraltro senz’alcuna identificazione dei fatti decisivi il cui esame risulterebbe omesso e con indistinta devoluzione, all’esame della Corte, di argomenti, e dati, probatori; 4. –non ricorrono i presupposti per statuire sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva di parte intimata, nè per disporre il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955) . P.