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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 23621/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 18019-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 506/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 482/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia Inps rinuncia R.G.N.18019/2022 Cron.

Rep.

Ud.29/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermoche aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accoltala sua domanda di accesso al Fondo di garanzia costituito presso l’Inps limitatamente al credito ammesso al passivo del fallimento della società datrice [OSCURATO:SOCIETA]..

Si è costituito l’Inps per resistere al gravame.

In vista dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificatoall’INPS.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato atto, da lui sottoscritto, con il quale ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio al quale vuole rinunciare ed ha chiesto che le spese siano compensate.

Tanto premesso il processo deve essere dichiarato estinto e, ai sensi dell’art. 391 ultimo comma c.p.c. e le spese vanno compensate tenuto conto del recente consolidamento della giurisprudenza sulla materia oggetto del ricorso.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo.

Com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18019-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 506/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 482/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia Inps rinuncia R.G.N.18019/2022 Cron. Rep. Ud.29/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermoche aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accoltala sua domanda di accesso al Fondo di garanzia costituito presso l’Inps limitatamente al credito ammesso al passivo del fallimento della società datrice [OSCURATO:SOCIETA].. Si è costituito l’Inps per resistere al gravame. In vista dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificatoall’INPS. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato atto, da lui sottoscritto, con il quale ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio al quale vuole rinunciare ed ha chiesto che le spese siano compensate. Tanto premesso il processo deve essere dichiarato estinto e, ai sensi dell’art. 391 ultimo comma c.p.c. e le spese vanno compensate tenuto conto del recente consolidamento della giurisprudenza sulla materia oggetto del ricorso. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Com
Sentenza Cassazione n. 23621/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris