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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22119/2024

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ecreto ingiuntivo Antonio VALITUTTI - Presidente - Marina MELONI - Consigliere - Clotilde PARISE - Consigliere - R.G.N. 1943 / 2023 Laura TRICOMI - Consigliere - Cron.

Guido MERCOLINO - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - CC – 24 / 04 / 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1943/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].

GIUSEPPE, da sé medesimo rappresentato e difes o, con do- micilio eletto in Roma, viaF.

Pallavicini, n. 16 , presso [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Salerno n. 903/22, depositata il 6 luglio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 aprile 2020, il Tribunale di Salerno accolse par- zialmente la domanda proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], condannando la Cosci ed il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme di Euro7.000,00, oltre al rimborso delle spese generali ed agl'in- teressi, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione e definito con sentenza n. 10067/10, ed Euro 7.145,00, oltre al rimborso delle spese generali ed agl'interessi, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore della medesima società nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione e definito con sentenza n. 5795/10, e dichiarando inammissibile la domanda proposta nei confronti della Adinolfi.

2. L'impugnazione proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Adinolfi è statadichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Salerno con sentenza del 6 luglio 2022.

A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato l'art. 14, comma quarto,del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che dichiara inappellabile l'or- dinanza che definisce il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti o spese spettanti all'avvocato per prestazioni giu- diziali, affermando che, a differenza di quanto accadeva sotto la vigenza della disciplina dettata dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942, n. 794,tale ordinanza è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cas- sazione, non solo nel caso in cui la controversia riguardi il quantum debeatur, ma anche nel caso in cui si estenda all'andella pretesa creditoria, trovando applicazione in entrambi i casi il rito sommario di cognizione, senza possibilità di disporne la trasformazione in rito ordinario o di dichiararne l'inammissibi- lità.Premesso infatti che, una volta riconosciuta l'applicabilità del rito som- mario in entrambe le ipotesi, risulterebbe contradditorio escludere l'inappel- labilità dell'ordinanza soltanto nella seconda, ha osservato che, ai sensi dello art. 3, comma primo, del d.lgs. n. 150 del 2011, nelle controversie discipli- nate dal Capo III del medesimo decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 14, non trovano applicazione i commi secondo e terzo dell'art. 702-tercod. proc.civ., con la conseguenza che, ove dovesse ritenersi che il rito sommario di cognizione è applicabile soltanto alle controversie aventi ad oggetto la quan- tificazione del compenso, si attribuirebbe al convenuto la facoltà di paralizzare la domanda del professionista, attraverso la proposizione di eccezioni e do- mande riconvenzionali che amplino il thema decidendum, oppure si preclude- rebbe allo stesso la possibilità di articolare compiutamente le proprie difese.

Ha rilevato infine che la perdita di un grado di giudizio, oltre a non contrastare con principi costituzionali, trova un contemperamento nella collegialità dello organo giudicante, osservando comunque che il rito sommario di cognizione consente alle parti di esercitare compiutamente le loro iniziative probatorie.

3. Avverso la predetta sentenza l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 111 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile l'art. 14, comma quarto, del d.lgs. n. 150 del 2011, senza tenere conto della particolarità della controversia in esame, non equiparabile a quelle tra avvocato e cliente aventi ad oggetto la determinazione del compenso.

Premesso infatti che l'Adinolfi non era cliente di esso ricorrente, ma avente causa della MiriaMaglia, osserva che il giudizio aveva ad oggetto una scrittura privata con cui [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatrice della predetta società, aveva precedentemente acconsentito alla distrazione in favore di esso ricorrente delle spese relative a un processo ese- cutivo, aggiungendo che il Tribunale aveva omesso di valutare la documen- tazione prodotta, impedendone la ricostruzione, a seguito del ritiro della stessa ad opera delle controparti.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'insussistenza di un rapporto di clientela tra esso ricorrente e la Adinolfi, ed aggiungendo che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la documentazione prodotta e di verificare il rituale svolgimento del giudizio di primo grado.

Precisa al riguardo che la scrittura privata sotto- scritta dalla Cosci risultava efficace anche nei confronti della Adinolfi, succe- duta nel rapporto controverso, in quanto relativa a giudicati esterni di merito e di legittimità.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la disapplicazione dell'art.324 cod. proc. civ. e degli artt. 1353, 1359 e 2909 cod. civ., sostenendo che la somma richiesta con le conclusioni rassegnate in appello costituiva il risul- tato della detrazione dell'importo di Euro 21.355,88 e dei compensi dovuti per giudizi di cassazione dalla somma di Euro 89.060,55,riconosciuta ad esso ricorrente da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Adinolfi e mai revocato, e corrispondeva alla sorte capitale di due decreti ingiuntivi.

Ribadi- sce inoltre l'inapplicabilità dei principi richiamati dalla sentenza impugnata, in considerazione dell'oggetto della controversia, costituito dalla scrittura pri- vata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e nota anche all'avente causa [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso è inammissibile.

L'illustrazione dei motivi è infatti preceduta da un'esposizione dei fatti di causa estremamente confusa e sostanzialmente incomprensibile, in quanto piena di riferimenti a persone, circostanze e rapporti apparentemente estra- nei alla presente controversia,nonché ad altri giudizi, il cui collegamento con quello in esame risulta difficilmente ricostruibile sulla base delle indicazioni fornite.

Il ricorrente sembra infatti alludere ad un incarico professionale con- ferito da soggetti diversi dalla controricorrente e a una convenzione di arbi- trato seguita da una promessa di pagamento, apparentemente riferibili al medesimo rapporto professionale, nonché al recesso del clienteed al trasfe- rimento di crediti da parte del medesimo in favore della Adinolfi: tali vicende, tuttavia, oltre ad essere riferite in maniera oltremodo oscura e disordinata, non risultano accompagnate da una chiara indicazione delle ragioni per cui la controricorrente è stata individuata come destinataria della pretesa di paga- mentodel compenso professionale, avendo il ricorrente insistito sull'insussi- stenza di un rapporto di clientela con la stessa, senza tenere conto di aver egli stesso proposto anche nei suoi confronti il ricorso per decreto ingiuntivo.

Nel ricorso si accenna inoltre ripetutamente a giudizi promossi nei confronti di terzi ed al ruolo svolto dallo studio professionale [OSCURATO:PERSONA], quale orchestratore di una strategia complessivamente ordita in danno del ricorrente, senza che ne venga precisato il rapporto con la vicenda da cui trae origine la controversia e con la pretesa avanzata nel procedimento monitorio: ciò impedisce di cogliere il senso e la portata delle censure proposte con il ricorso, le quali, oltre ad essere a loro volta corredate da oscuri richiami ai fatti narrati nella premessa, risultano in gran parte prive di qualsiasi collega- mento con le ragioni di natura processuale poste a fondamento della deci- sione impugnata, e perciò solo inidonee a confutarle.

Tali modalità di redazione del ricorso si pongono radicalmente in contra- sto con il disposto dell'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., il quale esige che l'atto contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reci- proche pretese delle partie delle ragioni di fatto e di diritto che le giustificano, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria e nonché dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, nonché delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, poste a fondamento della sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata: tale espo- sizione non risponde ad esigenze meramente formali, ma mira ad offrire al Giudice di legittimitàuna concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudi- ziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, in modo tale da consentirgli di cogliere il significato e la portata delle censure mosse alla sentenza impugnata, senza dover accedere ad altre fonti ed atti del processo (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/11/2021, n. 37552; Cass., Sez.

III, 12/01/2024, n. 1352; Cass., Sez.

VI, 3/02/2015).

5. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione al difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.440,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge , con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ecreto ingiuntivo Antonio VALITUTTI - Presidente - Marina MELONI - Consigliere - Clotilde PARISE - Consigliere - R.G.N. 1943 / 2023 Laura TRICOMI - Consigliere - Cron. Guido MERCOLINO - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - CC – 24 / 04 / 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1943/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. GIUSEPPE, da sé medesimo rappresentato e difes o, con do- micilio eletto in Roma, viaF. Pallavicini, n. 16 , presso [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Salerno n. 903/22, depositata il 6 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 aprile 2020, il Tribunale di Salerno accolse par- zialmente la domanda proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], condannando la Cosci ed il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme di Euro7.000,00, oltre al rimborso delle spese generali ed agl'in- teressi, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione e definito con sentenza n. 10067/10, ed Euro 7.145,00, oltre al rimborso delle spese generali ed agl'interessi, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore della medesima società nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione e definito con sentenza n. 5795/10, e dichiarando inammissibile la domanda proposta nei confronti della Adinolfi. 2. L'impugnazione proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Adinolfi è statadichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Salerno con sentenza del 6 luglio 2022. A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato l'art. 14, comma quarto,del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che dichiara inappellabile l'or- dinanza che definisce il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti o spese spettanti all'avvocato per prestazioni giu- diziali, affermando che, a differenza di quanto accadeva sotto la vigenza della disciplina dettata dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942, n. 794,tale ordinanza è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cas- sazione, non solo nel caso in cui la controversia riguardi il quantum debeatur, ma anche nel caso in cui si estenda all'andella pretesa creditoria, trovando applicazione in entrambi i casi il rito sommario di cognizione, senza possibilità di disporne la trasformazione in rito ordinario o di dichiararne l'inammissibi- lità.Premesso infatti che, una volta riconosciuta l'applicabilità del rito som- mario in entrambe le ipotesi, risulterebbe contradditorio escludere l'inappel- labilità dell'ordinanza soltanto nella seconda, ha osservato che, ai sensi dello art. 3, comma primo, del d.lgs. n. 150 del 2011, nelle controversie discipli- nate dal Capo III del medesimo decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 14, non trovano applicazione i commi secondo e terzo dell'art. 702-tercod. proc.civ., con la conseguenza che, ove dovesse ritenersi che il rito sommario di cognizione è applicabile soltanto alle controversie aventi ad oggetto la quan- tificazione del compenso, si attribuirebbe al convenuto la facoltà di paralizzare la domanda del professionista, attraverso la proposizione di eccezioni e do- mande riconvenzionali che amplino il thema decidendum, oppure si preclude- rebbe allo stesso la possibilità di articolare compiutamente le proprie difese. Ha rilevato infine che la perdita di un grado di giudizio, oltre a non contrastare con principi costituzionali, trova un contemperamento nella collegialità dello organo giudicante, osservando comunque che il rito sommario di cognizione consente alle parti di esercitare compiutamente le loro iniziative probatorie. 3. Avverso la predetta sentenza l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 111 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile l'art. 14, comma quarto, del d.lgs. n. 150 del 2011, senza tenere conto della particolarità della controversia in esame, non equiparabile a quelle tra avvocato e cliente aventi ad oggetto la determinazione del compenso. Premesso infatti che l'Adinolfi non era cliente di esso ricorrente, ma avente causa della MiriaMaglia, osserva che il giudizio aveva ad oggetto una scrittura privata con cui [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatrice della predetta società, aveva precedentemente acconsentito alla distrazione in favore di esso ricorrente delle spese relative a un processo ese- cutivo, aggiungendo che il Tribunale aveva omesso di valutare la documen- tazione prodotta, impedendone la ricostruzione, a seguito del ritiro della stessa ad opera delle controparti. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'insussistenza di un rapporto di clientela tra esso ricorrente e la Adinolfi, ed aggiungendo che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la documentazione prodotta e di verificare il rituale svolgimento del giudizio di primo grado. Precisa al riguardo che la scrittura privata sotto- scritta dalla Cosci risultava efficace anche nei confronti della Adinolfi, succe- duta nel rapporto controverso, in quanto relativa a giudicati esterni di merito e di legittimità. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la disapplicazione dell'art.324 cod. proc. civ. e degli artt. 1353, 1359 e 2909 cod. civ., sostenendo che la somma richiesta con le conclusioni rassegnate in appello costituiva il risul- tato della detrazione dell'importo di Euro 21.355,88 e dei compensi dovuti per giudizi di cassazione dalla somma di Euro 89.060,55,riconosciuta ad esso ricorrente da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Adinolfi e mai revocato, e corrispondeva alla sorte capitale di due decreti ingiuntivi. Ribadi- sce inoltre l'inapplicabilità dei principi richiamati dalla sentenza impugnata, in considerazione dell'oggetto della controversia, costituito dalla scrittura pri- vata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e nota anche all'avente causa [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è inammissibile. L'illustrazione dei motivi è infatti preceduta da un'esposizione dei fatti di causa estremamente confusa e sostanzialmente incomprensibile, in quanto piena di riferimenti a persone, circostanze e rapporti apparentemente estra- nei alla presente controversia,nonché ad altri giudizi, il cui collegamento con quello in esame risulta difficilmente ricostruibile sulla base delle indicazioni fornite. Il ricorrente sembra infatti alludere ad un incarico professionale con- ferito da soggetti diversi dalla controricorrente e a una convenzione di arbi- trato seguita da una promessa di pagamento, apparentemente riferibili al medesimo rapporto professionale, nonché al recesso del clienteed al trasfe- rimento di crediti da parte del medesimo in favore della Adinolfi: tali vicende, tuttavia, oltre ad essere riferite in maniera oltremodo oscura e disordinata, non risultano accompagnate da una chiara indicazione delle ragioni per cui la controricorrente è stata individuata come destinataria della pretesa di paga- mentodel compenso professionale, avendo il ricorrente insistito sull'insussi- stenza di un rapporto di clientela con la stessa, senza tenere conto di aver egli stesso proposto anche nei suoi confronti il ricorso per decreto ingiuntivo. Nel ricorso si accenna inoltre ripetutamente a giudizi promossi nei confronti di terzi ed al ruolo svolto dallo studio professionale [OSCURATO:PERSONA], quale orchestratore di una strategia complessivamente ordita in danno del ricorrente, senza che ne venga precisato il rapporto con la vicenda da cui trae origine la controversia e con la pretesa avanzata nel procedimento monitorio: ciò impedisce di cogliere il senso e la portata delle censure proposte con il ricorso, le quali, oltre ad essere a loro volta corredate da oscuri richiami ai fatti narrati nella premessa, risultano in gran parte prive di qualsiasi collega- mento con le ragioni di natura processuale poste a fondamento della deci- sione impugnata, e perciò solo inidonee a confutarle. Tali modalità di redazione del ricorso si pongono radicalmente in contra- sto con il disposto dell'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., il quale esige che l'atto contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reci- proche pretese delle partie delle ragioni di fatto e di diritto che le giustificano, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria e nonché dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, nonché delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, poste a fondamento della sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata: tale espo- sizione non risponde ad esigenze meramente formali, ma mira ad offrire al Giudice di legittimitàuna concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudi- ziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, in modo tale da consentirgli di cogliere il significato e la portata delle censure mosse alla sentenza impugnata, senza dover accedere ad altre fonti ed atti del processo (cfr. Cass., Sez. Un., 30/11/2021, n. 37552; Cass., Sez. III, 12/01/2024, n. 1352; Cass., Sez. VI, 3/02/2015). 5. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione al difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.440,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge , con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricor
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