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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 21480/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, decidendo in sede d i rinvio a seguito di cel,‘ 3(94Z annullamento parziale della Corte di cassazione, ha riformato la pronuncia con cui il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del rea to di tentato furto, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen e, per l'effetto, rideterminando la pena inflitta in mesi 3 giorni 15 di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, l'omessa motivazione della Corte territoriale in ordine ai criteri di calcolo utilizzati per la determinazione della pena.

Lamenta, in particolare, la mancata indicazione della pena base nonché delle diminuzioni conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi tentata e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. e, soprattutto, alla scelta del rito abbreviato, diminuzione quest'ultima non ricavabile nemmeno implicitamente dalla misura della pena finale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. La Corte di appello, esaminando le questioni per cui era stato disposto l'annullamento da parte della Corte di cassazione, è pervenuta alla conclusione di riconoscere la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e di denegare le circostanze attenuanti generiche.

Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha precisato che il riconoscimento dell'attenuante non poteva comportare una riduzione della pena nella misura massima consentita in considerazione del valore del danno, limitato ma non del tutto irrisorio.

In coerenza con tale premessa, ha ridotto la pena complessiva finale da mesi 4 di reclusione ed euro 80,00 di multa - già ridotti ex art. 442 cod. proc. pen. secondo il calcolo eseguito dalla sentenza della Corte di appello del 27 marzo 2019 a seguito della riqualificazione del fatto in furto tentato - a mesi tre, giorni 15 ed euro 60,00.

Così operando, la Corte territoriale, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, si è limitata a diminuire ulteriormente la pena già decurtata per l'applicazione del tentativo e per la scelta del rito abbreviato, individuando, nella sostanza, la misura della diminuzione correlata al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in 23 giorni ed euro 30,00, ridotti ex art. 442 a giorni 15 ed euro 20,00.

La illustrata dosimetria della pena è giuridicamente corretta, perché comprensiva della riduzione per il rito abbreviato, e, comunque, non bisognevole di approfondite spiegazioni sull'esercizio del potere discrezionale attributo al Giudice in subiecta materia, tenuto conto, da una parte, dell'implicito ma chiaro rinvio ai criteri di commisurazione della pena indicati nella sentenza del Tribunale di Bologna, emessa in esito al primo grado del giudizio (pag. 2), e dalla Corte di appello nella sentenza parzialmente annullata, e, dall'altra, della misura in concreto determinata, assai prossima al minimo edittale per ciascuna componente della pena.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, decidendo in sede d i rinvio a seguito di cel,‘ 3(94Z annullamento parziale della Corte di cassazione, ha riformato la pronuncia con cui il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del rea to di tentato furto, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen e, per l'effetto, rideterminando la pena inflitta in mesi 3 giorni 15 di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, l'omessa motivazione della Corte territoriale in ordine ai criteri di calcolo utilizzati per la determinazione della pena. Lamenta, in particolare, la mancata indicazione della pena base nonché delle diminuzioni conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi tentata e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. e, soprattutto, alla scelta del rito abbreviato, diminuzione quest'ultima non ricavabile nemmeno implicitamente dalla misura della pena finale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. La Corte di appello, esaminando le questioni per cui era stato disposto l'annullamento da parte della Corte di cassazione, è pervenuta alla conclusione di riconoscere la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e di denegare le circostanze attenuanti generiche. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha precisato che il riconoscimento dell'attenuante non poteva comportare una riduzione della pena nella misura massima consentita in considerazione del valore del danno, limitato ma non del tutto irrisorio. In coerenza con tale premessa, ha ridotto la pena complessiva finale da mesi 4 di reclusione ed euro 80,00 di multa - già ridotti ex art. 442 cod. proc. pen. secondo il calcolo eseguito dalla sentenza della Corte di appello del 27 marzo 2019 a seguito della riqualificazione del fatto in furto tentato - a mesi tre, giorni 15 ed euro 60,00. Così operando, la Corte territoriale, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, si è limitata a diminuire ulteriormente la pena già decurtata per l'applicazione del tentativo e per la scelta del rito abbreviato, individuando, nella sostanza, la misura della diminuzione correlata al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in 23 giorni ed euro 30,00, ridotti ex art. 442 a giorni 15 ed euro 20,00. La illustrata dosimetria della pena è giuridicamente corretta, perché comprensiva della riduzione per il rito abbreviato, e, comunque, non bisognevole di approfondite spiegazioni sull'esercizio del potere discrezionale attributo al Giudice in subiecta materia, tenuto conto, da una parte, dell'implicito ma chiaro rinvio ai criteri di commisurazione della pena indicati nella sentenza del Tribunale di Bologna, emessa in esito al primo grado del giudizio (pag. 2), e dalla Corte di appello nella sentenza parzialmente annullata, e, dall'altra, della misura in concreto determinata, assai prossima al minimo edittale per ciascuna componente della pena. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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