CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 5 e 12 del D. Lgs. 74/2000, limitatamente alle annualità 2010 e 2011, deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla condanna intervenuta, risulta non specifico, perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, a fronte di una motivazione che spiega coerentemente il calcolo operato in relazione alla condanna ed evidenzia, senza che sul punto emerga precisa censura, l'assenza di ogni deduzione concreta dei costi che gli organi giudicanti avrebbero dovuto detrarre dal predetto calcolo dei volumi di affari e dei profitti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, mediante il quale il prevenuto lamenta la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione conseguente alla erronea applicazione della legge penale, con riguardo alla c.d. dosimetria della pena ex artt. 62 bis, 63, 69 e 133 c.p., risulta parimenti non specifico, perché prospetta deduzioni non puntuali attraverso un indistinto richiamo ai parametri di cui all'art.133 cod. pen., e ad una non motivata ragione della pretesa applicazione delle attenuanti generiche, in assenza peraltro di una corrispondente rivendicazione delle stesse in sede di appello, posto che non emerge la relativa richiesta nel sunto delle istanze proposte dall'imputato in sede di gravarne, come riportato in sentenza. In proposito, si rammenta che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione verificatasi nel giudizio ci primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Cicca rel li). tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c hsigliere estensore Il