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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06945/2026

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DECRETOsul ricorso iscritto al n.1782/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5792/2025 depositatail 13/10/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. si può provvedere sulespese a favore della parte resistente, attesa la mancata accettazione dellaNumero registro generale 1782/2026Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 6945/2026Data pubblicazione 23/03/2026rinuncia, ed esse possono liquidarsi come in dispositivo, previacompensazione dei due terzi del loro ammontare in ragione delladesistenza dal giudizio;Numero registro generale 1782/2026Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 6945/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.1782/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5792/2025 depositatail 13/10/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. si può provvedere sulespese a favore della parte resistente, attesa la mancata accettazione dellaNumero registro generale 1782/2026Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 6945/2026Data pubblicazione 23/03/2026rinuncia, ed esse possono liquidarsi come in dispositivo, previacompensazione dei due terzi del loro ammontare in ragione delladesistenza dal giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente,previa compensazione dei due terzi residui, al pagamento in favore dellaresistente di un terzo della spese del giudizio di cassazione, liquidate ineuro 2000,00 oltre spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaPDFinvalido *P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente,previa compensazione dei due terzi residui, al pagamento in favore dellaresistente di un terzo della spese del giudizio di cassazione, liquidate ineuro 2000,00 oltre spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaPDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n.1782/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5792/2025 depositatail 13/10/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197  del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. si può provvedere sulespese a favore della parte resistente, attesa la mancata accettazione dellaNumero registro generale 1782/2026Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 6945/2026Data pubblicazione 23/03/2026rinuncia,  ed esse   possono liquidarsi come in dispositivo, previacompensazione dei due terzi del loro ammontare in ragione delladesistenza dal giudizio;Numero registro generale 1782/2026Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 6945/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.1782/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5792/2025 depositatail 13/10/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197  del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. si può provvedere sulespese a favore della parte resistente, attesa la mancata accettazione dellaNumero registro generale 1782/2026Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 6945/2026Data pubblicazione 23/03/2026rinuncia,  ed esse   possono liquidarsi come in dispositivo, previacompensazione dei due terzi del loro ammontare in ragione delladesistenza dal giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente,previa compensazione dei due terzi residui, al pagamento in favore dellaresistente di un terzo della spese del giudizio di cassazione, liquidate ineuro 2000,00 oltre spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaPDFinvalido *P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente,previa compensazione dei due terzi residui, al pagamento in favore dellaresistente di un terzo della spese del giudizio di cassazione, liquidate ineuro 2000,00 oltre spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaPDFinvalido *
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