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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17754/2026

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rte d'appello di Napoli;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocatoVincenzo Maiello, entrambi difensori di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai mo-tivi di ricorso ed insistito per il suo accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in parziale ri-forma della sentenza del locale Tribunale, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reaticontestati al capo G) (riciclaggio e reimpiego) confermando la condanna per i reatidi bancarotta per distrazione, bancarotta documentale e bancarotta impropria erideterminando la pena in sei anni e quattro mesi di reclusione.2.

L’imputato, tramite il proprio difensore di f iducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e difettodi motivazione con riferimento al ruolo di socio occulto o amministratore di fattoin capo al [OSCURATO:PERSONA].

Tanto la sentenza impugnata quanto la pronuncia di primogrado hanno sovrapposto queste due f igure a dispetto della loro radicale diversità.Con l’atto di appello si era evidenziato che alcuni atti valorizzati dal Tribunale eranoal più indicativi del ruolo di socio occulto (la f ideiussione in favore di ImmobiliareSan [OSCURATO:PERSONA], la disponibilità a f inanziare la società, il rapporto di conoscenza con ilpresidente del [OSCURATO:PERSONA], il prestito del titolare di [OSCURATO:PERSONA]), ma lasentenza impugnata si è di fatto rifugiata nel richiamo acritico alla pronuncia delTribunale e nell’affermazione apodittica della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della ge-stione effettiva dell’impresa.

Non vi era però prova di un apporto sistematico eincisivo alle scelte della società, eppure la Corte d’Appello ha sostanzialmenteomesso di confrontarsi con le doglianze contenute nell’impugnazione limitandosiad una mera, e come tale inesistente, motivazione per relationem.2.2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e difetto di mo-tivazione circa la natura distrattiva delle operazioni infragruppo fra SE.AN. e Im-mobiliare S. [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, l’operazione di cessione di quattro villette allasocietà controllante per il prezzo di euro 1.224.056, mai versato perché compen-sato con contrapposti crediti, era stata secondo la Corte d’Appello effettuata pergiustif icare il mancato adempimento dell’obbligo di restituire somme in precedenzaacquisite da [OSCURATO:PERSONA], che inoltre aveva ricevuto euro 1.210.360dalla fallita così rendendone irreversibile lo stato di insolvenza.

Nondimeno,nell’atto di appello si era sottolineato che le caparre incassate dalla ImmobiliareSan [OSCURATO:PERSONA] erano state restituite alla fallita e che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva pa-gato, per conto della fallita, 2 milioni di euro di cambiali a favore di [OSCURATO:PERSONA] e 1.600.000 euro a MC Group per l’acquisto di terreni edif icabili.

A fronte poidella contrazione di f inanziamenti bancari da parte di SE.AN., la Corte d’Appellonon ha chiarito perché tale operazione fosse riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], perché taleaff lusso di liquidità integrasse distrazione e, inoltre, con quali tempi e modalità lerisorse in questione fossero poi fuoriuscite dalle casse della fallita.

Si denuncianoaltresì violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al riconosci-mento del concorso formale fra la bancarotta fraudolenta per distrazione e la ban-carotta impropria.

Trattandosi infatti delle medesime condotte materiali, il secondoreato avrebbe dovuto ritenersi assorbito nel primo, come stabilito dalla costantegiurisprudenza sul punto.2.3.

Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motiva-zione con riguardo alle cause del fallimento e all’affermazione dell’irrilevanzadell’accertamento del nesso di causalità fra distrazione e dissesto.

Secondo laCorte d’Appello il fallimento è dipeso dalle operazioni infragruppo prima indicate edall’irregolare tenuta delle scritture contabili, senza tener conto delle osservazionidifensive che facevano leva sull’andamento negativo del mercato immobiliare esul sequestro penale dl 2010, e precisando che il mancato completamento delleopere edilizie aveva in sostanza annullato il valore di queste ultime.

Tuttavia, ilcuratore, sulla base di una relazione di stima, aveva indicato l’attivo fallimentarein oltre 13.000.000 e l’atto di appello aveva sottolineato che si trattava di valuta-zione al ribasso, con la conseguenza che, a fronte di un passivo di euro11.572.000, non vi era alcun nesso fra la dichiarazione di fallimento e l’asseritosquilibrio economico-f inanziario dovuto a mancanza di attivo.

In realtà, le causedella crisi della società dovevano individuarsi nella sottoposizione del patrimonioimmobiliare a sequestro penale, nella conseguente valutazione di esso pari a zeroda parte del curatore, nella decisione del G.I.P. di autorizzare la vendita di alcunicespiti e nella legittimazione della curatela a integrare la convenzione urbanisticacon il Comune per completare le opere di urbanizzazione, con una serie di obblighipecuniari a carico del Comune stesso e dell’amministrazione giudiziaria: ne derivache in mancanza del sequestro la SE.AN. avrebbe potuto far fronte ai propri im-pegni, vendere i fabbricati e realizzare un attivo suff iciente a coprire l’esposizionedebitoria.

Quanto al nesso causale fra condotta distrattiva e dissesto, pur muo-vendo dalla natura di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta per distra-zione, occorre comunque che un evento, sia pure di pericolo e non naturalistico,debba essere individuato; è dunque necessario che la condotta rechi in sé unapotenzialità dannosa e una sua idoneità a provocare il dissesto, risultando altri-menti svuotato di signif icato il principio di offensività.2.4.

Si denunciano poi inosservanza di legge e vizio di motivazione conriguardo al riconoscimento della sussistenza del reato di bancarotta fraudolentadocumentale.

Il nesso fra lacune contabili e f inalità di dissimulare gli aff lussi diliquidità necessari per gli acquisti dei fondi, affermato dalla Corte d’Appello, ha difatto configurato una fattispecie di pericolo astratto vanif icando il fondamentalerequisito dell’impossibilità o almeno della seria dif f icoltà di ricostruire patrimonioo movimento degli affari.

Mancando la prova di tale evento è allora configurabile,semmai, la f igura della bancarotta semplice.2.5 Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e difetto di mo-tivazione in relazione all’elemento psicologico dell’extraneus nel reato di banca-rotta sia distrattiva che documentale.

Di fatto, tale requisito è stato riconosciutosulla semplice scorta della natura delle condotte materiali, senza alcuna indaginesul ruolo effettivamente svolto dal [OSCURATO:PERSONA] e in evidente difformità dai principi ela-borati dalla giurisprudenza di questa Corte.2.6 Con il sesto motivo si lamentano violazione di legge e difetto di moti-vazione in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, che si basenel caso di specie su due elementi (la gravità dei fatti e l’entità del danno) allabase dell’aggravante speciale ex art. 219 l.f . e sull’assenza di dati positivamentevalutabili in favore dell’imputato.

Non si sono però esaminati gli elementi segnalatinell’atto di appello cioè l’assenza di precedenti e la realizzazione da parte dellafallita di un elevato attivo che non si è concretizzato solo a causa di fattori esterni(sequestro penale).2.7 Sono stati in seguito depositati motivi nuovi con i quali si è evidenziato,in primo luogo, che la sentenza impugnata non ha indicato un solo atto rivelatore,in concreto, di un coinvolgimento non episodico dell’imputato nella gestione dellasocietà, limitandosi a richiamare acriticamente alcuni elementi, peraltro non signi-f icativi, citati dal giudice di primo grado a sostegno della tesi di un’amministrazionedi fatto; irrilevante, al riguardo, il legame coniugale con una delle socie della fallita,al pari della prestazione di f ideiussione che è al più rivelatrice di un interesse eco-nomico nella società; è stato poi travisato il rapporto di conoscenza con il presi-dente del collegio sindacale, che si basava sull’attività politica del [OSCURATO:PERSONA] e nongià sul suo legale con la Se.AN.; insignif icanti altresì i dati dell’esistenza di uncredito verso il [OSCURATO:PERSONA] da parte della società che aveva costruito il complessoimmobiliare della fallita e l’esistenza di un assegno relativo ad un preliminare dicompravendita stipulato con altro soggetto e cioè [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]; anche ilf inanziamento effettuato in prossimità del fallimento non appare elemento uni-voco, potendo ricollegarsi semplicemente alla volontà di prestare un aiuto alla co-niuge titolare di partecipazioni sociali.

Il ricorrente ha inoltre ribadito, approfon-dendoli con ulteriori richiami giurisprudenziali, i motivi di ricorso relativi all’identi-f icazione delle cause del fallimento, alla struttura del reato di bancarotta patrimo-niale, alla non configurabilità di un suo concorso con la bancarotta impropria, all’in-sussistenza della bancarotta documentale e all’omesso riconoscimento delle atte-nuanti generiche.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si osserva innanzitutto che la Corte d’appello,se ha fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, non si è però mossa nel solcodi una mera motivazione per relationem ma ha espressamente citato ed analizzatogli elementi di fatto ritenuti indicativi del ruolo di amministratore di fatto del Ne-spoli.

Quanto al signif icato e al peso probatorio di tali elementi, va premesso cheil ricorrente commette l’errore di analizzarli singolarmente anziché nel loro in-sieme, quando invece il coerente ragionamento dei giudici di merito era incentratoproprio sulla loro valutazione complessiva.

Detto questo, è appunto sul caratterecircostanziato, concorrente e convergente di tali elementi che le due motivazionisi soffermano, interpretandoli, del tutto logicamente, come rivelatori di un coin-volgimento diretto ed incisivo nella gestione della società da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Ineffetti, osserva la Corte che appaiono innegabili la precisione, la molteplicità e laconcordanza dei seguenti elementi fattuali: la prestazione di f ideiussione per l’ac-quisto del terreno di Afragola (operazione effettuata sì a vantaggio di ImmobiliareSan [OSCURATO:PERSONA] ma pur sempre destinata alla realizzazione di un complesso immobiliareda parte della fallita); la presentazione di domanda di ammissione al passivo perun preliminare di compravendita in relazione al quale era stato emesso un assegnogirato personalmente dal [OSCURATO:PERSONA]; la disponibilità di quest’ultimo a f inanziare lasocietà ormai in crisi; il vincolo coniugale con [OSCURATO:PERSONA], a sua volta sociasia della fallita che, nella misura del 50%, della sua controllante; il riferimentodell’imputato da parte del presidente del collegio sindacale, che, nell’indicarlo alcuratore, lo ha descritto come soggetto di rilevanza centrale nelle dinamichedell’impresa; inf ine, il riferimento di uno dei creditori, [OSCURATO:PERSONA], ad un’ope-razione f inanziaria individuata testualmente come “prestito [OSCURATO:PERSONA]”.

Ebbene, ri-leva la Corte che non appare frutto di un’operazione arbitraria o manifestamenteillogica la qualif icazione di tali specif ici e numerosi elementi come idonei a dimo-strare non solo uno specif ico interesse alle sorti dell’attività della società ma ancheuna diretta ingerenza nella sua gestione, dovendosi anzi sottolineare la qualità dialcune delle suddette (e incontestate) condotte del [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, la lororiferibilità ad atti e negozi intimamente connessi all’oggetto sociale e non concilia-bili, come tali, con una mera qualità di socio occulto (si pensi, in particolare, allaf ideiussione f inalizzata alla costruzione da parte della fallita del complesso immo-biliare e alla girata del titolo consegnato in occasione del contratto preliminare dicompravendita).

Si ritiene pertanto che, sotto questo prof ilo, la motivazione dellasentenza impugnata sia congrua, razionale, priva di vizi logico-giuridici e, cometale, non sindacabile.1.2 Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che il ricorrente non siconfronta con una serie di puntuali dati di fatto valorizzati dalla Corte d’appello ecostituiti dall’assenza completa di tracce contabili di debiti della fallita nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA], dalla corrispondente contabilizzazione di cospicuicrediti verso quest’ultima da parte di SE.AN. e, inf ine, dall’accoglimento in sedecivile della domanda proposta dalla curatela fallimentare per dichiarare la simula-zione assoluta della compravendita stipulata fra le due società (pagina 6 dellasentenza impugnata).

Detto questo, appare evidente che la conclusione dellaCorte d’Appello circa la natura fraudolenta dell’intera operazione (ossia trasferireingenti risorse patrimoniali alla controllante cedendole le quattro villette al rustico,compensando l’obbligo di pagamento del prezzo con un credito f ittizio e rinun-ciando, di fatto, ad incassare le caparre incassate dall’[OSCURATO:PERSONA] per conto della fallita) poggia su solide basi logiche e probatorie non real-mente intaccate dal motivo di ricorso che, come tale, si rivela lacunoso e non ingrado di colpire in modo decisivo l’apparato della motivazione.

Si evidenzia, altresì,che altrettanto priva di riscontro, nell’ambito del ricorso, è l’affermazione dellasentenza impugnata relativa ad un ulteriore e rilevante episodio di depaupera-mento patrimoniale, ossia il trasferimento sine causa all’[OSCURATO:PERSONA] somma di euro

1.210.360. Quanto, poi, alla contrazione di ingenti f inanzia-menti bancari da parte della fallita, il ricorrente ne sottolinea solo l’aspetto in primabattuta benefico per le casse sociali, vale a dire l’aff lusso di liquidità all’interno diesse, trascurando però l’ovvia considerazione, viceversa ben evidenziata dalla sen-tenza impugnata, che tali apporti f inanziari, avvenuti in parallelo con i trasferi-menti di denaro a favore dell’[OSCURATO:PERSONA], implicavano un ulteriore,consistente incremento dell’esposizione debitoria.

Assente è poi il vizio di motiva-zione in ordine alla riconducibilità delle operazioni sin qui evidenziate alla f iguradel [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di conclusione che si ricava dalla già esaminata (e condi-visa) ricostruzione della sentenza impugnata circa il suo coinvolgimento diretto epersonale in molteplici quanto signif icativi atti di gestione.Concludendo in ordine a tale motivo, poi, si rileva che il tema della nonconfigurabilità del concorso formale fra bancarotta documentale e per distrazione,da un lato, e bancarotta impropria ex art. 223, comma 2 n. 2) l.fall. appare postodalla difesa in modo incongruo.

L’impostazione d’accusa, poi recepita dalle sen-tenze di merito, non postula infatti una mera, automatica sovrapposizione e iden-tità di condotte materiali ma inquadra la vicenda in una prospettiva di ben piùampio respiro, valorizzando, il numero, il coordinamento, la sistematicità e lapreordinazione delle varie operazioni e ritenendole inserite in un disegno a suavolta posto in diretta correlazione con il fallimento della società.

Tale impostazione,in effetti, prescinde dall’identif icazione del singolo atto distrattivo collocandolo nelcontesto delle operazioni e valorizzando, altresì, condotte che distrattive non sonoma che si ricollegano però ad un’incidenza negativa sugli equilibri patrimonialidella società (v. in particolare il riferimento del capo B bis) ad alcune operazioni,a loro volta descritte al capo B), che palesemente non si riferiscono ad operazionidi natura distrattiva bensì, volta a volta, ad atti negoziali simulati, infedeltà con-tabili, incassi collegati a prestazioni inesistenti o a denaro di provenienza illecita;v. altresì, a pagina 84 della sentenza di primo grado, il corretto richiamo alle sen-tenze n. 47621 del 25/9/2014 e n. 17690 del 18/2/2010 di questa Corte in ordinealla natura della bancarotta impropria e alla sua distinzione rispetto alla bancarottapatrimoniale).1.3 Passando al terzo motivo, ritiene questa Corte che il ricorrente nonvalorizzi un’affermazione della sentenza impugnata che viceversa assume un va-lore peculiare, ossia l’impossibilità, pur a fronte di autorizzazione del giudice perle indagini preliminari, di vendere i beni a causa della mancanza delle risorse f i-nanziarie necessarie a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione e per glioneri concessori (p. 7 sentenza).

Tale elemento, da mettere ovviamente in corre-lazione con la precedente affermazione della Corte d’Appello in ordine alla sostan-ziale incommerciabilità degli immobili in quanto incompiuti e non collaudati, non èoggetto di contestazione e si inserisce in un complessivo ragionamento che appareidoneo, sul piano logico-giuridico, ad escludere che il dissesto sia stato determi-nato da cause diverse dall’oggettiva incapacità dell’impresa di adempiere le proprieobbligazioni.

Quanto agli ulteriori prof ili del motivo di ricorso, è lo stesso ricorrentea richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede nonpuò che confermarsi, in merito alla natura di reato di pericolo concreto della ban-carotta per distrazione e, dunque, alla necessità che la condotta distrattiva siaeffettivamente idonea a costituire un pregiudizio per le ragioni creditorie.

Dettoquesto, l’opposta tesi sostenuta dalla difesa secondo la quale, invece, alla luce delgenerale principio di offensività occorre l’accertamento di un nesso eziologico fracondotta distrattiva e stato d’insolvenza, se in parte prede spunto da un passodella sentenza impugnata (p.10), nondimeno rimane del tutto generica in quantonon si traduce in una specif ica, circostanziate critica della motivazione.

Si tratta inaltri termini di argomentazione che rimane su un piano teorico, senza prendere inesame la struttura della sentenza e senza spiegare, in particolare, per quali con-crete ragioni questa avrebbe errato nel ravvisare il carattere pregiudizievole dellecondotte distrattive e, seguendo la prospettazione difensiva, la loro rilevanza cau-sale rispetto al fallimento.1.4 Quanto al quarto motivo, si osserva che il ricorrente prende in esamesolo un segmento della motivazione della sentenza, omettendo qualunque esamedel (corposo) settore di essa in cui, con argomenti logici e puntuali, si citano lagenericità e caoticità delle scritture in merito alla ricostruzione dei versamenti dellecaparre, la non sovrapponibilità fra la contabilità della SE.AN e quella dell’[OSCURATO:PERSONA], l’impossibilità di identif icare i f inanziatori della società, la gravelacunosità della documentazione bancaria (pagina 11, 12 e 13).

Non solo.

La sen-tenza impugnata evidenzia altresì l’incidenza negativa sulla ricostruzione dellacontabilità della registrazione del simulato atto di vendita delle quattro villetteall’[OSCURATO:PERSONA], dell’annotazione di falsi preliminari di compravendita,dello scollamento fra le transazioni a nome di [OSCURATO:PERSONA] e la prove-nienza degli assegni ad esse relativi, il disconoscimento dei titoli in questione daparte dell’apparente emittente, l’inesistenza di qualunque rapporto sottostante allefatture emesse nell’ambito dell’operazione con [OSCURATO:PERSONA] (pagina 11).

Sitratta di una molteplicità di specif ici elementi che la sentenza impugnata ha utiliz-zato per trarne la conclusione, da un lato, di una sostanziale impossibilità di rico-struire compiutamente la contabilità e, dall’altro, di una loro f inalizzazione a scher-mare l’attività della società, con particolare riferimento all’identif icazione della pro-venienza e destinazione di f lussi di denaro e al compimento di atti di distrazione.Sul punto, si ripete, il ricorso non prende specif icamente posizione e questo, inuno con il riconoscimento della congruità della motivazione, porta a disattendereanche questo motivo.1.5 Quanto al quinto motivo, si rileva che la sentenza impugnata non traela prova dell’elemento psicologico dalla mera materialità delle condotte, ma valo-rizza la sistematicità, il collegamento reciproco e le caratteristiche concrete di que-ste ultime ritenendole, in quanto tali, rivelatrici del dolo e dell’intento fraudolentopostulato dalle norme incriminatrici.

Si noti al riguardo che anche in questo casoil ricorso sconta una evidente parzialità nel momento in cui riporta testualmentealcuni passi della sentenza che, in realtà, costituiscono solo lo sbocco di una lungae minuziosa disamina delle condotte addebitate al [OSCURATO:PERSONA] (e delle quali si è giàtrattato in precedenza).

Ora, si tratta di motivazione che valorizza non solo il coin-volgimento diretto dell’imputato nelle vicende della società, e in particolare di al-cuni specif ici atti compiuti nel suo interesse, ma anche la peculiarità di singoleipotesi distrattive e di infedeltà o falsità contabile che ex se, proprio per le loro giàevidenziate ed intrinseche caratteristiche, sono state giudicate suff icienti a darconto dell’elemento soggettivo.

E si tratta di motivazione adeguata, poiché nonriposa solo sulla mera e asettica registrazione dell’oggettività delle distrazioni edelle falsità contabili ma, appunto, ne valorizza la natura e la capacità, in concreto.di dar conto della partecipazione soggettivo al reato.1.6 Infondato è anche il motivo sull’omesso riconoscimento delle attenuantigeneriche, in quanto sia la sentenza di primo grado che quella impugnata hannospiegato in modo adeguato le ragioni per cui il beneficio non poteva essere con-cesso, facendo leva sulla concreta gravità dei fatti, sull’entità del danno patrimo-niale e sull’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato.

Atale scopo non può inoltre essere valorizzato l’argomento, prospettato in ricorso,della riconducibilità al sequestro preventivo dell’impossibilità di realizzazionedell’attivo, essendosi già spiegato supra che la sentenza impugnata motiva con-gruamente anche sulle cause del dissesto escludendo, al riguardo, la rilevanza ditale circostanza.2.

Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Napoli;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocatoVincenzo Maiello, entrambi difensori di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai mo-tivi di ricorso ed insistito per il suo accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in parziale ri-forma della sentenza del locale Tribunale, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reaticontestati al capo G) (riciclaggio e reimpiego) confermando la condanna per i reatidi bancarotta per distrazione, bancarotta documentale e bancarotta impropria erideterminando la pena in sei anni e quattro mesi di reclusione.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di f iducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e difettodi motivazione con riferimento al ruolo di socio occulto o amministratore di fattoin capo al [OSCURATO:PERSONA]. Tanto la sentenza impugnata quanto la pronuncia di primogrado hanno sovrapposto queste due f igure a dispetto della loro radicale diversità.Con l’atto di appello si era evidenziato che alcuni atti valorizzati dal Tribunale eranoal più indicativi del ruolo di socio occulto (la f ideiussione in favore di ImmobiliareSan [OSCURATO:PERSONA], la disponibilità a f inanziare la società, il rapporto di conoscenza con ilpresidente del [OSCURATO:PERSONA], il prestito del titolare di [OSCURATO:PERSONA]), ma lasentenza impugnata si è di fatto rifugiata nel richiamo acritico alla pronuncia delTribunale e nell’affermazione apodittica della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della ge-stione effettiva dell’impresa. Non vi era però prova di un apporto sistematico eincisivo alle scelte della società, eppure la Corte d’Appello ha sostanzialmenteomesso di confrontarsi con le doglianze contenute nell’impugnazione limitandosiad una mera, e come tale inesistente, motivazione per relationem.2.2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e difetto di mo-tivazione circa la natura distrattiva delle operazioni infragruppo fra SE.AN. e Im-mobiliare S. [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l’operazione di cessione di quattro villette allasocietà controllante per il prezzo di euro 1.224.056, mai versato perché compen-sato con contrapposti crediti, era stata secondo la Corte d’Appello effettuata pergiustif icare il mancato adempimento dell’obbligo di restituire somme in precedenzaacquisite da [OSCURATO:PERSONA], che inoltre aveva ricevuto euro 1.210.360dalla fallita così rendendone irreversibile lo stato di insolvenza. Nondimeno,nell’atto di appello si era sottolineato che le caparre incassate dalla ImmobiliareSan [OSCURATO:PERSONA] erano state restituite alla fallita e che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva pa-gato, per conto della fallita, 2 milioni di euro di cambiali a favore di [OSCURATO:PERSONA] e 1.600.000 euro a MC Group per l’acquisto di terreni edif icabili. A fronte poidella contrazione di f inanziamenti bancari da parte di SE.AN., la Corte d’Appellonon ha chiarito perché tale operazione fosse riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], perché taleaff lusso di liquidità integrasse distrazione e, inoltre, con quali tempi e modalità lerisorse in questione fossero poi fuoriuscite dalle casse della fallita. Si denuncianoaltresì violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al riconosci-mento del concorso formale fra la bancarotta fraudolenta per distrazione e la ban-carotta impropria. Trattandosi infatti delle medesime condotte materiali, il secondoreato avrebbe dovuto ritenersi assorbito nel primo, come stabilito dalla costantegiurisprudenza sul punto.2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motiva-zione con riguardo alle cause del fallimento e all’affermazione dell’irrilevanzadell’accertamento del nesso di causalità fra distrazione e dissesto. Secondo laCorte d’Appello il fallimento è dipeso dalle operazioni infragruppo prima indicate edall’irregolare tenuta delle scritture contabili, senza tener conto delle osservazionidifensive che facevano leva sull’andamento negativo del mercato immobiliare esul sequestro penale dl 2010, e precisando che il mancato completamento delleopere edilizie aveva in sostanza annullato il valore di queste ultime. Tuttavia, ilcuratore, sulla base di una relazione di stima, aveva indicato l’attivo fallimentarein oltre 13.000.000 e l’atto di appello aveva sottolineato che si trattava di valuta-zione al ribasso, con la conseguenza che, a fronte di un passivo di euro11.572.000, non vi era alcun nesso fra la dichiarazione di fallimento e l’asseritosquilibrio economico-f inanziario dovuto a mancanza di attivo. In realtà, le causedella crisi della società dovevano individuarsi nella sottoposizione del patrimonioimmobiliare a sequestro penale, nella conseguente valutazione di esso pari a zeroda parte del curatore, nella decisione del G.I.P. di autorizzare la vendita di alcunicespiti e nella legittimazione della curatela a integrare la convenzione urbanisticacon il Comune per completare le opere di urbanizzazione, con una serie di obblighipecuniari a carico del Comune stesso e dell’amministrazione giudiziaria: ne derivache in mancanza del sequestro la SE.AN. avrebbe potuto far fronte ai propri im-pegni, vendere i fabbricati e realizzare un attivo suff iciente a coprire l’esposizionedebitoria. Quanto al nesso causale fra condotta distrattiva e dissesto, pur muo-vendo dalla natura di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta per distra-zione, occorre comunque che un evento, sia pure di pericolo e non naturalistico,debba essere individuato; è dunque necessario che la condotta rechi in sé unapotenzialità dannosa e una sua idoneità a provocare il dissesto, risultando altri-menti svuotato di signif icato il principio di offensività.2.4. Si denunciano poi inosservanza di legge e vizio di motivazione conriguardo al riconoscimento della sussistenza del reato di bancarotta fraudolentadocumentale. Il nesso fra lacune contabili e f inalità di dissimulare gli aff lussi diliquidità necessari per gli acquisti dei fondi, affermato dalla Corte d’Appello, ha difatto configurato una fattispecie di pericolo astratto vanif icando il fondamentalerequisito dell’impossibilità o almeno della seria dif f icoltà di ricostruire patrimonioo movimento degli affari. Mancando la prova di tale evento è allora configurabile,semmai, la f igura della bancarotta semplice.2.5 Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e difetto di mo-tivazione in relazione all’elemento psicologico dell’extraneus nel reato di banca-rotta sia distrattiva che documentale. Di fatto, tale requisito è stato riconosciutosulla semplice scorta della natura delle condotte materiali, senza alcuna indaginesul ruolo effettivamente svolto dal [OSCURATO:PERSONA] e in evidente difformità dai principi ela-borati dalla giurisprudenza di questa Corte.2.6 Con il sesto motivo si lamentano violazione di legge e difetto di moti-vazione in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, che si basenel caso di specie su due elementi (la gravità dei fatti e l’entità del danno) allabase dell’aggravante speciale ex art. 219 l.f . e sull’assenza di dati positivamentevalutabili in favore dell’imputato. Non si sono però esaminati gli elementi segnalatinell’atto di appello cioè l’assenza di precedenti e la realizzazione da parte dellafallita di un elevato attivo che non si è concretizzato solo a causa di fattori esterni(sequestro penale).2.7 Sono stati in seguito depositati motivi nuovi con i quali si è evidenziato,in primo luogo, che la sentenza impugnata non ha indicato un solo atto rivelatore,in concreto, di un coinvolgimento non episodico dell’imputato nella gestione dellasocietà, limitandosi a richiamare acriticamente alcuni elementi, peraltro non signi-f icativi, citati dal giudice di primo grado a sostegno della tesi di un’amministrazionedi fatto; irrilevante, al riguardo, il legame coniugale con una delle socie della fallita,al pari della prestazione di f ideiussione che è al più rivelatrice di un interesse eco-nomico nella società; è stato poi travisato il rapporto di conoscenza con il presi-dente del collegio sindacale, che si basava sull’attività politica del [OSCURATO:PERSONA] e nongià sul suo legale con la Se.AN.; insignif icanti altresì i dati dell’esistenza di uncredito verso il [OSCURATO:PERSONA] da parte della società che aveva costruito il complessoimmobiliare della fallita e l’esistenza di un assegno relativo ad un preliminare dicompravendita stipulato con altro soggetto e cioè [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]; anche ilf inanziamento effettuato in prossimità del fallimento non appare elemento uni-voco, potendo ricollegarsi semplicemente alla volontà di prestare un aiuto alla co-niuge titolare di partecipazioni sociali. Il ricorrente ha inoltre ribadito, approfon-dendoli con ulteriori richiami giurisprudenziali, i motivi di ricorso relativi all’identi-f icazione delle cause del fallimento, alla struttura del reato di bancarotta patrimo-niale, alla non configurabilità di un suo concorso con la bancarotta impropria, all’in-sussistenza della bancarotta documentale e all’omesso riconoscimento delle atte-nuanti generiche.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si osserva innanzitutto che la Corte d’appello,se ha fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, non si è però mossa nel solcodi una mera motivazione per relationem ma ha espressamente citato ed analizzatogli elementi di fatto ritenuti indicativi del ruolo di amministratore di fatto del Ne-spoli. Quanto al signif icato e al peso probatorio di tali elementi, va premesso cheil ricorrente commette l’errore di analizzarli singolarmente anziché nel loro in-sieme, quando invece il coerente ragionamento dei giudici di merito era incentratoproprio sulla loro valutazione complessiva. Detto questo, è appunto sul caratterecircostanziato, concorrente e convergente di tali elementi che le due motivazionisi soffermano, interpretandoli, del tutto logicamente, come rivelatori di un coin-volgimento diretto ed incisivo nella gestione della società da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Ineffetti, osserva la Corte che appaiono innegabili la precisione, la molteplicità e laconcordanza dei seguenti elementi fattuali: la prestazione di f ideiussione per l’ac-quisto del terreno di Afragola (operazione effettuata sì a vantaggio di ImmobiliareSan [OSCURATO:PERSONA] ma pur sempre destinata alla realizzazione di un complesso immobiliareda parte della fallita); la presentazione di domanda di ammissione al passivo perun preliminare di compravendita in relazione al quale era stato emesso un assegnogirato personalmente dal [OSCURATO:PERSONA]; la disponibilità di quest’ultimo a f inanziare lasocietà ormai in crisi; il vincolo coniugale con [OSCURATO:PERSONA], a sua volta sociasia della fallita che, nella misura del 50%, della sua controllante; il riferimentodell’imputato da parte del presidente del collegio sindacale, che, nell’indicarlo alcuratore, lo ha descritto come soggetto di rilevanza centrale nelle dinamichedell’impresa; inf ine, il riferimento di uno dei creditori, [OSCURATO:PERSONA], ad un’ope-razione f inanziaria individuata testualmente come “prestito [OSCURATO:PERSONA]”. Ebbene, ri-leva la Corte che non appare frutto di un’operazione arbitraria o manifestamenteillogica la qualif icazione di tali specif ici e numerosi elementi come idonei a dimo-strare non solo uno specif ico interesse alle sorti dell’attività della società ma ancheuna diretta ingerenza nella sua gestione, dovendosi anzi sottolineare la qualità dialcune delle suddette (e incontestate) condotte del [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, la lororiferibilità ad atti e negozi intimamente connessi all’oggetto sociale e non concilia-bili, come tali, con una mera qualità di socio occulto (si pensi, in particolare, allaf ideiussione f inalizzata alla costruzione da parte della fallita del complesso immo-biliare e alla girata del titolo consegnato in occasione del contratto preliminare dicompravendita). Si ritiene pertanto che, sotto questo prof ilo, la motivazione dellasentenza impugnata sia congrua, razionale, priva di vizi logico-giuridici e, cometale, non sindacabile.1.2 Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che il ricorrente non siconfronta con una serie di puntuali dati di fatto valorizzati dalla Corte d’appello ecostituiti dall’assenza completa di tracce contabili di debiti della fallita nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA], dalla corrispondente contabilizzazione di cospicuicrediti verso quest’ultima da parte di SE.AN. e, inf ine, dall’accoglimento in sedecivile della domanda proposta dalla curatela fallimentare per dichiarare la simula-zione assoluta della compravendita stipulata fra le due società (pagina 6 dellasentenza impugnata). Detto questo, appare evidente che la conclusione dellaCorte d’Appello circa la natura fraudolenta dell’intera operazione (ossia trasferireingenti risorse patrimoniali alla controllante cedendole le quattro villette al rustico,compensando l’obbligo di pagamento del prezzo con un credito f ittizio e rinun-ciando, di fatto, ad incassare le caparre incassate dall’[OSCURATO:PERSONA] per conto della fallita) poggia su solide basi logiche e probatorie non real-mente intaccate dal motivo di ricorso che, come tale, si rivela lacunoso e non ingrado di colpire in modo decisivo l’apparato della motivazione. Si evidenzia, altresì,che altrettanto priva di riscontro, nell’ambito del ricorso, è l’affermazione dellasentenza impugnata relativa ad un ulteriore e rilevante episodio di depaupera-mento patrimoniale, ossia il trasferimento sine causa all’[OSCURATO:PERSONA] somma di euro 1.210.360. Quanto, poi, alla contrazione di ingenti f inanzia-menti bancari da parte della fallita, il ricorrente ne sottolinea solo l’aspetto in primabattuta benefico per le casse sociali, vale a dire l’aff lusso di liquidità all’interno diesse, trascurando però l’ovvia considerazione, viceversa ben evidenziata dalla sen-tenza impugnata, che tali apporti f inanziari, avvenuti in parallelo con i trasferi-menti di denaro a favore dell’[OSCURATO:PERSONA], implicavano un ulteriore,consistente incremento dell’esposizione debitoria. Assente è poi il vizio di motiva-zione in ordine alla riconducibilità delle operazioni sin qui evidenziate alla f iguradel [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di conclusione che si ricava dalla già esaminata (e condi-visa) ricostruzione della sentenza impugnata circa il suo coinvolgimento diretto epersonale in molteplici quanto signif icativi atti di gestione.Concludendo in ordine a tale motivo, poi, si rileva che il tema della nonconfigurabilità del concorso formale fra bancarotta documentale e per distrazione,da un lato, e bancarotta impropria ex art. 223, comma 2 n. 2) l.fall. appare postodalla difesa in modo incongruo. L’impostazione d’accusa, poi recepita dalle sen-tenze di merito, non postula infatti una mera, automatica sovrapposizione e iden-tità di condotte materiali ma inquadra la vicenda in una prospettiva di ben piùampio respiro, valorizzando, il numero, il coordinamento, la sistematicità e lapreordinazione delle varie operazioni e ritenendole inserite in un disegno a suavolta posto in diretta correlazione con il fallimento della società. Tale impostazione,in effetti, prescinde dall’identif icazione del singolo atto distrattivo collocandolo nelcontesto delle operazioni e valorizzando, altresì, condotte che distrattive non sonoma che si ricollegano però ad un’incidenza negativa sugli equilibri patrimonialidella società (v. in particolare il riferimento del capo B bis) ad alcune operazioni,a loro volta descritte al capo B), che palesemente non si riferiscono ad operazionidi natura distrattiva bensì, volta a volta, ad atti negoziali simulati, infedeltà con-tabili, incassi collegati a prestazioni inesistenti o a denaro di provenienza illecita;v. altresì, a pagina 84 della sentenza di primo grado, il corretto richiamo alle sen-tenze n. 47621 del 25/9/2014 e n. 17690 del 18/2/2010 di questa Corte in ordinealla natura della bancarotta impropria e alla sua distinzione rispetto alla bancarottapatrimoniale).1.3 Passando al terzo motivo, ritiene questa Corte che il ricorrente nonvalorizzi un’affermazione della sentenza impugnata che viceversa assume un va-lore peculiare, ossia l’impossibilità, pur a fronte di autorizzazione del giudice perle indagini preliminari, di vendere i beni a causa della mancanza delle risorse f i-nanziarie necessarie a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione e per glioneri concessori (p. 7 sentenza). Tale elemento, da mettere ovviamente in corre-lazione con la precedente affermazione della Corte d’Appello in ordine alla sostan-ziale incommerciabilità degli immobili in quanto incompiuti e non collaudati, non èoggetto di contestazione e si inserisce in un complessivo ragionamento che appareidoneo, sul piano logico-giuridico, ad escludere che il dissesto sia stato determi-nato da cause diverse dall’oggettiva incapacità dell’impresa di adempiere le proprieobbligazioni. Quanto agli ulteriori prof ili del motivo di ricorso, è lo stesso ricorrentea richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede nonpuò che confermarsi, in merito alla natura di reato di pericolo concreto della ban-carotta per distrazione e, dunque, alla necessità che la condotta distrattiva siaeffettivamente idonea a costituire un pregiudizio per le ragioni creditorie. Dettoquesto, l’opposta tesi sostenuta dalla difesa secondo la quale, invece, alla luce delgenerale principio di offensività occorre l’accertamento di un nesso eziologico fracondotta distrattiva e stato d’insolvenza, se in parte prede spunto da un passodella sentenza impugnata (p.10), nondimeno rimane del tutto generica in quantonon si traduce in una specif ica, circostanziate critica della motivazione. Si tratta inaltri termini di argomentazione che rimane su un piano teorico, senza prendere inesame la struttura della sentenza e senza spiegare, in particolare, per quali con-crete ragioni questa avrebbe errato nel ravvisare il carattere pregiudizievole dellecondotte distrattive e, seguendo la prospettazione difensiva, la loro rilevanza cau-sale rispetto al fallimento.1.4 Quanto al quarto motivo, si osserva che il ricorrente prende in esamesolo un segmento della motivazione della sentenza, omettendo qualunque esamedel (corposo) settore di essa in cui, con argomenti logici e puntuali, si citano lagenericità e caoticità delle scritture in merito alla ricostruzione dei versamenti dellecaparre, la non sovrapponibilità fra la contabilità della SE.AN e quella dell’[OSCURATO:PERSONA], l’impossibilità di identif icare i f inanziatori della società, la gravelacunosità della documentazione bancaria (pagina 11, 12 e 13). Non solo. La sen-tenza impugnata evidenzia altresì l’incidenza negativa sulla ricostruzione dellacontabilità della registrazione del simulato atto di vendita delle quattro villetteall’[OSCURATO:PERSONA], dell’annotazione di falsi preliminari di compravendita,dello scollamento fra le transazioni a nome di [OSCURATO:PERSONA] e la prove-nienza degli assegni ad esse relativi, il disconoscimento dei titoli in questione daparte dell’apparente emittente, l’inesistenza di qualunque rapporto sottostante allefatture emesse nell’ambito dell’operazione con [OSCURATO:PERSONA] (pagina 11). Sitratta di una molteplicità di specif ici elementi che la sentenza impugnata ha utiliz-zato per trarne la conclusione, da un lato, di una sostanziale impossibilità di rico-struire compiutamente la contabilità e, dall’altro, di una loro f inalizzazione a scher-mare l’attività della società, con particolare riferimento all’identif icazione della pro-venienza e destinazione di f lussi di denaro e al compimento di atti di distrazione.Sul punto, si ripete, il ricorso non prende specif icamente posizione e questo, inuno con il riconoscimento della congruità della motivazione, porta a disattendereanche questo motivo.1.5 Quanto al quinto motivo, si rileva che la sentenza impugnata non traela prova dell’elemento psicologico dalla mera materialità delle condotte, ma valo-rizza la sistematicità, il collegamento reciproco e le caratteristiche concrete di que-ste ultime ritenendole, in quanto tali, rivelatrici del dolo e dell’intento fraudolentopostulato dalle norme incriminatrici. Si noti al riguardo che anche in questo casoil ricorso sconta una evidente parzialità nel momento in cui riporta testualmentealcuni passi della sentenza che, in realtà, costituiscono solo lo sbocco di una lungae minuziosa disamina delle condotte addebitate al [OSCURATO:PERSONA] (e delle quali si è giàtrattato in precedenza). Ora, si tratta di motivazione che valorizza non solo il coin-volgimento diretto dell’imputato nelle vicende della società, e in particolare di al-cuni specif ici atti compiuti nel suo interesse, ma anche la peculiarità di singoleipotesi distrattive e di infedeltà o falsità contabile che ex se, proprio per le loro giàevidenziate ed intrinseche caratteristiche, sono state giudicate suff icienti a darconto dell’elemento soggettivo. E si tratta di motivazione adeguata, poiché nonriposa solo sulla mera e asettica registrazione dell’oggettività delle distrazioni edelle falsità contabili ma, appunto, ne valorizza la natura e la capacità, in concreto.di dar conto della partecipazione soggettivo al reato.1.6 Infondato è anche il motivo sull’omesso riconoscimento delle attenuantigeneriche, in quanto sia la sentenza di primo grado che quella impugnata hannospiegato in modo adeguato le ragioni per cui il beneficio non poteva essere con-cesso, facendo leva sulla concreta gravità dei fatti, sull’entità del danno patrimo-niale e sull’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato. Atale scopo non può inoltre essere valorizzato l’argomento, prospettato in ricorso,della riconducibilità al sequestro preventivo dell’impossibilità di realizzazionedell’attivo, essendosi già spiegato supra che la sentenza impugnata motiva con-gruamente anche sulle cause del dissesto escludendo, al riguardo, la rilevanza ditale circostanza.2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17754/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris