CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 50851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]!, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso h , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza volta alla concessione dell'affidamento in prova e dichiarato inammissibile quella avente ad oggetto la detenzione domiciliare (per inapplicabilità ex art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354), che erano state proposte da [OSCURATO:PERSONA], soggetto detenuto in espiazione della pena di anni tre e mesi nove di reclusione, inflittagli con sentenza del 10/11/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, con fine pena fissato al 10/12/2024. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 47 e 4-bis Ord. pen. e, comunque, carenza o sola apparenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione impugnata. Quanto alla detenzione domiciliare, il reato posto a fondamento del titolo detentivo in espiazione appartiene a quelli "di seconda fascia", o "relativamente ostativi", che postulano solo un accertamento in negativo, in ordine alla mancanza di collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata. Pleonastico e tautologico appare poi il riferimento all'elevato quantitativo di sostanza stupefacente, oggetto della condotta in relazione alla quale è intervenuta la condanna in esecuzione. Il condannato, inoltre, non si è mai reso latitante; non sussistono, infine, elementi atti a comprovare la ritenuta pericolosità sociale del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 47-ter e 4- bis Ord. pen. e, comunque, carenza o sola apparenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione impugnata, con correlata richiesta di sollevare questione di illegittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 47-bis Ord. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che — in epoca successiva, rispetto alla presentazione del ricorso — è stato concesso l'invocato affidamento in prova.5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1 e 606, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma,