CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che - a riguardo del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen. (contraffazione di carta d'identità) - ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano violazione di legge e carenze motivazionali circa il giudizio di affermazione di responsabilil:à, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sia perché non dedotto con i motivi di appello e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., sia perché del tutto generico quanto alla presunta grossolanità del falso, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. sicchè - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio ,sindacato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della motivazione della senl:enza impugnata, che ha peraltro applicato il minimo edittale); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]