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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 36323/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso -n. 5632/2023 - per regolamento di competenza, ex artt. 45 e 47, c.4, c.p.c. - p r oposto dal Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, conordinanza del 3.3.2023, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 2021 il Tribunale di Roma ha proposto regolamento d’ufficio di competenza, ex art. 45 c.p.c., in relazione alla declinatoria d’incompetenza del Giudice di pace di Roma in ordine alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito a seguito dell’estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto dello stipendio, per euro 38.280,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili da euro 319,00, stipulato il 21.9.10 con la banca convenuta, e la ripetizione della somma complessiva di euro 2110,74, da qualificarsi come petitumimmediato.

Secondo il ricorrente, con sentenza del 2020 il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Roma, applicando erroneamente il criterio del cumulo ai fini della determinazione della competenza, in quanto a tal fine non doveva aversi riguardo all’oggetto dell’accertamento prodromico da compiere in vista della decisione finale.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ritenuto la competenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, tenendo conto anche dell’accertamento relativo alla nullità delle clausole contrattuali ostative alla ripetizione dell’indebito, quale antecedente logico ai fini della decisione della causa.

Il regolamento è fondato.

Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di denaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore(petitum immediato) , e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (Cass.1338/2005; Cass. 9251/2004).

Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara il Giudice di pace di Roma competente in ordine alla causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e la IBL B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso -n. 5632/2023 - per regolamento di competenza, ex artt. 45 e 47, c.4, c.p.c. - p r oposto dal Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, conordinanza del 3.3.2023, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 2021 il Tribunale di Roma ha proposto regolamento d’ufficio di competenza, ex art. 45 c.p.c., in relazione alla declinatoria d’incompetenza del Giudice di pace di Roma in ordine alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito a seguito dell’estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto dello stipendio, per euro 38.280,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili da euro 319,00, stipulato il 21.9.10 con la banca convenuta, e la ripetizione della somma complessiva di euro 2110,74, da qualificarsi come petitumimmediato. Secondo il ricorrente, con sentenza del 2020 il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Roma, applicando erroneamente il criterio del cumulo ai fini della determinazione della competenza, in quanto a tal fine non doveva aversi riguardo all’oggetto dell’accertamento prodromico da compiere in vista della decisione finale. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ritenuto la competenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, tenendo conto anche dell’accertamento relativo alla nullità delle clausole contrattuali ostative alla ripetizione dell’indebito, quale antecedente logico ai fini della decisione della causa. Il regolamento è fondato. Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di denaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore(petitum immediato) , e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (Cass.1338/2005; Cass. 9251/2004). Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara il Giudice di pace di Roma competente in ordine alla causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e la IBL B
Sentenza Cassazione n. 36323/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris