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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 43187/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e il decreto impugnato; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila con decreto in data 25 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 18 aprile)(ha confermato il decreto del Tribunale di L'Aquila del 19 dicembre 2023 che ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione reale della confisca dei beni consistenti in un immobile sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA], di vani 10,5, di proprietà del Levakovic, e di un immobile sito in Martinsicuro, fraz. [OSCURATO:PERSONA], di vani 5, di proprietà del predetto e della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il decreto di appello ricorrono, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'omessa motivazione in ordine alla loro attuale pericolosità sociale, risalendo i precedenti a carico a epoca remota e non essendo comunque dimostrato che detti immobili siano stati acquisitati con proventi derivanti da condotte illecite. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Come è noto, «nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (ex multis, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg c.

Noviello, Rv. 279435 - 01).

2.1. Nella specie, il decreto impugnato non presenta tale vizio.

Invero, con motivazione certamente non inesistente o apparente, viene chiarito che emerge una concreta pericolosità della coppia che vive abitualmente dei frutti dell'attività illecita, grazie ai quali sono stati acquisiti gli immobili oggetto della confisca.

La Corte di appello rileva che entrambi i ricorrenti sono stati condannati, per fatti risalenti rispettivamente al 1972 e al 1977, in relazione a svariati reati contro il patrimonio e che i predetti hanno allestito negli immobili confiscati vere "centrali di spaccio".

Replicando in modo adeguato ai rilievi della difesa - ora riproposti nel ricorso - il Giudice d'Appello evidenzia che tale attività di spaccio di droga - nella quale era coinvolto l'intero nucleo familiare - aveva avuto inizio già nel 2005 per come poi successivamente confermato da numerose sentenze di condanna.

2.2. Per quanto concerne poi la dedotta esistenza di redditi leciti (che consisterebbero nelle pensioni di invalidità attribuite a tre dei figli della coppia, affetti da sordomutismo), il decreto impugnato ha rilevato che si tratta, per ciascuno di essi, della somma di 500 euro al mese, a fronte del mantenimento di ben otto figli tutti conviventi con i genitori, di tal che «è chiaro che tali cifre fossero appena sufficienti per la sopravvivenza dell'intera famiglia, senza spiegare, quindi, la disponibilità delle ingenti somme di denaro che hanno permesso l'acquisto dei beni mobili e immobili oggetto di confisca» e che, alla luce dell'analisi - condotta dal primo Giudice della prevenzione - delle fonti di reddito lecite, emerge chiaramente «la sproporzione tra redditi dichiarati e compravendita dei beni ... che non lasciano spazio ad altre evidenze se non che i proposti vivessero, all'epoca dei fatti, dei proventi ottenuti mediante attività illecite».Motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità.

3. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e il decreto impugnato; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila con decreto in data 25 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 18 aprile)(ha confermato il decreto del Tribunale di L'Aquila del 19 dicembre 2023 che ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione reale della confisca dei beni consistenti in un immobile sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA], di vani 10,5, di proprietà del Levakovic, e di un immobile sito in Martinsicuro, fraz. [OSCURATO:PERSONA], di vani 5, di proprietà del predetto e della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto di appello ricorrono, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'omessa motivazione in ordine alla loro attuale pericolosità sociale, risalendo i precedenti a carico a epoca remota e non essendo comunque dimostrato che detti immobili siano stati acquisitati con proventi derivanti da condotte illecite. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Come è noto, «nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (ex multis, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg c. Noviello, Rv. 279435 - 01). 2.1. Nella specie, il decreto impugnato non presenta tale vizio. Invero, con motivazione certamente non inesistente o apparente, viene chiarito che emerge una concreta pericolosità della coppia che vive abitualmente dei frutti dell'attività illecita, grazie ai quali sono stati acquisiti gli immobili oggetto della confisca. La Corte di appello rileva che entrambi i ricorrenti sono stati condannati, per fatti risalenti rispettivamente al 1972 e al 1977, in relazione a svariati reati contro il patrimonio e che i predetti hanno allestito negli immobili confiscati vere "centrali di spaccio". Replicando in modo adeguato ai rilievi della difesa - ora riproposti nel ricorso - il Giudice d'Appello evidenzia che tale attività di spaccio di droga - nella quale era coinvolto l'intero nucleo familiare - aveva avuto inizio già nel 2005 per come poi successivamente confermato da numerose sentenze di condanna. 2.2. Per quanto concerne poi la dedotta esistenza di redditi leciti (che consisterebbero nelle pensioni di invalidità attribuite a tre dei figli della coppia, affetti da sordomutismo), il decreto impugnato ha rilevato che si tratta, per ciascuno di essi, della somma di 500 euro al mese, a fronte del mantenimento di ben otto figli tutti conviventi con i genitori, di tal che «è chiaro che tali cifre fossero appena sufficienti per la sopravvivenza dell'intera famiglia, senza spiegare, quindi, la disponibilità delle ingenti somme di denaro che hanno permesso l'acquisto dei beni mobili e immobili oggetto di confisca» e che, alla luce dell'analisi - condotta dal primo Giudice della prevenzione - delle fonti di reddito lecite, emerge chiaramente «la sproporzione tra redditi dichiarati e compravendita dei beni ... che non lasciano spazio ad altre evidenze se non che i proposti vivessero, all'epoca dei fatti, dei proventi ottenuti mediante attività illecite».Motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 sette
Decreto Cassazione n. 43187/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris