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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 35328/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.35066/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.

PIEMONTE n. 486/2019 depositata il 12/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO.

Udito il P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale hadato parere favorevole alla sospensione; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Marello. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con cui veniva recuperata IVA relativa a contratti di assicurazione stipulati dalla società contribuente, in relazione a prestazioni di consulenza tecnico-commerciale a operatori del settore del commercio di auto nuove e usate; che le polizze attenevano, come risulta dalla sentenza impugnata, a servizi assicurativi per indennità degli oneri per garanzia degli acquirenti e per il soccorso stradale e che in relazione a tali polizze l’Ufficio contestava alla società contribuente la natura accessoria delle prestazioni assicurative rispetto al rapporto principale, per cui non sarebbero potute rientrare nell’esenzione di imposta di cui all’art. 10, primo comma, n. 2) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, bensì nell’appalto di servizi a termini di cui all’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, quali prestazioni accessorie; che la CTP di Torino ha accolto il ricorso; che la CTR del Piemonte, con sentenza in data 12 aprile 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Il giudice di appello ha escluso la natura di appalto di servizi delle prestazioni rese dalla contribuente valorizzato, in proposito, il fatto che la società contribuente non assumesse il rischio delle prestazioni assicurative erogate non acquisendo alcun corrispettivo, posto che i premi venivano riversati a vantaggio delle imprese assicurative; ha, poi, escluso il giudice di appello la natura accessoria delle prestazioni, non essendo tali prestazioni erogate dalla contribuente ed essendo le prestazioni rese a discrezione del cliente, in quanto prestazioni facoltative; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria; che il controricorrente ha proposto tempestiva istanza di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente, con istanza in data 13 settembre 2022, ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130, che prevede la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione; che l’art. 5, comma 10, l. n. 130/2022, entrato in vigore in data 16 settembre 2022, prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7».

P. Q. M. Visto l’art. 5, commi 7 e 10, l. n. 130/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.35066/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 486/2019 depositata il 12/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. Udito il P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale hadato parere favorevole alla sospensione; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Marello. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con cui veniva recuperata IVA relativa a contratti di assicurazione stipulati dalla società contribuente, in relazione a prestazioni di consulenza tecnico-commerciale a operatori del settore del commercio di auto nuove e usate; che le polizze attenevano, come risulta dalla sentenza impugnata, a servizi assicurativi per indennità degli oneri per garanzia degli acquirenti e per il soccorso stradale e che in relazione a tali polizze l’Ufficio contestava alla società contribuente la natura accessoria delle prestazioni assicurative rispetto al rapporto principale, per cui non sarebbero potute rientrare nell’esenzione di imposta di cui all’art. 10, primo comma, n. 2) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, bensì nell’appalto di servizi a termini di cui all’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, quali prestazioni accessorie; che la CTP di Torino ha accolto il ricorso; che la CTR del Piemonte, con sentenza in data 12 aprile 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha escluso la natura di appalto di servizi delle prestazioni rese dalla contribuente valorizzato, in proposito, il fatto che la società contribuente non assumesse il rischio delle prestazioni assicurative erogate non acquisendo alcun corrispettivo, posto che i premi venivano riversati a vantaggio delle imprese assicurative; ha, poi, escluso il giudice di appello la natura accessoria delle prestazioni, non essendo tali prestazioni erogate dalla contribuente ed essendo le prestazioni rese a discrezione del cliente, in quanto prestazioni facoltative; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria; che il controricorrente ha proposto tempestiva istanza di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente, con istanza in data 13 settembre 2022, ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130, che prevede la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione; che l’art. 5, comma 10, l. n. 130/2022, entrato in vigore in data 16 settembre 2022, prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7». P. Q. M. Visto l’art. 5, commi 7 e 10, l. n. 130/2
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