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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 18363/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28724-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 140, presso lo studio denv-vocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]nErn, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1278/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Modena, con sentenza del 22 giugno 2015, dichiarava inefficace nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] (BPR) l'atto costitutivo del fondo patrimoniale costituito dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché lesivo delle ragioni creditorie della BPR, ai sensi dell'art. 2901 c.c.

L'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], è stato rigettato dalla Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 18 maggio 2020.

I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo, resistito dalla BPR.

Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] La BPR ha fondatamente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.

La sentenza impugnata, pubblicata il 18 maggio 2020, è stata notificata via pect da BPR ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] data 20 maggio 2020, risultando in atti le ricevute di consegna e accettazione e l'asseverazione di conformità della copia cartacea dell'atto notificato in formato telematico.

Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato via pec il 16 novembre 2020, è stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c.

Per altro verso, gli stessi ricorrenti hanno riferito che la sentenza Ric. 2020 n. 28724 sez.

MI - ud. 05-05-2022 -2- è stata notificata sebbene in altra data (il 18 giugno 2020), rispetto alla quale il ricorso sarebbe pur sempre inammissibile per tardività.

Il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in C 3200,00, di cui C 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 5 maggio 2022 DEPOS;TATO N CANCELLE 8 G I U 22-i :21 1_ CANCELLIER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28724-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 140, presso lo studio denv-vocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]nErn, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1278/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Modena, con sentenza del 22 giugno 2015, dichiarava inefficace nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] (BPR) l'atto costitutivo del fondo patrimoniale costituito dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché lesivo delle ragioni creditorie della BPR, ai sensi dell'art. 2901 c.c. L'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], è stato rigettato dalla Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 18 maggio 2020. I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo, resistito dalla BPR. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] La BPR ha fondatamente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività. La sentenza impugnata, pubblicata il 18 maggio 2020, è stata notificata via pect da BPR ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] data 20 maggio 2020, risultando in atti le ricevute di consegna e accettazione e l'asseverazione di conformità della copia cartacea dell'atto notificato in formato telematico. Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato via pec il 16 novembre 2020, è stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. Per altro verso, gli stessi ricorrenti hanno riferito che la sentenza Ric. 2020 n. 28724 sez. MI - ud. 05-05-2022 -2- è stata notificata sebbene in altra data (il 18 giugno 2020), rispetto alla quale il ricorso sarebbe pur sempre inammissibile per tardività. Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in C 3200,00, di cui C 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 5 maggio 2022 DEPOS;TATO N CANCELLE 8 G I U 22-i :21 1_ CANCELLIER
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