CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1011/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. dist. di Pescara, n. 1011, depositata 1'8 novembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. dist. di Pescara, depositata l'8 novembre 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui, stante la mancata presentazione della dichiarazione, erano stati determinati gli imponibili per l'anno 40 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - il giudice di appello ha disatteso il gravame erariale evidenziando che l'atto impositivo era stato notificato successivamente allo spirare del relativo termine di decadenza e aggiungendo, in proposito, che non poteva trovare applicazione la proroga biennale prevista dall'art. 10, I. 27 dicembre 2002, n. 289, atteso che la stessa riguarda i casi, diversi da quello in esame, in cui il contribuente non abbia inteso accedere al condono per sua scelta volontaria; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 15, I.n. 289 del 2002, per aver la sentenza impugnata escluso che trovasse applicazione al caso in esame la proroga biennale prevista per il termine decadenziale di esercizio della potestà impositiva; - il motivo è fondato; - la Commissione regionale ha motivato l'esclusione della ricorrenza dei presupposti della proroga in oggetto, da un lato, con l'impossibilità per la contribuente di avvalersi del condono, di cui agli artt. 7, 8 e 9, I.n. 289 del 2002, e, dall'altro, con la considerazione secondo la quale la mancata adesione alla definizione agevolata di cui al successivo art. 15 osterebbe all'applicazione della proroga dei termini di accertamento; - orbene, l'art. 10, primo comma, I.n. 289 del 2002, dispone che «per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e successive modificazioni, sono prorogati di due anni»; - tale proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari da tale disposizione opera, «in assenza di deroghe contenute nella legge», sia qualora il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia qualora - come nel caso in esame - non abbia potuto farlo (cfr. Cass., ord., 29 maggio 2019, n. 14630; Cass., ord., 16 febbraio 2018, n. 3816; Cass. 11 agosto 2016, n. 16964); - pertanto, la mancata adesione al condono per ragioni indipendenti dalla volontà della contribuente non assume rilevanza ai fini della delimitazione dell'ambito di operatività della previsione che introduce la proroga dei termini ordinari di accertamento; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata per l'esame dei motivi non affrontati dal giudice di merito, nonché per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]