CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2019
Cassazione n. 31874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 22767 /2019 proposto da: REPUBBLICA ITALIANA, [OSCURATO:PERSONA], in persona del P residente del Consiglio pro tempore , elettivamente domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 3759/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2019. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere Relatore, Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Repubblica Italiana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno per la mancata attuazione della direttiva comunitaria in materia di remunerazione per l’attività relativa al corso di specializzazione medica. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la parte convenuta al pagamento della somma di Euro 11.103,82 per ogni anno di specializzazione, oltre gli interessi dalla domanda. Avverso detta sentenza proposero appellola Repubblica Italiana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con sentenza di data 4 giugno 2019 la Corte d’appello di Roma accolse parzialmente l’appello, condannando l’appellante al pagamento dell’importo complessivo di Euro 20.093,74, oltre gli interessi legali dalla domanda, in applicazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che il diritto all’adeguataremunerazione spettava anche in favore dell’appellato, il quale aveva frequentato il corso di specializzazione in ginecologia negli anni accademici fra il 1981/1982 ed il 1985/1986. Hanno proposto ricorso per cassazione la Repubblica Italiana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria da entrambe le parti. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1173 e 2043 cod. civ., 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, 14 e 16 direttiva CEE 82/76, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, avendo il dott. [OSCURATO:PERSONA] iniziato la scuola di specializzazione anteriormente all’anno accademico 1982/1983, non spetta il diritto risarcitorio dell’adeguata remunerazione. Il motivo è infondato.Benché nel controricorso si evidenzi l’errore materiale che sarebbe intervenuto in sede di comparsa di costituzione in appello con l’indicazione dell’anno accademico 1981/1982 in luogo di quello 1982/1983, in assenza di impugnazioni in ordine all’accertamento del giudice di merito resta fermo il giudizio di fatto in termini di inizio del corso di specializzazione nell’anno accademico 1981/1982. Il motivo va pertanto scrutinato avendo come riferimento tale giudizio di fatto. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice euro - unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimentodella direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE. Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso a tutti coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982. Va disposta la compensazione delle spese processuali stante l’intervento della giurisprudenza determinante per la decisione del ricorso nel corso del giudizio. Trattandosi di Amministrazione dello Stato, non trova applicazione l'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -q uater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 magg