CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 37167/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1069/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' R.G.N. 23604/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Monza, all’esito di giudizi abbreviato, a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], strappandolo dalle mani della vittima. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui sopra, articolando i seguenti motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 56 cod. pen. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37167/2025 Roma, lì, 13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I due motivi di doglianza, per l’intima connessione delle ragioni poste a fondamento dei rilievi formulati dalla difesa e delle tematiche che coinvolgono, possono essere trattati congiuntamente. I fatti, a cui occorre fare riferimento per maggiore chiarezza della vicenda che occupa, sono stati così ricostruiti dai giudici nelle conformi sentenze di merito. Da una prima annotazione di Polizia giudiziaria in atti risulta che, alle ore 00.35 del 17/10/2020, una pattuglia dei Carabinieri intervenne presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], imbattendosi in un uomo in strada, identificato in [OSCURATO:PERSONA], che, dando in escandescenza, insisteva per fare ingresso all'interno dell'appartamento della persona offesa. I militari interpellarono la donna, la quale spiegò di aver deciso di allontanare dalla sua abitazione l'imputato, dopo avere intrattenuto una relazione sentimentale con questi. Prima dell'intervento degli operanti, l'imputato era salito sino al pianerottolo di casa, bussando insistentemente alla porta dell'abitazione e reclamando i suoi effetti personali, effetti che gli venivano prontamente consegnati. In una seconda annotazione di servizio, stilata alle ore 9,30 dello stesso giorno, i Carabinieri rappresentavano di essere intervenuti nuovamente presso lo stesso domicilio, essendo stati allertati da una vicina di casa della persona offesa, preoccupata delle urla della donna provenienti dall’appartamento. Saliti al piano, i Carabinieri intimarono di aprire la porta. Appena entrati, notarono [OSCURATO:PERSONA] in uno stato di forte agitazione e con il giubbotto strappato. La donna dichiarò che l'imputato si era introdotto in casa e che le aveva strappato il cellulare di mano, chiudendola dentro e sottraendole altresì una somma di danaro dal portafogli. I carabinieri chiesero più volte all'imputato di restituire quanto sottratto alla persona offesa, ma questi, alterandosi, si rifiutò. Condotto in caserma, Pirolo fu perquisito e trovato in possesso del telefono cellulare della persona offesa e della somma di danaro, beni restituiti all'avente diritto. 3. La difesa, con il primo motivo di ricorso, sostiene che i beni non uscirono mai dalla sfera di dominio della persona offesa, essendo rimasto l’imputato nell’abitazione della vittima fino all’arrivo delle Forze dell’ordine, che lo condussero ammanettato in caserma, luogo in cui non avrebbe potuto disfarsi della refurtiva. Ebbene, al rilievo difensivo ha offerto compiuta risposta la Corte d’appello, che, facendo buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ha ravvisato nei fatti il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., evidenziando come risulti accertato, alla stregua degli elementi raccolti, che l’imputato si fosse impossessato del telefono cellulare della vittima e della somma di danaro, occultandoli sulla sua persona. Ai fini della esclusione della fattispecie del reato contestato non è dirimente il fatto che l’imputato, dopo l’impossessamento, non si sia allontanato dal luogo del furto, essendo invece rilevante il fatto che l’autore del furto abbia, sia pure per breve tempo, conseguito il possesso della res [in argomento si vedano Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544:«Il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto). (Conf.: Sez. 4, n. 4743 del 1995, Rv. 201870-01)»; Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001, Picone, Rv. 219030:«Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere del tutto temporaneo sulla refurtiva, essendo poi stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto, in conseguenza dell'altrui pronto intervento»]. 4. Alla luce dei principi richiamati, risultano palesemente destituite di fondamento gli assunti della difesa, in base ai quali la Corte di merito non avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza dell’ipotesi di reato contestata o avrebbe dovuto riqualificare i fatti ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. (secondo motivo di ricorso). Valgono, quanto alla seconda censura, le medesime considerazioni sopra svolte: ai fini della consumazione del reato non assumono rilievo né il criterio spaziale né quello temporale; di conseguenza, colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, realizzando lo spossessamento, deve rispondere di furto consumato e non semplicemente tentato anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione (in un precedente pronuncia di questa Corte, risalente, ma tuttora valida, riguardante un caso sovrapponibile a quello in esame, si è condivisibilmente affermato:”Nell'ipotesi di furto in abitazione il nascondere nelle tasche una parte della refurtiva, nella specie alcuni gioielli, integra il reato consumato, e non già tentato. Ed infatti, l'agente, con l'occultamento dei preziosi sulla propria persona, realizza l'impossessamento degli stessi in quanto, celandoli all'altrui vista, li sottrae al controllo diretto ed alla disponibilità dell'avente diritto e li pone di fatto sotto il proprio dominio esclusivo. Nè rileva la circostanza che il soggetto sia stato sorpreso all'interno del luogo ove ha agito e, quindi, non abbia portato fuori gli oggetti, in quanto il recupero di questi avrebbe comunque richiesto l'effettuazione di una perquisizione personale, che sola avrebbe consentito al legittimo proprietario di riacquistarne la disponibilità”, così Sez. 4, n. 1308 del 06/12/1995, dep. 1996, Spataro, Rv. 204056). Coerentemente alle coordinate ermeneutiche enunciate, la Corte di merito ha escluso l’invocata riqualificazione del fatto in termini di tentativo, ponendo in evidenza come l’imputato si fosse pacificamente impossessato dei beni della donna, ritrovati poi dalla Polizia giudiziaria soltanto in occasione della perquisizione personale effettuata in caserma. 5. Le censure proposte, oltre ad essere riproduttive di motivi di doglianza già attentamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, solo nominalmente sono riconducibili a vizi di legittimità, riguardando, nella sostanza, aspetti afferenti alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove raccolte, apprezzamenti che competono al giudice del merito. Ciò risulta evidente nelle pagine del ricorso in cui la difesa, a sostegno delle tesi proposte, insiste nell’evidenziare come [OSCURATO:PERSONA], sebbene in possesso della refurtiva, fosse stato portato via dalla casa della vittima manu militari, venendo posto nella impossibilità di appropriarsi realmente dei beni. La difesa sollecita una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio, invocando una ulteriore disamina degli elementi fattuali, inibita in sede di legittimità, al cospetto di una motivazione aderente alle risultanze processuali rappresentate in motivazione, scevra da evidenti aporie logiche e conforme ai principi stabiliti in questa sede. E’ opportuno ricordare come l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non consenta alla Corte di Cassazione di addivenire ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove, risultando estraneo tale ambito di valutazione al sindacato di legittimità. Invero, la Corte di cassazione non è tenuta a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia sorretta da valide proposizioni logiche e corredata da un apparato argomentativo corretto in punto di diritto. La sentenza impugnata si appalesa, sotto ogni profilo lamentato, congruamente motivata, avendo i giudici di merito esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, fornito esauriente risposta in diritto alle deduzioni difensive, applicato correttamente le regole della logica nella ricostruzione dei fatti. 6. Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]