CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 15037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Trieste.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni delle partiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste ricorre avversola sentenza del Tribunale di Trieste, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 1, giorni 10 diarresto ed euro 1300,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2,lett. b) e 2-sexies, cod. strada.Il giudice ha sostituito la pena detentiva e quella pecuniaria con il lavoro dipubblica utilità per la durata di 90 ore.Il ricorrente assume che non sia stata applicata, in motivazione e neldispositivo, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida, obbligatoria ex lege, invocando l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente a detto punto.2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamenteal rilievo riguardante l’omessa sospensione della patente di guida, con rinvio pernuovo esame al giudice a quo.La difesa dell’imputato ha depositato memoria di replica nella qualeconclude per il rigetto del ricorso.3. Il ricorso, fondato, deve essere accolto nei termini di seguito indicati.E’ opportuno, in via preliminare, evidenziare come l’impugnazione propostainnanzi alla Corte di Cassazione sia ammissibile, non operando in tale ipotesi ildisposto di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; in proposito é sufficienterichiamare la giurisprudenza apicale di legittimità, in base alla quale éammissibile il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di"patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione disanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani,Rv. 279349).Nel merito si osserva: il Tribunale, come rilevato dal ricorrente, inmotivazione e nel dispositivo ha omesso di applicare la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida, esprimendosi in termini pocochiari [nel dispositivo si legge:”Sospende l'efficacia della sanzione amministrativadella sospensione della patente di guida (mesi sei) sino all'esito del LPU”].Dal complesso della motivazione e dal tenore del dispositivo, tuttavia, sievincono elementi per ricostruire la volontà decisoria del giudice, che ha intesoapplicare la sospensione della patente di guida nel minimo edittale di mesi sei edi sospenderne l’efficacia fino all’esito dei lavori di pubblica utilità, siccomeprevisto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.La sanzione amministrativa accessoria omessa può essere applicatadirettamente dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l),cod. proc. pen., consentendo la norma richiamata di adottare i provvedimentinecessari in ogni caso in cui sia superfluo il rinvio della sentenza impugnata, nonessendo richiesti ulteriori accertamenti.4. Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata è annullata senzarinvio limitatamente all'omessa irrogazione della sospensione della patente diguida, sanzione amministrativa accessoria che viene applicata nella misura dimesi sei, la cui efficacia viene sospesa sino all'esito del lavoro di pubblica utilità.Si dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni contenute in sentenza. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazionedella sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria cheapplica nella misura di mesi sei, la cui efficacia è sospesa sino all'esito del lavorodi pubblica utilità. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAROSARIA [OSCURATO:PERSONA]