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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31021/2026

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ello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCESCACERONI che ha concluso per il rigetto;udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato aimotivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], amministratore delcondominio via [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], 18, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso, riportandosi alla memoria e alla nota spese versate in atti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafeindicata, con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessanei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 4 aprile 2025:- ha disposto non doversi procedere per difetto di tempestiva querela per ilreato di cui all'art. 646 cod. pen., ascritto sub capo a);- ha rideterminato in mesi due di reclusione la pena per il reato di cui all’art.388 cod. pen., sub capo b), con conferma delle ulteriori statuizioni;- ha disposto la condanna in favore della parte civile del pagamento dellespese relative al grado.All’imputato sono contestati:- il reato di cui agli artt. 646, 81, 61, comma primo, nn. 7 e 11, cod. pen.(capo a), per essersi appropriato, con abuso della qualità di amministratore,della documentazione amministrativa e contabile relativa alla situazione di cassae al conto economico del condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Roma,rifiutando di consegnarla al nuovo amministratore, così causando il danno, dirilevante gravità, di 309.000,00 euro, oltre interessi;- del reato di cui all’art. 388 cod. pen. di cui al capo b), per avere omesso diottemperare alla ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione civile dell’8 gennaio2020, non provvedendo alla consegna della documentazione di cui al capo cheprecede.3.

In data 14 gennaio 2026, all’esito della udienza trattata con ritocartolare, era stato notificato alle parti il seguente dispositivo: “In riforma dellasentenza del Tribunale di Roma in data 4 aprile 2025, appellata da GarganeseAndrea, dalla parte civile, dal PM presso il tribunale di Roma, dichiara nondoversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato a lui ascritto per difettodi tempestiva querela.

Condanna la parte civile al pagamento delle spese delgrado.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito”.In data 10 marzo 2026 era stato notificato al difensore provvedimento dicorrezione, nel quale si disponeva l’integrazione del predetto dispositivo,mediante l’inserimento, dopo le parole: “per il reato a lui ascritto” dellalocuzione: “sub a)” e, dopo la parola “querela”, della locuzione: “Ridetermina lapena per il reato sub b) in mesi due di reclusione e conferma nel resto”.2.

Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Imbimbo, affidato a tre motivi.2.1.

Con il primo denuncia violazione di legge processuale, per avere laCorte territoriale proceduto alla correzione del dispositivo con provvedimentoadottato senza instaurare il previo contraddittorio con le parti, in violazione delleforme previste dall'articolo 127 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 130, comma3, cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di normeprocessuali, in relazione all'art 130 cod. proc. pen. ovvero abnormità delprovvedimento per avere la Corte d'appello sostituito ad un dispositivo diproscioglimento per l’imputato una statuizione di condanna relativa ad uno deicapi di imputazione.La correzione non ha posto rimedio ad un mero errore materiale ma si ètradotta in una modifica sostanziale, a seguito di ripensamento della decisioneadottata.Il contenuto della motivazione - depositata in uno alla correzione - si èconformato al nuovo dispositivo.2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per motivazioneapparente quanto al dolo del reato di cui all’art. 388 cod. pen.Difetta la prova dell’elemento soggettivo, posto che non è mai stataacquisita la relata di notifica al [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento d'urgenza ex art700 cod. proc. civ. dell’8 gennaio 2020, né vi è prova che il ricorrente abbiaavuto effettiva contezza dell'ordine di consegna della documentazionecondominiale.I testi escussi, Campolongo e Damiano, non hanno offerto sufficientielementi di conoscenza al riguardo.La pronta ottemperanza al sequestro successivamente disposto, conl’esibizione della documentazione condominiale da parte dell’imputato, nonappena richiestone dagli operanti, avvalora la mancanza di conoscenza del dettoprovvedimento del Giudice civile.La data di conoscenza effettiva del provvedimento d'urgenza rileva per lastessa consumazione del reato, che non può coincidere con quella di emissione.3.

Con propria memoria di replica, l’amministratore del condominio di viaOderisi da [OSCURATO:PERSONA] 18, costituito parte civile, ha dedotto:- che la Corte di appello ha solo eliminato la disarmonia, meramentemateriale, tra dispositivo adottato in udienza e motivazione:- che l’imputato non ha esplicitato il proprio interesse ad eccepire l’adozionedel provvedimento correttivo senza fissazione dell’udienza camerale;- che la correzione non evidenzia profili di abnormità, posto che, sul pianostrutturale, esso è atto tipico, espressamente previsto e disciplinato dall'art. 130cod. proc. pen., e la Corte di appello era competente ad adottarlo, mentre, sulpiano funzionale, non ha determinato alcuna stasi processuale, ma ha, anzi,consentito il normale dispiegarsi del giudizio di legittimità;- che la sentenza impugnata ha accertato la persistente inottemperanza delGarganese, desumendone la sussistenza dell'elemento soggettivo dalla condottacomplessiva dell'imputato, con apprezzamento di merito sorretto da motivazionenon illogica né apparente.Da ultimo, la parte civile ha chiesto la condanna al pagamento delle speserelative al doppio grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.2.

Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamenteperché strettamente connessi.L’adozione, in difetto di fissazione dell'udienza camerale e di avviso alleparti, del provvedimento di correzione di errore materiale dà luogo a una nullitàdi ordine generale ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., deducibile con il ricorsoper cassazione nel solo caso in cui il ricorrente alleghi un concreto interesse apartecipare all'udienza (Sez. 4, n. 14399 del 17/03/2026, Frustaci, Rv. 289848 –01; Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01).Nella specie ricorre un tale interesse, posto che, con la decisione adottata“de plano" dalla Corte di merito, l’imputato è stato privato della possibilità diinterloquire in ordine alla adozione di una pronuncia sfavorevole.La procedura di correzione di errore materiale regolata dall’art. 130 cod.proc. pen. è stata adottata per intervenire sul contenuto decisorio dellasentenza.

Ed invero, la decisione proscioglitiva resa al termine dell’udienza èstata modificata, per effetto della correzione, nella condanna, sia pure conriferimento ad uno solo dei reati in addebito.Se ciò sia avvenuto a seguito del ripensamento di una decisionegiuridicamente non corretta o per mero errore di tipo ostativo, intervenuto nellamanifestazione esteriore della decisione, non sembra dirimente: ciò che conta èche, con la correzione, è stata operata una modifica essenziale del dispositivoreso pubblico immediatamente dopo la deliberazione e comunicato alle parti(trattandosi di procedimento cartolare), cosa che lo strumento di cui all’art. 130cod. proc. pen. espressamente non consente.Del resto, che il nucleo decisorio della sentenza sia il dispositivo letto inudienza è principio sedimentato nel sistema.

In applicazione di esso,tradizionalmente si è affermato che il contrasto tra dispositivo e motivazione nondetermina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenzadell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminareeventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzionedell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt.547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177- 01).Così pure si ritiene destinato a prevalere il dispositivo letto in udienzarispetto a quello riportato nella sentenza-documento, che ne costituisce latrascrizione (Sez. 6, n. 47466 del 08/11/2004, Scannapieco, Rv. 230416 - 01),precisandosi che il contrasto fra gli stessi non determina alcuna nullità ed èsanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (v. ad es.Sez. 3, n. 29079 del 11/04/2024, Cuzzolin, Rv. 286636 - 01; Sez. 1, n. 19765del 01/12/2023, dep. 2024, Bandi, Rv. 286398 - 01; Sez. 2, n. 4969 del01/12/2022, dep. 2023, Ortolano, Rv. 284053 - 01; Sez. 6, n. 18372 del28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 - 01).Nel caso di specie, tuttavia, la difformità non è sanabile in quanto la Corteha compiuto l’operazione logicamente inversa, avendo adeguato ex post ildispositivo alla motivazione; motivazione che è distonica rispetto alla decisioneadottata nella immediatezza in quanto sostituisce ad un proscioglimento perdifetto di tempestiva querela, senza ulteriori specificazioni per i due capi disentenza, una conferma della condanna irrogata in primo grado, a penarideterminata, per il solo reato di cui all’art. 388 cod. pen.3.

Tanto premesso, è fondato, e con valore assorbente, il terzo motivo.La motivazione, in ordine all’elemento psicologico del reato, è del tuttomancante.A fronte delle deduzioni svolte dalla difesa sulla mancanza di prova dellaconoscenza del provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. - la cuielusione è oggetto di addebito ai sensi dell’art. 388 cod. pen. - la Corte di appelloha ritenuto integrato il reato per il fatto che è stato necessario procedere asequestro per ottenere dall’imputato la restituzione al condominio delladocumentazione di sua pertinenza.In realtà, sul piano logico, il ricorso al sequestro dimostra l’indebitaritenzione della documentazione, non anche la consapevolezza della mancataottemperanza al predetto provvedimento.Il verbale assembleare del 13 novembre 2019, con cui il nuovoamministratore informava i condomini del reclamo proposto ex art. 699-terdecies cod. proc. civ. è comunque inconferente ai fini della dimostrazione delcontegno elusivo, perché anteriore al provvedimento del giudice civile conclusivodi quella vertenza.4.

Si impone, in conseguenza di quanto procede, l’annullamento dellasentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Romaper nuova valutazione.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di RomaCosì è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCESCACERONI che ha concluso per il rigetto;udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato aimotivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], amministratore delcondominio via [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], 18, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso, riportandosi alla memoria e alla nota spese versate in atti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafeindicata, con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessanei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 4 aprile 2025:- ha disposto non doversi procedere per difetto di tempestiva querela per ilreato di cui all'art. 646 cod. pen., ascritto sub capo a);- ha rideterminato in mesi due di reclusione la pena per il reato di cui all’art.388 cod. pen., sub capo b), con conferma delle ulteriori statuizioni;- ha disposto la condanna in favore della parte civile del pagamento dellespese relative al grado.All’imputato sono contestati:- il reato di cui agli artt. 646, 81, 61, comma primo, nn. 7 e 11, cod. pen.(capo a), per essersi appropriato, con abuso della qualità di amministratore,della documentazione amministrativa e contabile relativa alla situazione di cassae al conto economico del condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Roma,rifiutando di consegnarla al nuovo amministratore, così causando il danno, dirilevante gravità, di 309.000,00 euro, oltre interessi;- del reato di cui all’art. 388 cod. pen. di cui al capo b), per avere omesso diottemperare alla ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione civile dell’8 gennaio2020, non provvedendo alla consegna della documentazione di cui al capo cheprecede.3. In data 14 gennaio 2026, all’esito della udienza trattata con ritocartolare, era stato notificato alle parti il seguente dispositivo: “In riforma dellasentenza del Tribunale di Roma in data 4 aprile 2025, appellata da GarganeseAndrea, dalla parte civile, dal PM presso il tribunale di Roma, dichiara nondoversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato a lui ascritto per difettodi tempestiva querela. Condanna la parte civile al pagamento delle spese delgrado. Fissa in giorni 60 il termine per il deposito”.In data 10 marzo 2026 era stato notificato al difensore provvedimento dicorrezione, nel quale si disponeva l’integrazione del predetto dispositivo,mediante l’inserimento, dopo le parole: “per il reato a lui ascritto” dellalocuzione: “sub a)” e, dopo la parola “querela”, della locuzione: “Ridetermina lapena per il reato sub b) in mesi due di reclusione e conferma nel resto”.2. Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Imbimbo, affidato a tre motivi.2.1. Con il primo denuncia violazione di legge processuale, per avere laCorte territoriale proceduto alla correzione del dispositivo con provvedimentoadottato senza instaurare il previo contraddittorio con le parti, in violazione delleforme previste dall'articolo 127 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 130, comma3, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di normeprocessuali, in relazione all'art 130 cod. proc. pen. ovvero abnormità delprovvedimento per avere la Corte d'appello sostituito ad un dispositivo diproscioglimento per l’imputato una statuizione di condanna relativa ad uno deicapi di imputazione.La correzione non ha posto rimedio ad un mero errore materiale ma si ètradotta in una modifica sostanziale, a seguito di ripensamento della decisioneadottata.Il contenuto della motivazione - depositata in uno alla correzione - si èconformato al nuovo dispositivo.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per motivazioneapparente quanto al dolo del reato di cui all’art. 388 cod. pen.Difetta la prova dell’elemento soggettivo, posto che non è mai stataacquisita la relata di notifica al [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento d'urgenza ex art700 cod. proc. civ. dell’8 gennaio 2020, né vi è prova che il ricorrente abbiaavuto effettiva contezza dell'ordine di consegna della documentazionecondominiale.I testi escussi, Campolongo e Damiano, non hanno offerto sufficientielementi di conoscenza al riguardo.La pronta ottemperanza al sequestro successivamente disposto, conl’esibizione della documentazione condominiale da parte dell’imputato, nonappena richiestone dagli operanti, avvalora la mancanza di conoscenza del dettoprovvedimento del Giudice civile.La data di conoscenza effettiva del provvedimento d'urgenza rileva per lastessa consumazione del reato, che non può coincidere con quella di emissione.3. Con propria memoria di replica, l’amministratore del condominio di viaOderisi da [OSCURATO:PERSONA] 18, costituito parte civile, ha dedotto:- che la Corte di appello ha solo eliminato la disarmonia, meramentemateriale, tra dispositivo adottato in udienza e motivazione:- che l’imputato non ha esplicitato il proprio interesse ad eccepire l’adozionedel provvedimento correttivo senza fissazione dell’udienza camerale;- che la correzione non evidenzia profili di abnormità, posto che, sul pianostrutturale, esso è atto tipico, espressamente previsto e disciplinato dall'art. 130cod. proc. pen., e la Corte di appello era competente ad adottarlo, mentre, sulpiano funzionale, non ha determinato alcuna stasi processuale, ma ha, anzi,consentito il normale dispiegarsi del giudizio di legittimità;- che la sentenza impugnata ha accertato la persistente inottemperanza delGarganese, desumendone la sussistenza dell'elemento soggettivo dalla condottacomplessiva dell'imputato, con apprezzamento di merito sorretto da motivazionenon illogica né apparente.Da ultimo, la parte civile ha chiesto la condanna al pagamento delle speserelative al doppio grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.2. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamenteperché strettamente connessi.L’adozione, in difetto di fissazione dell'udienza camerale e di avviso alleparti, del provvedimento di correzione di errore materiale dà luogo a una nullitàdi ordine generale ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., deducibile con il ricorsoper cassazione nel solo caso in cui il ricorrente alleghi un concreto interesse apartecipare all'udienza (Sez. 4, n. 14399 del 17/03/2026, Frustaci, Rv. 289848 –01; Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01).Nella specie ricorre un tale interesse, posto che, con la decisione adottata“de plano" dalla Corte di merito, l’imputato è stato privato della possibilità diinterloquire in ordine alla adozione di una pronuncia sfavorevole.La procedura di correzione di errore materiale regolata dall’art. 130 cod.proc. pen. è stata adottata per intervenire sul contenuto decisorio dellasentenza. Ed invero, la decisione proscioglitiva resa al termine dell’udienza èstata modificata, per effetto della correzione, nella condanna, sia pure conriferimento ad uno solo dei reati in addebito.Se ciò sia avvenuto a seguito del ripensamento di una decisionegiuridicamente non corretta o per mero errore di tipo ostativo, intervenuto nellamanifestazione esteriore della decisione, non sembra dirimente: ciò che conta èche, con la correzione, è stata operata una modifica essenziale del dispositivoreso pubblico immediatamente dopo la deliberazione e comunicato alle parti(trattandosi di procedimento cartolare), cosa che lo strumento di cui all’art. 130cod. proc. pen. espressamente non consente.Del resto, che il nucleo decisorio della sentenza sia il dispositivo letto inudienza è principio sedimentato nel sistema. In applicazione di esso,tradizionalmente si è affermato che il contrasto tra dispositivo e motivazione nondetermina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenzadell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminareeventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzionedell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt.547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177- 01).Così pure si ritiene destinato a prevalere il dispositivo letto in udienzarispetto a quello riportato nella sentenza-documento, che ne costituisce latrascrizione (Sez. 6, n. 47466 del 08/11/2004, Scannapieco, Rv. 230416 - 01),precisandosi che il contrasto fra gli stessi non determina alcuna nullità ed èsanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (v. ad es.Sez. 3, n. 29079 del 11/04/2024, Cuzzolin, Rv. 286636 - 01; Sez. 1, n. 19765del 01/12/2023, dep. 2024, Bandi, Rv. 286398 - 01; Sez. 2, n. 4969 del01/12/2022, dep. 2023, Ortolano, Rv. 284053 - 01; Sez. 6, n. 18372 del28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 - 01).Nel caso di specie, tuttavia, la difformità non è sanabile in quanto la Corteha compiuto l’operazione logicamente inversa, avendo adeguato ex post ildispositivo alla motivazione; motivazione che è distonica rispetto alla decisioneadottata nella immediatezza in quanto sostituisce ad un proscioglimento perdifetto di tempestiva querela, senza ulteriori specificazioni per i due capi disentenza, una conferma della condanna irrogata in primo grado, a penarideterminata, per il solo reato di cui all’art. 388 cod. pen.3. Tanto premesso, è fondato, e con valore assorbente, il terzo motivo.La motivazione, in ordine all’elemento psicologico del reato, è del tuttomancante.A fronte delle deduzioni svolte dalla difesa sulla mancanza di prova dellaconoscenza del provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. - la cuielusione è oggetto di addebito ai sensi dell’art. 388 cod. pen. - la Corte di appelloha ritenuto integrato il reato per il fatto che è stato necessario procedere asequestro per ottenere dall’imputato la restituzione al condominio delladocumentazione di sua pertinenza.In realtà, sul piano logico, il ricorso al sequestro dimostra l’indebitaritenzione della documentazione, non anche la consapevolezza della mancataottemperanza al predetto provvedimento.Il verbale assembleare del 13 novembre 2019, con cui il nuovoamministratore informava i condomini del reclamo proposto ex art. 699-terdecies cod. proc. civ. è comunque inconferente ai fini della dimostrazione delcontegno elusivo, perché anteriore al provvedimento del giudice civile conclusivodi quella vertenza.4. Si impone, in conseguenza di quanto procede, l’annullamento dellasentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Romaper nuova valutazione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di RomaCosì è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31021/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris