CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10324/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27459/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 198/2021 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 27/04/2021 R.G.N. 374/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio Oggetto: art. 15 octies d.lgs. n.502 del 1992 – Rapporti veterinari con convenzione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 27/12/2011, il signor [OSCURATO:PERSONA] di aver stipulato in data 25 ottobre 2002 –previo superamento della selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico, bandita dall'A.S.P. di Messina – un contratto “di diritto privato”, in qualità di medico veterinario, per l’espletamento del progetto denominato "Sistema di Sorveglianza della BSE, di profilassi della Blue tongue e di eradicazione della BR, TBC e LEB" (delibera n. 4135 del 27/7/2002). Precisava di avere svolto i controlli sanitari previsti dalla normativa di settore con un carico orario contrattualmente previsto di almeno 24 ore settimanali. Detto incarico veniva rinnovato con delibera del gennaio 2004 seguita dalla sottoscrizione di nuovo contratto. Con delibera n. 367del 2/2/2005 l’Asl introduceva un nuovo schema contrattuale denominato “contratto di prestazioni libero professionali per l’espletamento del progetto specifico”: “Sistemi di reti di sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e infestive degli animali domestici, della tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale in tutta la filiera”,rinnovando, pertanto , l’incarico libero professionale al ricorrente. Anche se l’orario di lavoro era contrattualmente sempre quello delle 24 ore, il ricorrente riferiva che l’attività da lui svolta era significativamente più estesa,di circa 30 ore settimanali distribuite tra quattro-cinque giorni. 2. Rilevava che in data 23 \ 3 \ 2005 era intervenuto l’[OSCURATO:PERSONA] (A.C.N.) che all’art 13 estendeva il proprio campo di applicazione “ai medici veterinari a rapporto convenzionale con le [OSCURATO:PERSONA] per l’espletamento di attività Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio istituzionali”, pure prevedendo con la norma transitoria n. 4 l’adozione delle clausole normative ed economiche del presente Accordo ai rapporti convenzionali a tempo determinato, in corso alla data di pubblicazione del presente accordo e non conformi a quanto disposto dall'art. 2 nonies della legge 26/05/2004 n. 138-Tuttavia, l’Azienda non aveva apportato alcuna modifica al proprio trattamento e,anche alla scadenza fissata al 31/12/2005,l’incarico era stato rinnovato al 2006, e,quindi, prorogato per gl i anni 2007 , 2008 e 2009, mantenendo lo stesso trattamento economico e giuridico. 3. Solo nel febbraio del 2010 - in attuazione del decreto assessoriale del 18/9/2009 –l’Asp trasformava il contratto di diritto privato, di cui il ricorrente era titolare , in incarico a tempo indeterminato ai sensi dell’art 23 dell’A . C . N . , c on decorrenza 1/1/2010. 4. Pertanto, chiedeva il riconoscimento per il periodo 2004/2010 del trattamento spettante ai medici veterinari convenzionati, nella misura prevista dall’ACN23 marzo 2005 da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. 5. Il Tribunale di Messina rigettava le domande rilevando la legittimità dei contratti intercorsi fra le parti, in virtù dell’espressa previsione normativa di cui all’art. 15 septies, comma 5 bis, D.Lgs. n. 502/1992, secondo cui “Per specifici progetti, finalizzati ad assicurare l’attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato….” Ciò posto il Tribunale non ravvisava alcuna illegittimità nell’azione dell’ASP Messina che “ha esercitato la sua discrezionalità nell’avvalersi di professionalità esterne, mediante l’utilizzo di contratti di diritto provato a tempo Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio determinato”. Ad avviso del giudice di prime cure, il signor Fiocco veniva assunto per l’attuazione dei c.d. progetti finalizzati la cui natura contingente delle finalità non consente di far discendere l’equiparabilità dei medici convenzionati con quelli facenti parte stabile della pianta organica interna all’azienda. 6. La corte di appello riformava la sentenza del Tribunale rilevando,in primo luogo, che i contratti risultavano stipulati non già ai sensi dell’art. 15 septies, ma ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 502/92, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 299/99,nonché ai sensi dell’art. 7 comma 6, del D.Lgs. n. 165/01. Il suddetto art. 15-octies così recita: “Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unitàsanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse dicui all'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolodi abilitazione professionale , nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista”. La richiamata disposizione va letta in correlazione con quanto previsto dalla seconda disposizione indicata –art 7 comma 6 -la cui formulazione, vigente ai tempi della stipula dei primi contratti, è la seguente “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazionipubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compensodella collaborazione”. Ciò posto, la corte distrettuale rilevava che i contratti a tempo Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio determinato erano stati stipulati per l’assolvimento di un servizio strettamente connesso all’attività ordinaria dell’amministrazione stessa, nel senso che esso corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento alla amministrazione conferente, riguardando una parte delle competenze specifiche del Dipartimento di Prevenzione veterinario che ha fra i propri precipui fini quello di innalzare i livelli sanitari di sicurezza delle popolazioni animali, con la riduzione dell’incidenza delle infezioni zoonosiche e di quella maggiore rilevanza zoosanitaria e con l’eradicazione degli allevamenti ovi-caprini della brucellosi e dagli allevamenti bovini della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica. Ciò posto, la corte distrettuale riconduceva il rapporto di lavoro nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative affermando la sua assimilazione anche ai fini economici ai rapporti convenzionati ai sensi dell’art. 2 nonies Legge 138/2004, nonché della norma transitoria n. 4 ACN 2005 ricorrendo congiuntamente i requisiti della continuità, della coordinazione e della natura prevalentemente personale delle prestazioni. La sentenza veniva impugnata da ASP Messina , con ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui il signor Fiocco resistecon controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente, il qualesostiene il difetto di specificità della procura rilasciata su foglio separatoperché priva di riferimenti al ricorso stesso e dell’indicazione dell’attività che avrebbe dovuto essere realizzata. Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio L’eccezione è infondata. Ed invero, detta procura contiene un espresso e chiaro riferimento alla sentenza da impugnare e alla controparte, rispettando, quindi, il requisito della specialità richiesto dal codice di rito. La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che, in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto apena di inammissibilità dall’art. 365 cod. proc. civ., è integrato,indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (c.d. collocazione topografica), realizzata dall’avvocato ex art. 83, comma 3, cod. proc. civ., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l’atto cui si riferisce e, quindi, anche se tale procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o algiudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità ed il suo conferimento non sia antecedente allapubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso (Cass., Sez. L, n. 8334 del 27 marzo 2024). 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 octies, d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 7, d.lgs. n.165/2001 e dell’art. 61, d.lgs. n. 276/2001 (in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente sovrapposto la nozione di attività ordinaria impiegata dal legislatore con riguardo ai contratti conclusi ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 a quella di “finalità istituzionali dell’Amministrazione”. Inoltre, contesta che il giudice di appello avrebbe male applicato lalegge nella parte della sentenza ove aveva esteso Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio “le coordinate” delcontratto di lavoro a progetto ex d.lgs. n. 276 del 2003 al contrattoprivato previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992, in quanto il d.lgs. del 1992avrebbe posto come unico limite all’assunzione di liberi professionisti con contratti di lavoro privati da parte della P.A. il divieto di assumeremedici per svolgere attività ordinaria integralmente sganciata dalla realizzazione di un progetto specifico messo in campo dalla medesimaP.A. Ad avviso della ricorrente la Corte d’appello di Messina non avrebbe potuto richiamare il d.lgs. n. 276 del 2003 e, comunque, non avrebbe potuto reputare illegittimi due contratti stipulati con il controricorrenteperché sussumibili nei compiti ordinari/istituzionali della P.A.. La normativa, infatti, avrebbe permesso di concludere i contratti in esame con riferimento alle situazioni nelle quali veniva in questione un ambito la cui copertura non poteva essere garantita dalla P.A. con le figure professionali al suo interno. D’altronde, la giurisprudenza avrebbe interpretato il d.lgs. n. 276del 2003 nel senso che esso non richiedeva che il progetto specificoinerisse a un’attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto aquella ordinaria e complessiva dell’impresa, ma solo che questa fosse riconducibile a uno o più progetti specifici o fasi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dalcollaboratore. 3. La doglianza è inammissibile. Si premette che il controricorrente aveva stipulato il 25 ottobre2002 con l’ASP Messina un contratto di diritto privato a tempo determinato aisensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, in qualità di medico veterinario, per l’espletamento del progetto denominato “Sistema di Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio sorveglianza della BSE, di profilassi della [OSCURATO:PERSONA] e di eradicazionedella BR, TBC e LEB”. Tale contratto era stato prorogato sino al 2004. A seguitodi delibera n. 367 del 2/2/2005 , il lavoratore aveva concluso un ulteriore contrattoa termine per l’assolvimento di un altro progetto finalizzato intitolato “Sistema di reti di sorveglianza epidemiologicadelle malattie infettive e infestive degli animali domestici, della tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale in tutta la filiera edell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”, prorogato più volte fino al 31 dicembre 2009. Infine, nel 2010 tale rapporto era stato stabilizzato per mezzo di un contratto a tempo indeterminato in regime convenzionato. Come risulta dalla sentenza impugnata, il controricorrente, introducendo il giudizio di primo grado, aveva chiesto, per quanto interessa la trattazione del presente motivo, il “riconoscimento dellanatura parasubordinata dei contratti a tempo determinato stipulati,senza soluzione di continuità, a decorrere dal 25 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2009 (essendo stato successivamente stabilizzato mediante trasformazione dei contratti in contratto ambulatoriale a tempo indeterminato), con l’ASP, per lo svolgimento di attività libero professionale di collaborazione a progetto quale veterinario convenzionato”, affermando che, almeno per il periodo dal 2004 al2010, vi sarebbe stato, da parte dell’ASP Messina, un “uso illegittimo delle forme contrattuali”, “in quanto non conformi alle previsioni di cuiall’art. 15 octies del d.lgs. n. 502/92 ed all’art. 36 comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001”. L’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, nel testo che qui Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio rileva,dispone che: «Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34-bis, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso, didiploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista». Si tratta di disposizione che è comunemente letta alla luce dell’art.7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. In base al menzionato art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, neltesto in vigore sino all’11 agosto 2006, «Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione». Dal 12 agosto 2006 sino al 31 dicembre 2007, il citato art. 7, comma 6, ha previsto, invece, che, «Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivie progetti specifici e determinati; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suointerno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamentequalificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione». Nel periodo successivo e fino alla stabilizzazione del controricorrente, avvenuta nel 2010, il disposto dell’art. 7, comma 6,del d.lgs. n. 165 del 2001 non ha subito modifiche che possano rilevarenella presente sede. Dalla normativa riportata si evince che i contratti dei quali si tratta devono avere degli oggetti ben specifici e possono essere stipulati solo per esigenze cui la P.A. non può fare fronte con personale in servizio. La loro durata deve essere limitata e gli esperti interessati devonoessere dotati di competenze elevate. La logica del sistema è di consentire alle Amministrazioni di procurarsi dei medici qualificati con dei contratti a termine per affrontare specifiche problematiche non ordinarie che non possono essere subite risolte con i mezzi attualmente a disposizione. Ciò chiarisce come l’ASP Messina erri nell’affermare che i contratti di cui all’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 avrebbero potuto essere liberamente stipulati purché ricollegati a un progetto. Questo è solo uno dei requisiti imposti dalla normativa, ma non possono essere assenti anche gli altri, come il collegamento con le finalità istituzionali della P.A., la particolare qualificazione degli assuntie la temporaneità degli incarichi, da ricollegare alla straordinarietà econtingenza della situazione che doveva essere affrontata e che nonconsentiva Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio di adeguare immediatamente le dotazioni dell’Amministrazione con personale a tempo indeterminato o convenzionato. Infatti, la Corte territoriale ha accolto correttamente l’appello dando rilievo alla circostanza che l’ASP Messina aveva utilizzato le formecontrattuali in esame per “colmare carenze strutturali della dotazione interna” e, quindi, “non per una ragione legata ad un’esigenzacontingente”. Dalla lettura della motivazione si ricava, poi, che la Corte d’appello di Messina non ha assolutamente sovrapposto la nozione di attività ordinaria impiegata dal legislatore con riguardo ai contratti conclusi ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 a quella di “finalità istituzionali dell’Amministrazione” e non ha esteso “le coordinate” del contratto di lavoro a progetto ex d.lgs. n. 276 del 2003 al contrattoprivato previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992, essendosi limitata piùsemplicemente a menzionare, a titolo di esempio, la giurisprudenza in tema di contratti a progetto formatasi nella vigenza del d.lgs. n. 276del 2003 che, nella specie, non è stata, però, direttamente applicata. In definitiva, parte ricorrente si confonde nel sostenere che la semplice esistenza di un progetto renderebbe legittimi i contratticonclusi ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, aprescindere dalla natura contingente e transitoria della problematica daaffrontare quando, al contrario, è la non ordinarietà di tale problematica che può giustificare la predisposizione di un progetto e la stipula dei contratti de quibus. La giurisprudenza si è già espressa sostanzialmente in questo senso, nella misura in cui ha affermato (Cass., Sez. L, n. 37752 del 23 dicembre 2022) che, in tema di dirigenza Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio medica, la facoltà di rinnovodei contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, ratione temporis applicabile - interpretato alla luce della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato, nel rispettodelle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi - , può essere esercitata a condizione che persistano le esigenze temporanee, specificamente accertate. La Corte territoriale ha, quindi, valutato le risultanze di causa alla luce della normativa menzionata, compiendo un accertamento dimerito, non sindacabile nella presente sede, in esito al quale haritenuto che non vi fossero i requisiti dalla natura contingente e transitoria della problematica che soli avrebbero potuto, come primaesposto, giustificare la stipula dei contratti oggetto di lite. Ne deriva l’inammissibilità della censura. 4. Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione. Preliminarmente, questo Collegio tiene a precisare che l’ASP Messina ha fondato il proprio ricorso sull’affermazione della naturaautonoma ex art. 2222 cod. civ. del rapporto di lavoro con il controricorrente, limitandosi a contestarne l’assimilazione, avvenutanella sentenza impugnata, a quello con i medici convenzionati, che la giurisprudenza configura come un rapporto privatistico di lavoro autonomo libero - professionale con i connotati della c.d. parasubordinazione (Cass., Sez. L, n. 31502 del 5 dicembre 2018). Non ne ha, invece, sostenuto, in alcun modo, il carattere subordinato che, dunque, non viene in esame nella presente controversia. Ciò posto, si evidenzia che la seconda contestazione è Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio inammissibilequanto alla ritenuta violazione dell’art. 409 cod. proc. civ., dell’art.2222 cod. civ. e al riferimento all’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992; peril resto, essa è fondata. Più precisamente, è inammissibile ove contesta l’accertamento infatto, operato dalla Corte d’appello, che “la forma contrattualeprescelta, rappresentata da un incarico di tipo libero-professionale, non appare neppure conforme alla sostanza del rapporto di fatto venutosi a determinare fra le parti”, ma, piuttosto, “ad una maggiore affinità delloschema contrattuale con la tipologia della collaborazione coordinata e continuativa”, con la conseguenza che si dovevano “qualificare irapporti in oggetto quali parasubordinati”. L’esistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato presuppone che sussistano i requisiti di continuazione, coordinazione e svolgimento di un’attività prevalentemente personale, senza che possa assumere rilievo assorbente il nomen iuris utilizzato (Cass., Sez. L, n. 9783 del 26maggio 2020). Nella specie, la Corte territoriale ha verificato non solo l’esistenza di un potere conformativo datoriale, ma anche quella di un orario di lavoro, comprensivo di attività sia esterna sia d’ufficio, di molto superiore al minimo stabilito contrattualmente, con le ore assegnate non correttamente rapportate al tipo di obiettivo individuato. Lo stesso compenso era corrisposto in misura fissa per 24 ore a settimana, con variazioni in aumento per gli accessi in aziende zootecniche di aree montane o marine, mentre il lavoratore aveva deilimiti alle possibilità di assenza durante l’anno ed era sottoposto a valutazioni semestrali e a una verifica bimestrale ai fini della liquidazione del corrispettivo, con facoltà per l’azienda di variare in qualsiasi momento i Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio termini contrattuali, la programmazione, i carichi delle prestazioni e le procedura assegnate e con assenza di un vero potere disciplinare. La Corte d’appello di Messina ha, poi, dato grande rilievo alla circostanza che la medesima ASP Messina aveva nominato i medicicome il controricorrente come “convenzionati” e al fatto che, nell’arcodi otto anni, la P.A. si era avvalsa in maniera massiccia di un numero di dirigenti veterinari “secondo un’entità numerica pressocchécorrispondente al numero dei dirigenti veterinari presenti in dotazioneorganica”. In presenza di questo complessivo accertamento di fatto, deve ritenersi l’inammissibilità della contestazione di parte ricorrente, nellamisura nella quale è finalizzata a rimettere in discussione dellevalutazioni di merito. Il secondo motivo è, invece, fondato, nella parte in cui critica l’avvenuta riconduzione del rapporto de quo all’A.C.N. medici veterinaridel 2005, soprattutto agli artt. 13 e 21 dello stesso. Allo stesso modo, va accolta pure la terza censura, che richiama più specificamente il problema dell’interpretazione della norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. medici veterinari del 2005. A questa conclusione il Collegio giunge dall’esame, innanzitutto,della citata norma transitoria n. 4, che recita: «1. I rapporti convenzionali a tempo determinato instaurati per losvolgimento di attività specialistica ambulatoriale o delle altre areeprofessionali, in corso alla data di pubblicazione del presente Accordo,devono essere conformi a quanto disposto dall’art. 2-nonies della Legge[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.138. 2. I rapporti convenzionali non conformi adottano, dalla data di pubblicazione del presente Accordo e fino alla loro scadenza, le clausolenormative ed economiche del presente Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio Accordo. 3. Qualora continuino a sussistere le relative necessità assistenziali,le ore di incarico sono assegnate ai sensi dell’art. 23 del presenteAccordo». Detta norma, come si evince dalla sua lettera, concerne i rapporti convenzionali a tempo determinato nati dichiaratamente come tali e incorso alla data di pubblicazione dell’A.C.N.; la sua utilità consiste nel fatto che, in questo modo, siffatti rapporti devono essere adeguati all’A.C.N. medesimo, qualora contengano prescrizioni deteriori per il lavoratore. Non è pensata, invece, per i contratti conclusi per realizzare dei“progetti finalizzati” ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, trattandosi di ipotesi distinte, nonostante i relativi rapporti sottostanti siano considerati, in fatto, come convenzionati. Si riferisce, infatti, a una differente e specifica tipologia di rapporto, formalizzata per iscritto seguendo un’apposita procedura. Del resto, pure altre disposizioni dell’A.C.N. del 2005 presuppongono chiaramente l’esistenza di convenzioni formalizzate,come, ad esempio, l’art. 13, intitolato “Campo di Applicazione”, per il quale «Il presente [OSCURATO:PERSONA] regola, ai sensi dell’art.8, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato il rapporto dilavoro autonomo convenzionato che si instaura tra le [OSCURATO:PERSONA] (…)» e le categorie di medici e professionisti ivi indicate, tra le qualinella versione integrata del 2006 sono espressamente compresi i medici veterinari a Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio rapporto convenzionale con le aziende USL, masempre sulla base degli indicati presupposti e, in primis, della esistenza di convenzioni formalizzate. Né potrebbe essere diversamente, in quanto si discute di convenzionamento di medici per i quali, in termini generali, la disciplinaè contenuta nell’art. 48 della legge n. 833 del 1978, prevede la necessaria conformazione dei contratti di collaborazione individuali a quelli collettivi nazionali e stabilisce espressamente, al comma 3, n. 2,che l’accesso alla convenzione possa avvenire solo nel rispetto delle modalità stabilite dall’A.C.N., vietando delle discipline difformi. Indubbiamente, la Corte territoriale ha riqualificato, come parasubordinato, il rapporto intercorso con il controricorrente, accertando che, in realtà, egli aveva instaurato una collaborazione coordinata e continuativa con l’ASP Messina, non riconducibile però al modello regolato dall’art. 15 octies del d.lgs. n. 520 del 1992. Ciò, quindi, non può comportare l’applicazione diretta dell’A.C.N. del 2005 e, soprattutto, il riconoscimento delle somme richieste dal controricorrente a titolo di retribuzione aggiuntiva. Infatti, la P.A. è tenuta a corrispondere esclusivamente i corrispettivi risultanti da un contratto debitamente formalizzatoseguendo una procedura regolamentata e, nella specie, l’unico contratto con tale caratteristica era quello stipulato ex art. 15 octies deld.lgs. n. 520 del 1992. Di certo, invece, non può, in presenza di irregolarità concernenti laforma contrattuale prescelta, dovere rispettare un accordo nazionalepredisposto per una differente tipologia di rapporto, a prescindere dalle modalità con le quali la relazione con il lavoratore si è atteggiata inconcreto. Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio A un esito non dissimile è giunta la giurisprudenza con l’ordinanzadi questa sezione n. 30703 del 29 novembre 2024 (non massimata), che ha ritenuto come, in situazioni del genere, i rapporti con la P.A. nonpossano seguire una logica sostanziale, ma solo formale. Essa ha così affermato che: la stipula della convenzione ex art. 48 della legge n. 833 del 1978 richiede il rispetto di un apposito procedimento e il possesso deideterminati requisiti; la P.A. non può concludere accordi se non in forma scritta; solo qualora tali elementi ricorrano tutti può trovare applicazione ildisposto dell’art. 48 della citata legge n. 833 del 1978. In particolare, ha enunciato il principio di diritto per il quale “Il medico non convenzionato con il SSN che abbia eseguito prestazioniattinenti all’erogazione dell’assistenza sanitaria di competenzacomunale rientrante nell’ambito delle funzioni in precedenza attribuiteall’ONMI non ha diritto alla retribuzione prevista per gli ex dipendentiONMI dalla legge n. 698 del 1975 e, in generale, a quella riconosciuta dagli accordi collettivi nazionali conclusi ai sensi dell’art. 48 della leggen. 833 del 1978 per garantire l’uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale”. Ne deriva che un’interpretazione della citata norma transitoria n. 4come quella accolta dalla Corte territoriale esporrebbe la disposizione auna dichiarazione di invalidità, non potendo un accordo collettivonazionale imporre alla P.A. di corrispondere il trattamento economicoda esso previsto a soggetti che non ne rispettino i presupposti formalidi applicazione, ossia, nella specie, la presenza di una specificaconvenzione, quantomeno in presenza di un diverso titolo contrattuale scritto che disciplini la vicenda perché adottato all’esito di un differente Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio iter procedimentale. D’altronde, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, non vi è, (oltre che all’interno) al di fuori dell’A.C.N., alcuna normativa che garantisca a medici non convenzionati con il SSN lo stessotrattamento economico di quelli convenzionati. Al riguardo, occorre partire dalla premessa che il contratto oggetto di causa si caratterizza, come affermato espressamente dalla Corte d’appello di Messina, per “l’illegittimità delle forme contrattuali utilizzate dall’[OSCURATO:PERSONA] per il conferimento degli incarichi”. La conseguenze, nel nostro caso, non possono essere, peraltro, né il riconoscimento di maggiori somme a titolo retributivosulla base della configurazione del rapporto come convenzionale né la conversione del rapporto in un rapporto subordinato a tempo indeterminato. Come chiaritodalla giurisprudenza di questa Corte in ipotesi di stipulazione di uncontratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al difuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempoindeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all’art. 2126 cod. civ., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ri costruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 4360 del 13 febbraio 2023; Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell’8 febbraio 2017). Questo ragionamento è fondamentalmente stato seguito, in unavicenda certo differente da quella in esame, atteso che concerneva l’illegittimità di contratti di somministrazione e Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio non interessava incarichiex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 o rapporti convenzionati, daCass., Sez. L, n. 14127 del 21 maggio 2024, la quale ha chiarito che, inipotesi di rapporti di somministrazione di lavoro illegittimi, i lavoratori somministrati che hanno partecipato a specifici progetti realizzati dall’utilizzatore hanno diritto agli ulteriori emolumenti premiali aggiuntivi della retribuzione a tal fine previsti, a parità di mansioni e di raggiungimento degli obiettivi, per il personale dipendente dell’utilizzatore dalla contrattazione collettiva di riferimento, sebbene non in applicazione di quest’ultima ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 4, d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente, ma, stante l’abusività del ricorso alla somministrazione, in forza della norma di chiusura di cuiall’art. 2126 cod. civ., operativa anche nel pubblico impiegocontrattualizzato. Nella presente controversia, al contrario, non può farsi ricorso all’art. 2126 cod. civ., per le ragioni esposte e, soprattutto, in quanto nessuna delle parti ha ritualmente prospettato, in questa sede dilegittimità, la natura subordinata del rapporto de quo, dopo che ilgiudice di secondo grado ne ha affermato il carattere parasubordinato. Alla stessa maniera, non può essere applicato l’indirizzo giurisprudenziale per il quale, qualora vi sia l’accertamento di unrapporto di lavoro in fatto subordinato (situazione che, qui, nonricorre), così come per i rapporti non tutelati da contratto collettivo (quando il datore di lavoro è, diversamente dalla presente vicenda,privato), si può utilizzare, per quantificare l’adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., quale parametro di raffronto, laretribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell’attività svolta dal datore di lavoro ovvero,in mancanza, Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il c.d. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di nonrilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all’autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità (Cass., Sez. L, n. 27711 del 2 ottobre 2023; Cass., Sez. L, n. 944 del 20 gennaio 2021). Infatti, nel caso di un rapporto ricondotto allo schema del lavoroautonomo (come quello de quo) non è applicabile l’art.36 Cost. (Cass.,Sez. L, n. 19308 del 29 settembre 2015). Neppure può porsi un problema di ricorso agli artt. 2225 e 2233 cod. civ., che prevedono indubbiamente un potere del giudice dideterminare il compenso del prestatore d’opera, ma solo ove questonon sia stato pattuito (come, al contrario, è avvenuto nella specie). Risulta chiaro, quindi, che, nei rapporti con le [OSCURATO:PERSONA], all’utilizzo non rispettoso della legge di forme contrattuali regolamentate non può conseguire l’utilizzo, al fine di riconoscere al lavoratore maggiori somme a titolo di retribuzione, di contratti collettivi o accordi nazionali che disciplinino altre tipologienegoziali. D’altronde, la decisione della Corte territoriale ha provocato la singolare conseguenza che il controricorrente ha percepito unaretribuzione per prestazioni ulteriori rispetto a quelle del contrattostipulato senza, peraltro, averne dovuto dimostrare l’esecuzioneeffettiva. La giurisprudenza, con riguardo ai dipendenti pubblici, ha affermato, però, che il lavoratore pubblico che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio svolgimento di compiti ulterioririspetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell’art. 52del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all’art. 36 Cost., nonché l’aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, conriferimento all’orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerositàdella stessa (Cass., Sez. L, n. 3816 del 15 febbraio 2021; Cass.,Sez. 6-L, n. 16094 del 2 agosto 2016). Non si vede perché, allora, le mansioni aggiuntive richieste a un dipendente della P.A. possano essere pagate solo se specificate e inpresenza di prova del loro svolgimento, mentre quelle concernenti uncollaboratore coordinato e continuativo con la stessa P.A. non debbano essere assoggettate al medesimo onere di allegazione assertiva eistruttoria. La conseguenza della “illegittimità delle forme contrattuali utilizzate dall’[OSCURATO:PERSONA] per il conferimento degli incarichi” non potevache tradursi, quindi, nella possibilità di esercitare o l’azione risarcitoria o quella generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ., ove ne ricorressero i presupposti. La domanda di risarcimento del danno era stata avanzata e rigettata dai giudici del merito e, sul punto, si è formato il giudicato. Quella di arricchimento non è stata, invece, proposta e, pertanto,non vi è stato alcun accertamento al riguardo. In ogni caso, neanche sotto questo profilo avrebbe potuto essere garantito il trattamento economico previsto per la prestazione professionale validamente resa (Cass., SU, n. 33954 del 5 dicembre 2023; Cass., SU, n. 23385 dell’11 settembre 2008; Cass., Sez. L, n.7178 del 18 marzo 2024; Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio Cass., Sez. 3, n. 12702 del 14 maggio2019). Ne deriva che la domanda relativa alle differenze retributive nonpoteva essere accolta. 7. Il ricorso è accolto quanto al secondo motivo, nella parte in cui censura l’avvenuta riconduzione del rapporto de quo all’A.C.N. medici veterinari del 2005, e al terzo motivo, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo per la parte restante, e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda del controricorrente volta al riconoscimento del trattamento economico spettante ai medici conven zionati nella misura prevista dall’A.C.N. del 23 marzo 2005 e al conseguente pagamento delle differenze retributive, in applicazione dei seguenti principi di diritto: “I contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, che possono essere conclusi con personale particolarmente qualificato per lo svolgimento di attività collegate con le finalità istituzionali della P.A., devono avere un oggetto specifico e rispondere ad esigenze cui la P.A. non può fare fronte con personale in servizio. In particolare, la temporaneità di detti incarichi deve dipendere dalla straordinarietà e contingenza della situazione da affrontare, che non consenta di adeguare immediatamente l’organizzazione, la struttura e le dotazioni dell’Amministrazione coinvolta”; “La facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 puòessere esercitata a condizione che persistano esigenze temporanee che non sia stato ancora Sez. I–RG 27459/2021 camera di consiglio ragionevolmente possibile affrontare adeguando l’organizzazione, la struttura e le dotazioni ordinarie delle unitàsanitarie locali e delle aziende ospedaliere interessate”; “La norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. del 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. modd. e integrazioni non regola i rapporti con medici veterinari che, pur essendo stati formalizzati con contratti perl’attuazione di progetti finalizzati ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del1992, siano stati qualificati in fatto come rapporti di lavoro autonomo convenzionato. Ne consegue che tali medici non possono chiedere il pagamento di eventuali differenze retributive, rispetto al compenso previsto in detti contratti, calcolate applicando il menzionato A.C.N. del 2005, ma d evono , eventualmente, ove ne sussistano i presupposti, odomandare il risarcimento del danno o agire in base al disposto dell’art.2041 cod. civ.”. 8. Le spese di lite di tutto