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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00047/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], e non dove ;i procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per morte dell'imputato.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udito il difensore delle parti civili: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], e in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: ASSOCIAZIONE A.L.I.L.A.C.C.O. - S.O.S.

IMPRESA si riporta alle conclusioni scritte che deposita con nota spese anche per l'avvocato oggi sostituito. uditi i difensori degli imputati: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] difesa di: [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA],: lel foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Veneruso nzio, Capasso SOSSIO e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullar ?i-do della sentenza della Corte di appello di Napoli (in data 17/12/2019) che, ir parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la p , la inflitta ai ricorrenti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (riten• :a per tutti i reati la continuazione), confermando, in relazione al delitto di c; al capo M) della rubrica, la condanna degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA], Panico iulio , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle statuizioni civili in favore l comune di Giugliano in Campania e del [OSCURATO:PERSONA] di Giuglian in Campania, nonché, accogliendo sul punto l'appello delle parti civili e in riforr :E: della decisione di primo grado, in favore altresì delle parti civili A.L.I.L.A.C.

2.0. - SOS Impresa e dell'[OSCURATO:PERSONA].

Ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] [capi Q (artt. 110 629, comma 2 in r all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. )311991) ed M (art. 4:!6- bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen., quale par c pe), con le attenuaati generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, salva .quella di cui all'art. ,416- bis.1 cod. pen., anni cinque mesi cinque e giorni dieci d reclusione ed C 1.50D DO di multa)].

Deduce la mancanza di motivazione in ordine all un-lento di pena op, t:o per la continuazione sul delitto di cui al capo M), es5 ndosi la Corte di mc lo limitata a fare riferimento ad una formula di caratter denerico senza tuti rvia indicare in maniera analitica i criteri che orientavano il i oi Ti° ragionamento precludendo il controllo critico sulla propria attività vall 3t fa.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [capi Q (artt. 110, 629, oi mia 2 in relaz. a art.628, comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203/ )91.) ed M (art. 41( commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen.), riqualificato quet'ultimo reato nell'ir del concorso esterno, con le attenuanti generiche preval( iti sulle aggravanti, quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., anni quattro r 2! sette e giorni di reclusione ed C 1.300,00 di multa].

Deduce la mancanza di motivazione dell'ordinan 3 lel [OSCURATO:DATA_NASCITA], c quale il Tribunale rigettava la richiesta della difes li inutilizzabilità intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Al riguardo, )1 ,cisa come, sepp difesa avesse rinunziato ai motivi di appello in pun ) li responsabilità, censura, in tale sede articolata mediante uno spe fi o motivo (che integralmente trascritto nel ricorso), conservava una s 3 3utononnia in qua suo accoglimento avrebbe avuto come effetto quel li invalidare la maggiormente significativa del materiale istruttorio, coi cirette conseguen2 merito alla declaratoria della causa di non punibilità ex 129 cod. proc. p( Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [capi N (art. 416-bis, i ) imi 1, 2, 3, 4, 5, cod. pen.), e Q (artt. 110, 629, comma 2 in relaz. all'a: . )28, comma 3, nr 3 cod. pen., 7 legge n. 203/1991), con le attenuanti c ?. eriche prevalenti recidiva e sulle aggravanti, salva quella di cui all'art. -bis.1 cod. pen., quattro mesi sette e giorni dieci di reclusione ed C 1.30( C , ) di multa].

Deduce l'inosservanza o erronea applicazione legge penale manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai e. 438, comma 5, proc. pen.

La censura attiene al quarto motivo di appello c 3 cui il ricorrente E chiesto al Tribunale (anche in limine fitis;vedi udienza del (;3/2016) l'applica della riduzione di un terzo per la non ammissione al ri ) lel giudizio abbre condizionato, richiesto sin dalla udienza preliminare e r E ,lito al Tribunale a che al dibattimento erano stati ascoltati i medesimi testi ;ni richiesti dalla d Lamenta che la Corte di merito, nel negare la riduzion di un terzo della i abbia erroneamente sancito, richiamando sul punto le civazioni del Tribu che non si apprezzerebbe alcun contributo fornito ch ,estimoni cui la c intendeva fare riferimento nella richiesta di giudizio reviato condizion, stante comunque la differenza tra i criteri di am ,sione della pro\ dlattimento da quella relativa al rito speciale.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [capi> C (art. 512 s cod. pen., es l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.), con I attenuanti gene equivalenti alla recidiva contestata, anni due e mesi sei i -eclusione].

Al riguardo deduce: 1) erronea applicazione della legge penale cc riguardo alla rit( sussistenza del concorso di persone nel reato di trasferirr r to fraudolento di v Premesso che al ricorrente è contestato di essere il pre :lnome del Terracc risultando all'uopo intestatario fittizio di ditte e quote s ietarie, nonché di mobili registrati, si lamenta la mancata dimostrazione d 'effettiva titolarità e risorse economiche del presunto interponente e del tr sferimento patrimc e all'interposto, essendosi il giudice del merito limitato E fare riferimento al ) costituito dalla mera gestione dell'attività di impresa d ;)arte dell'interpon omettendosi qualsiasi riferimento al momento del con« imento e, in part modo, alla provenienza delle risorse economiche in ci )3 al Terracciano successiva intestazione delle stesse in favore del ricorrE 'e.

Con riguardo ai Hi mobili registrati oggetto di contestazione (si trat i di due trattori documentazione allegata e le vicende relative alla loro a cuisizione — che la di merito non aveva compiutamente valutato - deponeva o per l'effettiva tito in capo al ricorrente.

Quanto, poi, alla ditta [OSCURATO:PERSONA] , oltre i rilievi in o . e all'assenza di prova che fosse stata costituita e manter ita con il patrimoni el Terracciano, ne mancava una definitiva acquisi one, considerato ie successivamente alla costituzione veniva sottoscritto coi :-atto di risoluzione cessione di azienda, stante l'insistenza di un sequestro 5 udiziario. 2) mancanza di motivazione in ordine all'omessi falutazione delle testimoniali e documentali offerte dalla difesa.

Si lam nta di avere omes valutare la ricostruzione operata dal ricorrente circa la !aie operatività dell attività commerciali e le ragioni della costituzione de nuove ditte, del avulse dalle finalità illecite contestate. 3) contraddittorietà della motivazione quanto al gii iizio di equivalenza ,e circostanze attenuanti generiche con la contestaú recidiva reiteratE particolare, mentre per i coimputati, gravati di ben gravi reati, era 0 apprezzato, ai fini del giudizio di prevalenza, il mero fatt Drocessuale di can e utilitaristico costituito dalla rinunzia ai motivi di appello punto di responsal per il ricorrente, in favore del quale era stata escll ,a l'aggravante sp( dell'agevolazione mafiosa, si era irragionevolmente rit -.Irto che non vi fo elementi dotati della necessaria novità.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [capo M (art. 416-bis, )mmi 1, 2, 3, 4, 5, 3 cod. pen., in qualità di partecipe), con le attenuanti g - eriche equivalenti e aggravanti ed alla recidiva, anni sette di reclusione].

1. Con due distinti ricorsi i cui motivi risultano Dvrapponibili si lan a l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 3, 62-bis, 416-bis 5cod. pen. per la mancata concessione delle attenuanti ,2neriche con giudi li prevalenza ed in punto di mancata esclusione della recie va.

2. Nelle more del procedimento di legittimità il difensore con a dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha comunicato l'intervenuto decesso lei ricorrente, per attestato dal certificato di morte acquisito agli atti Jecesso nel comui Giugliano in Campania il 21/4/2020). [OSCURATO:PERSONA]- O

3. I ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sono inammissibili.

Va, invece, annullata la se Itenza impugnata 3 rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il eato estinto per r dell'imputato.

Ricorso di D'Alteri° [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile per essere il motivo m nifestamente infon Invero, a sostegno della motivazione dell'aumento opera o per la continuazic ordine al capo M), la Corte di merito non solo ha fatto r erimento all'equità 3 misura stabilita (pari ad anni uno di reclusione ed C 40( ,00 di multa in rela ad un reato di spiccata gravità quale quello di partecipi zione ad associazio li stampo camorristico), ma, in ragione della natura contecuta dell'aumento di 3 inflitto, ha indicato i relativi argomenti di sostegno, q .ali il corretto coni , processuale tenuto dall'imputato, nonché l'intento c( Ilaborativo manifes indice di sicura resipiscenza.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile essendo il motivo mi nifestamente infon invero, dalla lettura del verbale dell'udienza del 5/11/2)19 davanti alla Co appello di Napoli risulta che l'imputato, presente, "rin incia ai motivi prin limitandoli alla concessione di attenuanti generiche pre\d alenti capo M".

Pert circostanza che la Corte di merito si sia limitata a scri itinare esclusivamer e doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (ritenute peraltro fondate) es, e qualsiasi ipotesi di omessa pronuncia su motivi che non ;ano stati rinunziati In ogni caso, va anche evidenziato come la rinur2ia ai motivi in pun li responsabilità involga, nel caso di specie, anche quell relativa all'utilizza à delle intercettazioni telefoniche, in quanto i relativi risi Itati risultano censi neila loro portata contenutistica, anche nello specifico rt otivo di appello spiE o in punto di responsabilità in ordine ai reati ascritti al ricc rente.

Infine, quanto all'affermazione di responsabilità, I ? fonti di prova a c o del'imputato sono state individuate anche in al i i elementi oltre e intercettazioni, quali le dichiarazioni rese dai testi di DG, dai collaborateli giustizia e da altri testimoni, nonché negli esiti dell'attivit à investigativa comr con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 129 cod. pr pen., non emer a l'evidenza della insussistenza delle prove e, pertanto, la q Jestione proposta è 3 di rilevanza.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile anzitutto per genericit3 del relativo moti\ li appello.

Invero, se si ha riguardo al motivo di appelID dedotto sul punt( d ricorrente (punto 4, vedi pag. 30) risulta che la dogliar za si fonda sull'esci! o rilievo che "al dibattimento sono stati ascoltati i medesimi testimoni richiesti a difesa".

Ad avviso del ricorrente, pertanto, la mera circostanza che nel cors processo si sia poi pervenuti all'esame dei medesimi testimoni cui era a subordinata l'integrazione probatoria, sarebbe suffic:ente, per un vers a determinare la doverosa applicazione della riduzione di pena e, per altro, ritenere illegittimo l'operato diniego.

Tale prospettazipne, per come per o rilevato dalla stessa sentenza impugnata, non può affati o condividersi, in q. o già dal disposto di cui all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. si ricava con a valutazione sull'integrazione probatoria richiesta dipenda dalla sua necessariE ii fini della decisione.

La valutazione che è chiamato a compiere il giudice all'esito del dibattinn( al fine di applicare la riduzione di pena, involge necessariamente gli as: ti contenutistici di quelle fonti di prova a cui l'imputato condizionò la richiesta.

In i i, la riduzione compete soltanto se il giudice accerta l'erroneità del provvedirr o reiettivo in punto di necessità ai fini della decisione dell'integrazione proba ia richiesta.

Pertanto, ai suddetti fini, del tutto insufficiente si rivela il i -o riferimento alla circostanza che quei testi indicati dall'imputato ai i ni dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato siano stati poi ammessi, ai i si (dell'art. 190 cod. proc. pen., al dibattimento.

Invero, l'ammissione dei l ,:i, conseguente all'indicazione nella relativa lista ad opera della difesa, presup lie soltanto un vaglio di assenza di profili di superfluità ed irrilevanza e non sott de già in sé quella differente e successiva valutazione di stretta necessarieù lel mezzo di prova ai fini della decisione di merito.

Occorre, infatti, che il mez di prova proposto abbia fornito un apporto decisivo o quantomeno di signific, i va rilevanza ai fini del decidere.

E su tale aspetto nulla dice il motivo di app iD, essendosi limitato a richiamare orientamenti giurisprudenziali noti ma rcn pertinenti al caso in esame.

Né può colmarsi tale lacuna facendosi riferimento agli argomenti in tal si i so spesi nel motivo di ricorso per cassazione - nel quale il ricorrente sostiene ci a i testi della difesa (l'amministratore giudiziario della società ed il commerciali rta "storico" della medesima) avrebbero avuto rilievo in ordine all'assoluzione lel proprio assistito dal delitto di cui al capo P) dell'imputazione (art. 513-bis c )d. pen.), con particolare riguardo al dissequestro della società [OSCURATO:PERSONA]

I. e della somma di € 157.000,00 sequestrata - con i quali non è ammesso "sana re" le lacune del motivo di appello privo della necessaria specificità e, come i:. le, inammissibile ai sensi dell'art. 591, in relazione all'art. 581 lett. d), cod. proc. p n.

In ogni caso, la censura sul punto risulta parimenti manifestarne , te infondata, in quanto dalla lettura della sentenza di primo grado, richiamata :la quella impugnata, risulta che l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all' irt. 513-bis cod. pen., lungi dal fondarsi sul contributo dichiarativo dei suddetti te :ti, si basa sull'assenza di prova di specifici atti di violenza o rr inatori idonei ad alter i re le regole della lecita concorrenza.

La circostanza che i testi avrebbero riferito "s'Ha ricostruzione patrimoniale della società e sull'aspetto con'sabile della consistervi i e del buon andamento della società amministrata" non risul:a — in assenza, peral dell'indicazione dei necessari elementi di relativa pre3nanza contenutistic - rilevante, in quanto ciò che è stato ritenuto decisivo dal giudice del merito ai mi dell'assoluzione è la mancanza di un elemento di fatftipecie, costituito pro. dalla condotta incriminata.

Né al riguardo è dato ravvisarsi quella contradditlorietà della motivazi( ne denunciata dal ricorrente, sul rilievo che il materiale intercettivo per la contestazione di cui si discute è lo stesso di quello posto a fondamento di qui Ila di estorsione (si tratterebbe delle medesime conversazior i intercettate a carico lel testimone Ruberto citato dalla difesa, con tale Ter -acciano Luigi), con la conseguenza che se ne dovrebbe allora dedurre che ai fin assolutori hanno infli to le testimonianze.

Sul punto, la lettura della sentenza di primo grado (vedi pa g. 181-185) consente di escludere anzitutto tale coincider za, in quanto a com io dell'assoluzione dell'imputato (e dei correi) dal reato di cui al capo P), si citi no una molteplicità di conversazioni a cui prendono parte anche soggetti diversi lal Terracciano, relative a consegne di merce in svariate zor e del territorio nazion de e captate anche in epoca differente, da cui se ne è desurita, pur in costanza cl Ila creazione di un sistema sostanzialmente a carattere monopolistico riferibile ha cosca ed affermatosi in ragione della forza di intimidazipne e della consegue te czndizione di assoggettamento e di omertà delle vittine o di terzi nel sett, re economico-imprenditoriale di riferimento (il mercato ortofrutticolo di Giuglianc in Campania), l'assenza di specifici atti violativi delle regole di concorrenza.

Infine, anche quanto all'accertamento dei fatti di cui al capo Q), per cui i è pervenuti alla condanna dell'imputato, la sentenza impugnata ha d to motivatamente conto di come i contributi addotti dalla difesa non siano stati in ragione anche di quanto precisato dal primo giudice, affatto rilevanti.

Anzi il dichiarato del teste a discarico [OSCURATO:PERSONA] è stato ampiamente disatteso i Dn puntuali argomentazioni fornite dai giudici di merito che ne hanno evidenzi to l'ilattendibilità sulla scorta del compendio intercettivo (vedi pagg. 46-47 di Ha sentenza impugnata e pagg. 185 ss. di quella di primo grado), il cui contenut stato apprezzato alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e d( Ile sentenze definitive acquisite in atti volte a ricostruire il contesto di caratt. re camorristico in cui si inserisce la causale della condotta estorsiva contestE .a.

Anche in questo caso, pertanto, neppure in conseguenza di una valutazione ex post, l'integrazione difensiva si appalesa, nell'ambito dell'articolato del decis m del giudice del merito - necessaria ed influente ai fini della decisione.

Coglie, pertanto, nel segno la Corte territoriale allorché, nel richiam re. l'intervento di questa Corte a S.U. (sentenza n. 44711 del 2004) a proposito lel sindacato esperibile all'esito del dibattimento, da condursi alla stregua di l 13 valutazione ex post, cioè tenendo conto dei risultati dell'espletata istruttc dibattimentale (oltre che degli esiti del fascicolo del P.M. esibito a norma dell'i 't . 135 disp. att. cod. proc. pen.), non ritiene che la decisione abbia ribaltato il critc di prognosi postuma in favore di un puro criterio "storico".

Le Sezioni unite, infa , avevano inteso evidenziare come una seria misurazione della ragionevolezza cicli 3 valutazione compiuta dal giudice del rigetto non potrebbe prescindere anche di!Ile indicazioni sopravvenute grazie alla concreta assunzione delle prove, senza ( le però si determini alcun automatismo.

Insomma, un rigetto può risult •i? giustificato anche se la concreta assunzione della prova aggiuntiva I dibattimento abbia poi dato risultati rilevanti, qualora lo sviluppo istruttorio r ,n fosse ragionevolmente prevedibile.

Allo stesso tempo, l'esito irrilevante di la stessa prova aggiuntiva non implica necessariamente che la domanda ci assumerla nel rito abbreviato fosse ingiustificata, quando fosse ragionevolme prevedibile un esito diverso e decisivo.

Nell'uno e nell'altro caso, però, il concr andamento dell'istruttoria dibattimentale concorre quale strumento di misurazic i? e verifica di ragionevolezza della decisione sindacata.

Il punto essenziale è ch( tratta di eliminare un danno ingiusto per l'imputato che avesse formulato i 13 richiesta ragionevole nel momento in cui l'aveva avanzata.

L'adozione di un crite t iò completamente "storico" ridurrebbe il giudizio "ad una sorta di lotteria, ? lascerebbe completamente priva di ratio la diminuzione di pena a fronte ci domande giustamente respinte, in quanto azzardate, nel momento in cui erEng state formulate (oppure, correlativamente, il diniego della riduzione per domani ?. che sarebbe stato doveroso accogliere, nonostante l'esito irrilevante d€ 13 successiva addizione istruttoria).(In termini, Sez. 6, n. 48642 del 2014, F. 261245; Sez. 6, n. 41695 del 2016, Rv. 268327, fattispecie in tema di estorsioi s', in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di conferma del rigetto dE la richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla escussione della parte offe, attesa la concludente valenza dimostrativa delle conversazioni intercettar:, confermata dalle indicazioni sopravvenute a seguito della istruttoria).

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Invero, ai ri dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non rileva p) soltanto le condotte formalmente riconducibili allo schema negoziale di carattere traslativo, ma anche quelle attraverso cui il c.d. interponente assume la quali:è di socio-imprenditore occulto di una società ovvero di una ditta individu;le preesistente, sempreché la predetta qualità venga acquisita con modalità fitti !k fraudolente.

Al riguardo, questa Corte ha precisato - con orientamento c le il Collegio condivide - che, con l'introduzione del delitto di cui all'art. 512-bis ccrj. per., il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte di simula7'epe so.ggettiva finalizzate ad eludere l'applicazione di misure di preven: e -.e pa:rimoniali indipendentemente dalla circostanza che la simulazione sia origi ana e contestuale alla acquisizione del cespite od alla costituzione della connpaje sociale ovvero attuata attraverso l'acquisizione di quote sociali di compagir à attive nel panorama economico e/o finanziario.

E' ben possibile, quindi,c. i e l'interponente acquisisca di fatto quote di società commerciali o di serviz à operative lasciando immutata la titolarità formale in capo a terzi, dato questo cc può anche essere ricavato dalla interpretazione di conversazioni dalle LL li emergano appunto rapporti societari tali da rendere punibile sia la com.

DI a deTinterponente che quella dell'interposto trattandosi di delitto a coni: :r o tendenzialmente necessario (Sez. 2, n. 2080 del 6/12/2018, dep. 2019, r 274963).

Si tratta, del resto di un'interpretazione che trova conferma tanto i e natura di reato a forma libera del trasferimento fraudolento di valori, quanto stessa oggettività giuridica (l'economia pubblica e, in particolare, la tutel mercato) lesa anche da condotte del tipo di quelle sopra descritte.

Nel caso in esame, la rilevanza penale della condotta posta in esseri ricorrente è stata apprezzata dai giudici di merito sotto il profilo di avere const ad un terzo di ingerirsi nella gestione dell'attività di impresa, divenendo si.c ( amministratore occulto.

La circostanza che ciò corrispondesse anche interesse del ricorrente che, in tal modo, vedeva accresciuta la competitività sue attività commerciali non sposta i termini della questione, posto che i giuc merito, sulla scorta di puntuali elementi di fatto appositamente declinati, h i ir precisato che si registrò la "delegazione al Terracciano della totalità della : individuale e, poi, della neocostituita logistica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a cara ' unipersonale" Pertanto, è stato del tutto logico ritenere che sempre al diseg di egemonia perseguito dall'interponente fosse riconducibile anche la succe i acquisizione della ditta [OSCURATO:PERSONA], sia perché acquisita proprio dalla ditta DL s.r.I., il cui socio-amministratore occulto era il Terracciano sia perché rispon( t al disegno di egemonia del settore di trasporto per conto terzi di spe interesse, in cui il Terracciano era pienamente coinvolto, a nulla valerli successiva risoluzione del contratto di acquisto dell'azienda - avvenuta mesi 9: - stante la natura istantanea del delitto in contestazione e la chiara finalizza illecita di tale operazione.

Parimenti manifestamente infondate risultano le altre censure in ordi singoli beni e non solo perché muovono da un'alternativa di merito congruan:le smentita dalla sentenza impugnata facendo riferimento alle intercettz telefoniche, il cui apprezzamento non può essere sindacato in questa risultando pienamente coerenti con il significato loro riconosciuto, quanto p( il dato formale costituito dalla titolarità in capo al ricorrente è stato smenti quello sostanziale; si è infatti precisato che dell'acquisto e della gestione automezzi nel periodo in contestazione si interessò solo ed esclusivamei Terracciano; di conseguenza, anche in ragione del contenuto delle telefonati h( .? - dimostra un fattivo interessamento del Terracciano, non è manifestamente ili aver ritenuto che anche il contratto di comodato del trattore (tg.

BN59, ) costituisse un ulteriore espediente volto a mascherare l'effettiva titolarità del I e.

Nello stesso senso può concludersi con riferimento aldtro bene (tg.

KK02: )), posto che sempre al ricorrente si deve il riacquisto dopo che il mezzo era rien t() nella formale disponibilità della società di leasing, per quanto precisato attra n s() il richiamato delle intercettazioni telefoniche.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché volto a prefiguran rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindi di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisannei rii emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

In sostan2 i ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di m :9 preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immur : 3 vizi logici.

Invero, l'esistenza di una possibile causale alternativa o concor (rispettivamente far fronte a difficoltà finanziare e/o di accrescirn imprenditoriale) che ha animato l'agire dell'imputato risulta, sulla scorta Ile emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare il compe intercettivo puntualmente richiamato nei passaggi di rilievo dalla seni: 3 impugnata e integralmente da quella di primo grado), congruamente sment. comunque, quanto all'esigenza di acquisire una maggiore penetrazione mercato del settore di interesse, tale finalità assume nt valenza recessivi n quanto realizzata proprio ricorrendo alla caratura criminale del Terracciar quale veniva affidata completamente la gestione della propria ditta individui e de le successive acquisizioni.

È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione Ji motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di uni si alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza inel .P pr cise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della nnotivazior ii questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa el cc npendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. i. 30918 del 7/05/2015, 264441).

In tal caso, il motivo finisce per prefigurare a rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindi o di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisarne' li emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

3. Anche il terzo motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatc mr inifestamente infondato.

3.1. Nessuna contraddittorietà o disparità di trattamento è dato ravvl col la posizione degli altri coimputati per i quali, in conseguenza della rinun: A motivi di appello, è stato riconosciuto il giudizio di prevalenza, trattandosi di o processuale che è stato anche motivatamente ricondotto dalla Corte territc ne l'ambito di un giudizio spettante al giudice del merito, ad indice dimostrati li un percorso di resipiscenza (costituente un quid pluris rispetto al n comportamento processuale riconosciuto per tutti gli imputati dal primo giue noi ravvisabile nei confronti del ricorrente.3.2.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente - essendo comunque al ricorrente stato riconosciuto il giudizio di equivalenza - può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).

Nel caso di specie, la Corte territoriale si è uniformata a tale principio ravvisando l'assenza di elementi di tipo circostanziale favorevoli all'imputato rispetto a quelli già valutati dal giudice di prime cure.

Né elementi circostanziali che attenuano il reato possono automaticamente ricavarsi dalla mera esclusione dell'aggravante speciale, laddove il mancato riconoscimento non si accompagni all'indicazione di altri indici di minor disvalore esterni al fatto.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per morte dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] come attestato dal relativo certificato del comune di Giugliano in Campania acquisito in atti.

Debbono, pertanto, intendersi revocate le statuizioni civili disposte nei confronti dell'imputato in favore delle parti civili costituite (in termini, Sez. 3, 23/03/2017, n. 47894, rv. 271160; Sez. 5, 16/04/2018, n. 32636, rv. 273502).

4. All'inammissibilità dei ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati, si stima equo determinare in euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], A.L.I.L.A.C.C.O. - SOS Impresa e comune di Giugliano in Campania, rispettivamente liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Dichiara inammissibili i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], e non dove ;i procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per morte dell'imputato. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udito il difensore delle parti civili: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], e in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: ASSOCIAZIONE A.L.I.L.A.C.C.O. - S.O.S. IMPRESA si riporta alle conclusioni scritte che deposita con nota spese anche per l'avvocato oggi sostituito. uditi i difensori degli imputati: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] difesa di: [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA],: lel foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Veneruso nzio, Capasso SOSSIO e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullar ?i-do della sentenza della Corte di appello di Napoli (in data 17/12/2019) che, ir parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la p , la inflitta ai ricorrenti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (riten• :a per tutti i reati la continuazione), confermando, in relazione al delitto di c; al capo M) della rubrica, la condanna degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA], Panico iulio , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle statuizioni civili in favore l comune di Giugliano in Campania e del [OSCURATO:PERSONA] di Giuglian in Campania, nonché, accogliendo sul punto l'appello delle parti civili e in riforr :E: della decisione di primo grado, in favore altresì delle parti civili A.L.I.L.A.C. 2.0. - SOS Impresa e dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] [capi Q (artt. 110 629, comma 2 in r all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. )311991) ed M (art. 4:!6- bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen., quale par c pe), con le attenuaati generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, salva .quella di cui all'art. ,416- bis.1 cod. pen., anni cinque mesi cinque e giorni dieci d reclusione ed C 1.50D DO di multa)]. Deduce la mancanza di motivazione in ordine all un-lento di pena op, t:o per la continuazione sul delitto di cui al capo M), es5 ndosi la Corte di mc lo limitata a fare riferimento ad una formula di caratter denerico senza tuti rvia indicare in maniera analitica i criteri che orientavano il i oi Ti° ragionamento precludendo il controllo critico sulla propria attività vall 3t fa. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [capi Q (artt. 110, 629, oi mia 2 in relaz. a art.628, comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203/ )91.) ed M (art. 41( commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen.), riqualificato quet'ultimo reato nell'ir del concorso esterno, con le attenuanti generiche preval( iti sulle aggravanti, quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., anni quattro r 2! sette e giorni di reclusione ed C 1.300,00 di multa]. Deduce la mancanza di motivazione dell'ordinan 3 lel [OSCURATO:DATA_NASCITA], c quale il Tribunale rigettava la richiesta della difes li inutilizzabilità intercettazioni telefoniche ed ambientali. Al riguardo, )1 ,cisa come, sepp difesa avesse rinunziato ai motivi di appello in pun ) li responsabilità, censura, in tale sede articolata mediante uno spe fi o motivo (che integralmente trascritto nel ricorso), conservava una s 3 3utononnia in qua suo accoglimento avrebbe avuto come effetto quel li invalidare la maggiormente significativa del materiale istruttorio, coi cirette conseguen2 merito alla declaratoria della causa di non punibilità ex 129 cod. proc. p( Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [capi N (art. 416-bis, i ) imi 1, 2, 3, 4, 5, cod. pen.), e Q (artt. 110, 629, comma 2 in relaz. all'a: . )28, comma 3, nr 3 cod. pen., 7 legge n. 203/1991), con le attenuanti c ?. eriche prevalenti recidiva e sulle aggravanti, salva quella di cui all'art. -bis.1 cod. pen., quattro mesi sette e giorni dieci di reclusione ed C 1.30( C , ) di multa]. Deduce l'inosservanza o erronea applicazione legge penale manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai e. 438, comma 5, proc. pen. La censura attiene al quarto motivo di appello c 3 cui il ricorrente E chiesto al Tribunale (anche in limine fitis;vedi udienza del (;3/2016) l'applica della riduzione di un terzo per la non ammissione al ri ) lel giudizio abbre condizionato, richiesto sin dalla udienza preliminare e r E ,lito al Tribunale a che al dibattimento erano stati ascoltati i medesimi testi ;ni richiesti dalla d Lamenta che la Corte di merito, nel negare la riduzion di un terzo della i abbia erroneamente sancito, richiamando sul punto le civazioni del Tribu che non si apprezzerebbe alcun contributo fornito ch ,estimoni cui la c intendeva fare riferimento nella richiesta di giudizio reviato condizion, stante comunque la differenza tra i criteri di am ,sione della pro\ dlattimento da quella relativa al rito speciale. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [capi> C (art. 512 s cod. pen., es l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.), con I attenuanti gene equivalenti alla recidiva contestata, anni due e mesi sei i -eclusione]. Al riguardo deduce: 1) erronea applicazione della legge penale cc riguardo alla rit( sussistenza del concorso di persone nel reato di trasferirr r to fraudolento di v Premesso che al ricorrente è contestato di essere il pre :lnome del Terracc risultando all'uopo intestatario fittizio di ditte e quote s ietarie, nonché di mobili registrati, si lamenta la mancata dimostrazione d 'effettiva titolarità e risorse economiche del presunto interponente e del tr sferimento patrimc e all'interposto, essendosi il giudice del merito limitato E fare riferimento al ) costituito dalla mera gestione dell'attività di impresa d ;)arte dell'interpon omettendosi qualsiasi riferimento al momento del con« imento e, in part modo, alla provenienza delle risorse economiche in ci )3 al Terracciano successiva intestazione delle stesse in favore del ricorrE 'e. Con riguardo ai Hi mobili registrati oggetto di contestazione (si trat i di due trattori documentazione allegata e le vicende relative alla loro a cuisizione — che la di merito non aveva compiutamente valutato - deponeva o per l'effettiva tito in capo al ricorrente. Quanto, poi, alla ditta [OSCURATO:PERSONA] , oltre i rilievi in o . e all'assenza di prova che fosse stata costituita e manter ita con il patrimoni el Terracciano, ne mancava una definitiva acquisi one, considerato ie successivamente alla costituzione veniva sottoscritto coi :-atto di risoluzione cessione di azienda, stante l'insistenza di un sequestro 5 udiziario. 2) mancanza di motivazione in ordine all'omessi falutazione delle testimoniali e documentali offerte dalla difesa. Si lam nta di avere omes valutare la ricostruzione operata dal ricorrente circa la !aie operatività dell attività commerciali e le ragioni della costituzione de nuove ditte, del avulse dalle finalità illecite contestate. 3) contraddittorietà della motivazione quanto al gii iizio di equivalenza ,e circostanze attenuanti generiche con la contestaú recidiva reiteratE particolare, mentre per i coimputati, gravati di ben gravi reati, era 0 apprezzato, ai fini del giudizio di prevalenza, il mero fatt Drocessuale di can e utilitaristico costituito dalla rinunzia ai motivi di appello punto di responsal per il ricorrente, in favore del quale era stata escll ,a l'aggravante sp( dell'agevolazione mafiosa, si era irragionevolmente rit -.Irto che non vi fo elementi dotati della necessaria novità. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [capo M (art. 416-bis, )mmi 1, 2, 3, 4, 5, 3 cod. pen., in qualità di partecipe), con le attenuanti g - eriche equivalenti e aggravanti ed alla recidiva, anni sette di reclusione]. 1. Con due distinti ricorsi i cui motivi risultano Dvrapponibili si lan a l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 3, 62-bis, 416-bis 5cod. pen. per la mancata concessione delle attenuanti ,2neriche con giudi li prevalenza ed in punto di mancata esclusione della recie va. 2. Nelle more del procedimento di legittimità il difensore con a dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha comunicato l'intervenuto decesso lei ricorrente, per attestato dal certificato di morte acquisito agli atti Jecesso nel comui Giugliano in Campania il 21/4/2020). [OSCURATO:PERSONA]- O 3. I ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sono inammissibili. Va, invece, annullata la se Itenza impugnata 3 rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il eato estinto per r dell'imputato. Ricorso di D'Alteri° [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile per essere il motivo m nifestamente infon Invero, a sostegno della motivazione dell'aumento opera o per la continuazic ordine al capo M), la Corte di merito non solo ha fatto r erimento all'equità 3 misura stabilita (pari ad anni uno di reclusione ed C 40( ,00 di multa in rela ad un reato di spiccata gravità quale quello di partecipi zione ad associazio li stampo camorristico), ma, in ragione della natura contecuta dell'aumento di 3 inflitto, ha indicato i relativi argomenti di sostegno, q .ali il corretto coni , processuale tenuto dall'imputato, nonché l'intento c( Ilaborativo manifes indice di sicura resipiscenza. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile essendo il motivo mi nifestamente infon invero, dalla lettura del verbale dell'udienza del 5/11/2)19 davanti alla Co appello di Napoli risulta che l'imputato, presente, "rin incia ai motivi prin limitandoli alla concessione di attenuanti generiche pre\d alenti capo M". Pert circostanza che la Corte di merito si sia limitata a scri itinare esclusivamer e doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (ritenute peraltro fondate) es, e qualsiasi ipotesi di omessa pronuncia su motivi che non ;ano stati rinunziati In ogni caso, va anche evidenziato come la rinur2ia ai motivi in pun li responsabilità involga, nel caso di specie, anche quell relativa all'utilizza à delle intercettazioni telefoniche, in quanto i relativi risi Itati risultano censi neila loro portata contenutistica, anche nello specifico rt otivo di appello spiE o in punto di responsabilità in ordine ai reati ascritti al ricc rente. Infine, quanto all'affermazione di responsabilità, I ? fonti di prova a c o del'imputato sono state individuate anche in al i i elementi oltre e intercettazioni, quali le dichiarazioni rese dai testi di DG, dai collaborateli giustizia e da altri testimoni, nonché negli esiti dell'attivit à investigativa comr con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 129 cod. pr pen., non emer a l'evidenza della insussistenza delle prove e, pertanto, la q Jestione proposta è 3 di rilevanza. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile anzitutto per genericit3 del relativo moti\ li appello. Invero, se si ha riguardo al motivo di appelID dedotto sul punt( d ricorrente (punto 4, vedi pag. 30) risulta che la dogliar za si fonda sull'esci! o rilievo che "al dibattimento sono stati ascoltati i medesimi testimoni richiesti a difesa". Ad avviso del ricorrente, pertanto, la mera circostanza che nel cors processo si sia poi pervenuti all'esame dei medesimi testimoni cui era a subordinata l'integrazione probatoria, sarebbe suffic:ente, per un vers a determinare la doverosa applicazione della riduzione di pena e, per altro, ritenere illegittimo l'operato diniego. Tale prospettazipne, per come per o rilevato dalla stessa sentenza impugnata, non può affati o condividersi, in q. o già dal disposto di cui all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. si ricava con a valutazione sull'integrazione probatoria richiesta dipenda dalla sua necessariE ii fini della decisione. La valutazione che è chiamato a compiere il giudice all'esito del dibattinn( al fine di applicare la riduzione di pena, involge necessariamente gli as: ti contenutistici di quelle fonti di prova a cui l'imputato condizionò la richiesta. In i i, la riduzione compete soltanto se il giudice accerta l'erroneità del provvedirr o reiettivo in punto di necessità ai fini della decisione dell'integrazione proba ia richiesta. Pertanto, ai suddetti fini, del tutto insufficiente si rivela il i -o riferimento alla circostanza che quei testi indicati dall'imputato ai i ni dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato siano stati poi ammessi, ai i si (dell'art. 190 cod. proc. pen., al dibattimento. Invero, l'ammissione dei l ,:i, conseguente all'indicazione nella relativa lista ad opera della difesa, presup lie soltanto un vaglio di assenza di profili di superfluità ed irrilevanza e non sott de già in sé quella differente e successiva valutazione di stretta necessarieù lel mezzo di prova ai fini della decisione di merito. Occorre, infatti, che il mez di prova proposto abbia fornito un apporto decisivo o quantomeno di signific, i va rilevanza ai fini del decidere. E su tale aspetto nulla dice il motivo di app iD, essendosi limitato a richiamare orientamenti giurisprudenziali noti ma rcn pertinenti al caso in esame. Né può colmarsi tale lacuna facendosi riferimento agli argomenti in tal si i so spesi nel motivo di ricorso per cassazione - nel quale il ricorrente sostiene ci a i testi della difesa (l'amministratore giudiziario della società ed il commerciali rta "storico" della medesima) avrebbero avuto rilievo in ordine all'assoluzione lel proprio assistito dal delitto di cui al capo P) dell'imputazione (art. 513-bis c )d. pen.), con particolare riguardo al dissequestro della società [OSCURATO:PERSONA] I. e della somma di € 157.000,00 sequestrata - con i quali non è ammesso "sana re" le lacune del motivo di appello privo della necessaria specificità e, come i:. le, inammissibile ai sensi dell'art. 591, in relazione all'art. 581 lett. d), cod. proc. p n. In ogni caso, la censura sul punto risulta parimenti manifestarne , te infondata, in quanto dalla lettura della sentenza di primo grado, richiamata :la quella impugnata, risulta che l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all' irt. 513-bis cod. pen., lungi dal fondarsi sul contributo dichiarativo dei suddetti te :ti, si basa sull'assenza di prova di specifici atti di violenza o rr inatori idonei ad alter i re le regole della lecita concorrenza. La circostanza che i testi avrebbero riferito "s'Ha ricostruzione patrimoniale della società e sull'aspetto con'sabile della consistervi i e del buon andamento della società amministrata" non risul:a — in assenza, peral dell'indicazione dei necessari elementi di relativa pre3nanza contenutistic - rilevante, in quanto ciò che è stato ritenuto decisivo dal giudice del merito ai mi dell'assoluzione è la mancanza di un elemento di fatftipecie, costituito pro. dalla condotta incriminata. Né al riguardo è dato ravvisarsi quella contradditlorietà della motivazi( ne denunciata dal ricorrente, sul rilievo che il materiale intercettivo per la contestazione di cui si discute è lo stesso di quello posto a fondamento di qui Ila di estorsione (si tratterebbe delle medesime conversazior i intercettate a carico lel testimone Ruberto citato dalla difesa, con tale Ter -acciano Luigi), con la conseguenza che se ne dovrebbe allora dedurre che ai fin assolutori hanno infli to le testimonianze. Sul punto, la lettura della sentenza di primo grado (vedi pa g. 181-185) consente di escludere anzitutto tale coincider za, in quanto a com io dell'assoluzione dell'imputato (e dei correi) dal reato di cui al capo P), si citi no una molteplicità di conversazioni a cui prendono parte anche soggetti diversi lal Terracciano, relative a consegne di merce in svariate zor e del territorio nazion de e captate anche in epoca differente, da cui se ne è desurita, pur in costanza cl Ila creazione di un sistema sostanzialmente a carattere monopolistico riferibile ha cosca ed affermatosi in ragione della forza di intimidazipne e della consegue te czndizione di assoggettamento e di omertà delle vittine o di terzi nel sett, re economico-imprenditoriale di riferimento (il mercato ortofrutticolo di Giuglianc in Campania), l'assenza di specifici atti violativi delle regole di concorrenza. Infine, anche quanto all'accertamento dei fatti di cui al capo Q), per cui i è pervenuti alla condanna dell'imputato, la sentenza impugnata ha d to motivatamente conto di come i contributi addotti dalla difesa non siano stati in ragione anche di quanto precisato dal primo giudice, affatto rilevanti. Anzi il dichiarato del teste a discarico [OSCURATO:PERSONA] è stato ampiamente disatteso i Dn puntuali argomentazioni fornite dai giudici di merito che ne hanno evidenzi to l'ilattendibilità sulla scorta del compendio intercettivo (vedi pagg. 46-47 di Ha sentenza impugnata e pagg. 185 ss. di quella di primo grado), il cui contenut stato apprezzato alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e d( Ile sentenze definitive acquisite in atti volte a ricostruire il contesto di caratt. re camorristico in cui si inserisce la causale della condotta estorsiva contestE .a. Anche in questo caso, pertanto, neppure in conseguenza di una valutazione ex post, l'integrazione difensiva si appalesa, nell'ambito dell'articolato del decis m del giudice del merito - necessaria ed influente ai fini della decisione. Coglie, pertanto, nel segno la Corte territoriale allorché, nel richiam re. l'intervento di questa Corte a S.U. (sentenza n. 44711 del 2004) a proposito lel sindacato esperibile all'esito del dibattimento, da condursi alla stregua di l 13 valutazione ex post, cioè tenendo conto dei risultati dell'espletata istruttc dibattimentale (oltre che degli esiti del fascicolo del P.M. esibito a norma dell'i 't . 135 disp. att. cod. proc. pen.), non ritiene che la decisione abbia ribaltato il critc di prognosi postuma in favore di un puro criterio "storico". Le Sezioni unite, infa , avevano inteso evidenziare come una seria misurazione della ragionevolezza cicli 3 valutazione compiuta dal giudice del rigetto non potrebbe prescindere anche di!Ile indicazioni sopravvenute grazie alla concreta assunzione delle prove, senza ( le però si determini alcun automatismo. Insomma, un rigetto può risult •i? giustificato anche se la concreta assunzione della prova aggiuntiva I dibattimento abbia poi dato risultati rilevanti, qualora lo sviluppo istruttorio r ,n fosse ragionevolmente prevedibile. Allo stesso tempo, l'esito irrilevante di la stessa prova aggiuntiva non implica necessariamente che la domanda ci assumerla nel rito abbreviato fosse ingiustificata, quando fosse ragionevolme prevedibile un esito diverso e decisivo. Nell'uno e nell'altro caso, però, il concr andamento dell'istruttoria dibattimentale concorre quale strumento di misurazic i? e verifica di ragionevolezza della decisione sindacata. Il punto essenziale è ch( tratta di eliminare un danno ingiusto per l'imputato che avesse formulato i 13 richiesta ragionevole nel momento in cui l'aveva avanzata. L'adozione di un crite t iò completamente "storico" ridurrebbe il giudizio "ad una sorta di lotteria, ? lascerebbe completamente priva di ratio la diminuzione di pena a fronte ci domande giustamente respinte, in quanto azzardate, nel momento in cui erEng state formulate (oppure, correlativamente, il diniego della riduzione per domani ?. che sarebbe stato doveroso accogliere, nonostante l'esito irrilevante d€ 13 successiva addizione istruttoria).(In termini, Sez. 6, n. 48642 del 2014, F. 261245; Sez. 6, n. 41695 del 2016, Rv. 268327, fattispecie in tema di estorsioi s', in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di conferma del rigetto dE la richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla escussione della parte offe, attesa la concludente valenza dimostrativa delle conversazioni intercettar:, confermata dalle indicazioni sopravvenute a seguito della istruttoria). Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, ai ri dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non rileva p) soltanto le condotte formalmente riconducibili allo schema negoziale di carattere traslativo, ma anche quelle attraverso cui il c.d. interponente assume la quali:è di socio-imprenditore occulto di una società ovvero di una ditta individu;le preesistente, sempreché la predetta qualità venga acquisita con modalità fitti !k fraudolente. Al riguardo, questa Corte ha precisato - con orientamento c le il Collegio condivide - che, con l'introduzione del delitto di cui all'art. 512-bis ccrj. per., il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte di simula7'epe so.ggettiva finalizzate ad eludere l'applicazione di misure di preven: e -.e pa:rimoniali indipendentemente dalla circostanza che la simulazione sia origi ana e contestuale alla acquisizione del cespite od alla costituzione della connpaje sociale ovvero attuata attraverso l'acquisizione di quote sociali di compagir à attive nel panorama economico e/o finanziario. E' ben possibile, quindi,c. i e l'interponente acquisisca di fatto quote di società commerciali o di serviz à operative lasciando immutata la titolarità formale in capo a terzi, dato questo cc può anche essere ricavato dalla interpretazione di conversazioni dalle LL li emergano appunto rapporti societari tali da rendere punibile sia la com. DI a deTinterponente che quella dell'interposto trattandosi di delitto a coni: :r o tendenzialmente necessario (Sez. 2, n. 2080 del 6/12/2018, dep. 2019, r 274963). Si tratta, del resto di un'interpretazione che trova conferma tanto i e natura di reato a forma libera del trasferimento fraudolento di valori, quanto stessa oggettività giuridica (l'economia pubblica e, in particolare, la tutel mercato) lesa anche da condotte del tipo di quelle sopra descritte. Nel caso in esame, la rilevanza penale della condotta posta in esseri ricorrente è stata apprezzata dai giudici di merito sotto il profilo di avere const ad un terzo di ingerirsi nella gestione dell'attività di impresa, divenendo si.c ( amministratore occulto. La circostanza che ciò corrispondesse anche interesse del ricorrente che, in tal modo, vedeva accresciuta la competitività sue attività commerciali non sposta i termini della questione, posto che i giuc merito, sulla scorta di puntuali elementi di fatto appositamente declinati, h i ir precisato che si registrò la "delegazione al Terracciano della totalità della : individuale e, poi, della neocostituita logistica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a cara ' unipersonale" Pertanto, è stato del tutto logico ritenere che sempre al diseg di egemonia perseguito dall'interponente fosse riconducibile anche la succe i acquisizione della ditta [OSCURATO:PERSONA], sia perché acquisita proprio dalla ditta DL s.r.I., il cui socio-amministratore occulto era il Terracciano sia perché rispon( t al disegno di egemonia del settore di trasporto per conto terzi di spe interesse, in cui il Terracciano era pienamente coinvolto, a nulla valerli successiva risoluzione del contratto di acquisto dell'azienda - avvenuta mesi 9: - stante la natura istantanea del delitto in contestazione e la chiara finalizza illecita di tale operazione. Parimenti manifestamente infondate risultano le altre censure in ordi singoli beni e non solo perché muovono da un'alternativa di merito congruan:le smentita dalla sentenza impugnata facendo riferimento alle intercettz telefoniche, il cui apprezzamento non può essere sindacato in questa risultando pienamente coerenti con il significato loro riconosciuto, quanto p( il dato formale costituito dalla titolarità in capo al ricorrente è stato smenti quello sostanziale; si è infatti precisato che dell'acquisto e della gestione automezzi nel periodo in contestazione si interessò solo ed esclusivamei Terracciano; di conseguenza, anche in ragione del contenuto delle telefonati h( .? - dimostra un fattivo interessamento del Terracciano, non è manifestamente ili aver ritenuto che anche il contratto di comodato del trattore (tg. BN59, ) costituisse un ulteriore espediente volto a mascherare l'effettiva titolarità del I e. Nello stesso senso può concludersi con riferimento aldtro bene (tg. KK02: )), posto che sempre al ricorrente si deve il riacquisto dopo che il mezzo era rien t() nella formale disponibilità della società di leasing, per quanto precisato attra n s() il richiamato delle intercettazioni telefoniche.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché volto a prefiguran rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindi di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisannei rii emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In sostan2 i ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di m :9 preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immur : 3 vizi logici. Invero, l'esistenza di una possibile causale alternativa o concor (rispettivamente far fronte a difficoltà finanziare e/o di accrescirn imprenditoriale) che ha animato l'agire dell'imputato risulta, sulla scorta Ile emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare il compe intercettivo puntualmente richiamato nei passaggi di rilievo dalla seni: 3 impugnata e integralmente da quella di primo grado), congruamente sment. comunque, quanto all'esigenza di acquisire una maggiore penetrazione mercato del settore di interesse, tale finalità assume nt valenza recessivi n quanto realizzata proprio ricorrendo alla caratura criminale del Terracciar quale veniva affidata completamente la gestione della propria ditta individui e de le successive acquisizioni. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione Ji motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di uni si alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza inel .P pr cise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della nnotivazior ii questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa el cc npendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. i. 30918 del 7/05/2015, 264441). In tal caso, il motivo finisce per prefigurare a rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindi o di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisarne' li emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 3. Anche il terzo motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatc mr inifestamente infondato. 3.1. Nessuna contraddittorietà o disparità di trattamento è dato ravvl col la posizione degli altri coimputati per i quali, in conseguenza della rinun: A motivi di appello, è stato riconosciuto il giudizio di prevalenza, trattandosi di o processuale che è stato anche motivatamente ricondotto dalla Corte territc ne l'ambito di un giudizio spettante al giudice del merito, ad indice dimostrati li un percorso di resipiscenza (costituente un quid pluris rispetto al n comportamento processuale riconosciuto per tutti gli imputati dal primo giue noi ravvisabile nei confronti del ricorrente.3.2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente - essendo comunque al ricorrente stato riconosciuto il giudizio di equivalenza - può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986). Nel caso di specie, la Corte territoriale si è uniformata a tale principio ravvisando l'assenza di elementi di tipo circostanziale favorevoli all'imputato rispetto a quelli già valutati dal giudice di prime cure. Né elementi circostanziali che attenuano il reato possono automaticamente ricavarsi dalla mera esclusione dell'aggravante speciale, laddove il mancato riconoscimento non si accompagni all'indicazione di altri indici di minor disvalore esterni al fatto. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per morte dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] come attestato dal relativo certificato del comune di Giugliano in Campania acquisito in atti. Debbono, pertanto, intendersi revocate le statuizioni civili disposte nei confronti dell'imputato in favore delle parti civili costituite (in termini, Sez. 3, 23/03/2017, n. 47894, rv. 271160; Sez. 5, 16/04/2018, n. 32636, rv. 273502). 4. All'inammissibilità dei ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati, si stima equo determinare in euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], A.L.I.L.A.C.C.O. - SOS Impresa e comune di Giugliano in Campania, rispettivamente liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00047/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris