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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 02753/2024

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27790/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Vespasiano n. 60, nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Falcone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale ad litem. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] della Campania-sezione staccata di Salerno, n. 7548/16, pronunciata in data 14/07/2016 edepositata in data 09/08/2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e supportato da successiva memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione t ributaria p rovinciale di Salerno, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso delcontribuente contro la cartella di pagamento, emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente della riscossione, a seguito di controllo formale del modello di dichiarazione 730/2009 relativo al periodo di imposta 2008, effettuato, ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, dalla Agenzia delle Entrate.

L’Ufficio aveva contestato al contribuente di aver recuperato indebitamente il credito di imposta per riacquistodella prima casa, nonché omessi o carenti versamenti IRPEF per imposte dichiarate e non versate, recuperando pertanto le relative imposte, oltre interessi e sanzioni.

Come risulta dal ricorso per il quale qui si procede, la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso solo nei limiti delle somme indicate nella proposta di mediazione del 21/10/2013,prot. 149340/2013, dell'Agenzia delle entrate, rilevando che « l'Agenzia, con la proposta di mediazione non accettata, ha indicato quali potevano e in quale misurapotevano essere detratti specificandone i motivi con argomentazioni sintetiche, maconformi a legge.

A fronte di ciò il ricorrente nulla ha argomentato e documentato».

L’Agenzia si difende con controricorso.

Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente denunzia « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimentoall'articolo 26, comma 1 e 5 del d.p.r. 29/09/1973 n. 602 ed agli art. 24 e 97 dellaCostituzione, deducibile in sede di legittimità come vizio che riverbera ex art. 360, n.3) c.p.c., riguardo la illegittimità della notifica della cartella esattoriale per carenzadi potere notificatorio del concessionario».

2. Con il secondo motivo il contribuente denunzia « Nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto ed in particolare dell'articolo 26, comma 1 del d.p.r. 29/09/1973n. 602 sotto altri profili e dell'articolo 156 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., lettera3), riguardo gli effetti derivanti dalla illegittimità della notifica della cartellaesattoriale e consistenti nella insanabilità della stessa, nella inesistenza dellanotificazione e nella conseguente inefficacia della pretesa erariale».

2.1. Il primo ed il secondo motivo vanno trattati congiuntamente, attesa la loro connessione, in quanto con essi il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la pretesa inesistenza della notifica della cartella al contribuente, perché effettuata direttamente a mezzo posta dalla concessionaria per la riscossione , con la conseguente assunta caducazione delle pretese erariali oggetto dello stesso atto notificato.

Entrambi i motivisono infondati.

Infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, « «In materia di notifica della cartella dipagamento, ai sensi del secondo periodo del primo comma dell’art.26 d.P.R. n. 602/1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l’art. 12 d.lgs. n.46/1999 ha soppresso l’inciso “da parte dell'esattore”, la notifica della cartella esattoriale può avveniremediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento» (Cass. 22/12/2023, nn. 35 822 e 35854, alla cui motivazione si rimanda, anche per le citazioni giurisprudenziali).

Non ha quindi errato la CTR nel rigettare il relativo motivo d’appello del contribuente. 3.Con il terzo motivo il contribuente denunzia « Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 112 c.p.c. - violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quale vizio che riverbera ex art. 360 c.p.c. n.3)». 4.Con il quarto motivo il contribuente denunzia « : Omessa pronuncia su di una parte della domanda del ricorrente,quale vizio di nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. comma 4 e art. 118 disp. di att.c.p.c. e ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 4) ».

4.1. Il terzo ed il quarto motivo vanno trattati congiuntamente, attesa la loro connessione, in quanto con essi il ricorrente censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha dichiarato improponibile il motivo d’appello, con il quale lo stesso contribuente aveva chiesto « in via del tutto subordinata, riconfermare la sentenza di primo grado e ricomprendere nei limiti delle somme indicate nella proposta di mediazione del 21/10/2013, prot. 149340/2013 dell'Agenzia delle Entrate il credito residuo non compensato in atto di€.1.000,00 con conseguente sgravio di sanzioni ed interessi per il suddetto importo».

La CTR, sul punto, ha così argomentato: « Il secondo motivo di gravame, rappresentando eccezione "nuova" nonrilevabile d'ufficio, va dichiarata improponibile nel giudizio di appello».

Sostiene ora il ricorrente, con il terzo motivo, che la sentenza d’appello, nel respingere il secondo motivo digravame, definendolo eccezione nuova non rilevabile d'ufficio e dichiarandoloimproponibile nel giudizio di appello, avrebbe « erroneamente limitato la interpretazione delmotivo di gravame, indicato come "secondo motivo di gravame" […] nella domanda di "ulteriore compensazione per euro1.000,00 derivante per differenza tra quanto compensato (euro2.447,00) e quanto spettante (euro 3.447,00) a titolo di imposta di r egistro" […] omettendo di pronunciarsi sulla domanda nella quale il ricorrente chiedeva "in via del tutto subordinata, riconfermare la sentenza di primo grado…».

Le stesse allegazioni del ricorrente escludono l’emersione del vizio, censurato in termini di omessa pronuncia: la CTR si è pronunciata non solo espressamente sull’eccezione di compensazione, ritenendola nuova ed improponibile; ma anche, implicitamente, sulla richiesta subordinata di conferma della sentenza di primo, che costituisce effetto inevitabile del rigetto dell’appello dello stesso contribuente, unica parte, per quanto emerge dagli atti, ad avere appellato la sentenza di parziale rigetto del suo ricorso.

Quanto al quarto motivo, a prescindere dalla sua formale rubricazione come omessa pronuncia, il corpo del mezzo ne rivela la sostanziale censura di carenza assoluta di motivazione.

La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, non consentirebbe di «comprendere quali siano le ragioni in base a cui il giudicante, nonostantela domanda chiaramente formulata nel ricorso in appello ("in via del tutto subordinata,riconfermare la sentenza di primo grado e ricomprendere nei limiti delle somme indicate nella proposta di mediazione del 21/10/2013, prot. 149340/2013 dell'Agenzia delleEntrate il credito residuo non compensato in atto di €.1.000,00 con conseguente sgravio di sanzioni ed interessi per il suddetto importo" –[…] abbiaraggiunto la decisione parziale di cui alla parte motivazionale e dispositiva prendendo in esame, per dichiararla improponibile poiché ritenuta eccezione nuova, la sola domanda di una "ulteriore compensazione per Euro 1.000,00 […],omettendo invece di pronunciarsi sulla richiesta di riconferma del "la sentenza di primogrado", né la decisione contiene assunti idonei a rappresentare l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice per giungere alla suddetta pronuncia.».

Premessa la difficoltà logica di coniugare la contemporanea denuncia di pretesa omissione totaledi pronuncia (e non un rigetto implicito o un assorbimento) su di un motivo d’impugnazione con l’asserita carenza assoluta di motivazione sulle ragioni della stessa omissione, in ogni caso nella sentenza impugnata non sussiste il vizio di parvenza o di assenza totale o di contraddittorietà interna della motivazione della sentenza impugnata sulla questione de qua.

Infatti la CTR ha esposto le ragioni (condivisibili o meno) per cui ha ritenuto improponibile in rito l’eccezione di compensazione dedotta dall’appellante; mentre la conferma della sentenza di primo grado è una meccanica conseguenza del rigetto dell’unico appello proposto, quello dello stesso contribuente, che non richiede motivazione esplicita ulteriore. 5.Spese per soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorsoe c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.615,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27790/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Vespasiano n. 60, nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Falcone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale ad litem. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] della Campania-sezione staccata di Salerno, n. 7548/16, pronunciata in data 14/07/2016 edepositata in data 09/08/2016, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e supportato da successiva memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione t ributaria p rovinciale di Salerno, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso delcontribuente contro la cartella di pagamento, emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente della riscossione, a seguito di controllo formale del modello di dichiarazione 730/2009 relativo al periodo di imposta 2008, effettuato, ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, dalla Agenzia delle Entrate. L’Ufficio aveva contestato al contribuente di aver recuperato indebitamente il credito di imposta per riacquistodella prima casa, nonché omessi o carenti versamenti IRPEF per imposte dichiarate e non versate, recuperando pertanto le relative imposte, oltre interessi e sanzioni. Come risulta dal ricorso per il quale qui si procede, la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso solo nei limiti delle somme indicate nella proposta di mediazione del 21/10/2013,prot. 149340/2013, dell'Agenzia delle entrate, rilevando che « l'Agenzia, con la proposta di mediazione non accettata, ha indicato quali potevano e in quale misurapotevano essere detratti specificandone i motivi con argomentazioni sintetiche, maconformi a legge. A fronte di ciò il ricorrente nulla ha argomentato e documentato». L’Agenzia si difende con controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente denunzia « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimentoall'articolo 26, comma 1 e 5 del d.p.r. 29/09/1973 n. 602 ed agli art. 24 e 97 dellaCostituzione, deducibile in sede di legittimità come vizio che riverbera ex art. 360, n.3) c.p.c., riguardo la illegittimità della notifica della cartella esattoriale per carenzadi potere notificatorio del concessionario». 2. Con il secondo motivo il contribuente denunzia « Nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto ed in particolare dell'articolo 26, comma 1 del d.p.r. 29/09/1973n. 602 sotto altri profili e dell'articolo 156 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., lettera3), riguardo gli effetti derivanti dalla illegittimità della notifica della cartellaesattoriale e consistenti nella insanabilità della stessa, nella inesistenza dellanotificazione e nella conseguente inefficacia della pretesa erariale». 2.1. Il primo ed il secondo motivo vanno trattati congiuntamente, attesa la loro connessione, in quanto con essi il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la pretesa inesistenza della notifica della cartella al contribuente, perché effettuata direttamente a mezzo posta dalla concessionaria per la riscossione , con la conseguente assunta caducazione delle pretese erariali oggetto dello stesso atto notificato. Entrambi i motivisono infondati. Infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, « «In materia di notifica della cartella dipagamento, ai sensi del secondo periodo del primo comma dell’art.26 d.P.R. n. 602/1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l’art. 12 d.lgs. n.46/1999 ha soppresso l’inciso “da parte dell'esattore”, la notifica della cartella esattoriale può avveniremediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento» (Cass. 22/12/2023, nn. 35 822 e 35854, alla cui motivazione si rimanda, anche per le citazioni giurisprudenziali). Non ha quindi errato la CTR nel rigettare il relativo motivo d’appello del contribuente. 3.Con il terzo motivo il contribuente denunzia « Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 112 c.p.c. - violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quale vizio che riverbera ex art. 360 c.p.c. n.3)». 4.Con il quarto motivo il contribuente denunzia « : Omessa pronuncia su di una parte della domanda del ricorrente,quale vizio di nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. comma 4 e art. 118 disp. di att.c.p.c. e ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 4) ». 4.1. Il terzo ed il quarto motivo vanno trattati congiuntamente, attesa la loro connessione, in quanto con essi il ricorrente censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha dichiarato improponibile il motivo d’appello, con il quale lo stesso contribuente aveva chiesto « in via del tutto subordinata, riconfermare la sentenza di primo grado e ricomprendere nei limiti delle somme indicate nella proposta di mediazione del 21/10/2013, prot. 149340/2013 dell'Agenzia delle Entrate il credito residuo non compensato in atto di€.1.000,00 con conseguente sgravio di sanzioni ed interessi per il suddetto importo». La CTR, sul punto, ha così argomentato: « Il secondo motivo di gravame, rappresentando eccezione "nuova" nonrilevabile d'ufficio, va dichiarata improponibile nel giudizio di appello». Sostiene ora il ricorrente, con il terzo motivo, che la sentenza d’appello, nel respingere il secondo motivo digravame, definendolo eccezione nuova non rilevabile d'ufficio e dichiarandoloimproponibile nel giudizio di appello, avrebbe « erroneamente limitato la interpretazione delmotivo di gravame, indicato come "secondo motivo di gravame" […] nella domanda di "ulteriore compensazione per euro1.000,00 derivante per differenza tra quanto compensato (euro2.447,00) e quanto spettante (euro 3.447,00) a titolo di imposta di r egistro" […] omettendo di pronunciarsi sulla domanda nella quale il ricorrente chiedeva "in via del tutto subordinata, riconfermare la sentenza di primo grado…». Le stesse allegazioni del ricorrente escludono l’emersione del vizio, censurato in termini di omessa pronuncia: la CTR si è pronunciata non solo espressamente sull’eccezione di compensazione, ritenendola nuova ed improponibile; ma anche, implicitamente, sulla richiesta subordinata di conferma della sentenza di primo, che costituisce effetto inevitabile del rigetto dell’appello dello stesso contribuente, unica parte, per quanto emerge dagli atti, ad avere appellato la sentenza di parziale rigetto del suo ricorso. Quanto al quarto motivo, a prescindere dalla sua formale rubricazione come omessa pronuncia, il corpo del mezzo ne rivela la sostanziale censura di carenza assoluta di motivazione. La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, non consentirebbe di «comprendere quali siano le ragioni in base a cui il giudicante, nonostantela domanda chiaramente formulata nel ricorso in appello ("in via del tutto subordinata,riconfermare la sentenza di primo grado e ricomprendere nei limiti delle somme indicate nella proposta di mediazione del 21/10/2013, prot. 149340/2013 dell'Agenzia delleEntrate il credito residuo non compensato in atto di €.1.000,00 con conseguente sgravio di sanzioni ed interessi per il suddetto importo" –[…] abbiaraggiunto la decisione parziale di cui alla parte motivazionale e dispositiva prendendo in esame, per dichiararla improponibile poiché ritenuta eccezione nuova, la sola domanda di una "ulteriore compensazione per Euro 1.000,00 […],omettendo invece di pronunciarsi sulla richiesta di riconferma del "la sentenza di primogrado", né la decisione contiene assunti idonei a rappresentare l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice per giungere alla suddetta pronuncia.». Premessa la difficoltà logica di coniugare la contemporanea denuncia di pretesa omissione totaledi pronuncia (e non un rigetto implicito o un assorbimento) su di un motivo d’impugnazione con l’asserita carenza assoluta di motivazione sulle ragioni della stessa omissione, in ogni caso nella sentenza impugnata non sussiste il vizio di parvenza o di assenza totale o di contraddittorietà interna della motivazione della sentenza impugnata sulla questione de qua. Infatti la CTR ha esposto le ragioni (condivisibili o meno) per cui ha ritenuto improponibile in rito l’eccezione di compensazione dedotta dall’appellante; mentre la conferma della sentenza di primo grado è una meccanica conseguenza del rigetto dell’unico appello proposto, quello dello stesso contribuente, che non richiede motivazione esplicita ulteriore. 5.Spese per soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorsoe c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.615,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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