Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18347/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della pena sostitutiva; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 19 febbraio 2024, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Treviso, sull'accordo delle parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., dichiarati estinti per intervenuta prescrizione i reati contestati ai capi A), B) ed F), ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati bancarotta fraudolenta distrattiva (capo C) e documentale (capo D) nella misura di 3 anni e 6 mesi di reclusione.

Ha invece rigettato la richiesta di conversione di tale pena in quella sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen. in quanto tardiva.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 599-bis e 545-bis cod. proc. pen.

Il ricorrente rileva in via preliminare che la sostituzione della pena detentiva ex art. 20-bis cod. pen. aveva costituito oggetto espresso dell'accordo intervenuto con il Procuratore generale ai sensi dell'art. 599-bis, sicché la pronuncia della Corte territoriale, discostandosi da tale accordo, risultava avere un contenuto da esso divergente, e pertanto ben poteva costituire oggetto di ricorso per cassazione.

Ciò posto, Fiano deduce l'erroneità della statuizione sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi tempestiva la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva che sia avanzata al più tardi nel corso dell'udienza di discussione del giudizio di appello, per effetto della lettura coordinata dell'art. 597 cod. proc. pen. con la disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Inoltre, la decisione della Corte territoriale contrasterebbe con l'obbligo di integrale accoglimento della concorde richiesta avanzata dalle parti, atteso che, in tema di patteggiamento, tale richiesta vincola il giudice nella sua integralità, salvo il rigetto della stessa in caso di inammissibilità.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 185 cod. pen., 538 e 539, 540, comma 2, 541, 578 e 592, comma 4, cod. proc. pen.

La sentenza impugnata, pur avendo dichiarato estinto il reato di cui al capo A) dell'imputazione perché prescritto in epoca precedente alla sentenza di primo grado, non aveva revocato le statuizioni civili assunte dal primo giudice e, illegittimamente, aveva condannato il ricorrente al pagamento delle ulteriori spese per il giudizio di secondo grado in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione.

Precisa, inoltre, il ricorrente che tale censura non poteva intendersi rinunciata per effetto dell'intervenuto concordato, in quanto il riconoscimento della causa di estinzione costituiva oggetto di tale accordo.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusione scritte con cui ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della pena sostitutiva, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) - alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della sussistenza di circostanze attenuanti nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Nella specie il ricorrente ha censurato il contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo raggiunto tra le parti con riguardo alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, sicché il ricorso deve ritenersi ammissibile.

3. Esso è altresì fondato.

Secondo quanto risulta dal verbale dell'udienza svoltasi avanti alla Corte d'appello il 19 febbraio 2024, l'imputato aveva specificamente inserito nella proposta di concordato la sostituzione della pena in detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. e che il Procuratore generale aveva prestato il proprio consenso.

La Corte territoriale ha disatteso tale richiesta sul rilievo della sua tardività, non essendo stata prospettata né con i motivi di gravame e neppure con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Tale conclusione, la quale poggia su un presupposto erroneo, è illegittima.

Mette conto rilevare in proposito che, secondo l'orientamento senz'altro prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare seguito, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod.proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 4, n. 4934 dei 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 de119/12 /2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 - 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01).

Tale interpretazione non è preclusa dal principio ricavato dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma.

Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso.

Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello.

Tale interpretazione risulta quella maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive.

Si è altresì rilevato che la differente soluzione prospettata dall'unico precedente difforme (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Rv. 285708 - 01) non tiene conto della circostanza che «il d.lgs. n. 150 del 2022 ha dettato una apposita disciplina transitoria il cui significato, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l'ambito applicativo della sostituzione oltre i limiti ricavabili dal mero innesto nell'ordinamento penale delle nuove "pene sostitutive"» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, cit.).

Questa Corte regolatrice ha inoltre statuito che le pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. e all'art. 53,

I. n. 689 del 1981 ben possono essere applicate in sede di patteggiamento ovvero nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., purché tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 - 01; Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 - 01).

Nella specie, le suesposte considerazioni conducono ad escludere che la richiesta di applicazione di pena sostitutiva formulata dall'imputato nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello fosse tardiva.

In ogni caso, risulta assorbente il rilievo per cui la Corte d'appello si è illegittimamente discostata dal concordato espresso dalle parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., determinando la pena in termini diversi da quelli convenuti.

Secondo il condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, sicché il giudice di appello non ha altra scelta se non quella tra conformarsi all'accordo intervenuto tra le parti ovvero disattenderlo, procedendo al giudizio ordinario (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 - 01).

4. A tanto consegue, ad avviso del Collegio, l'annullamento della decisione nella sua totalità, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, la quale adotterà le conseguenti determinazioni anche con riguardo alle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della pena sostitutiva; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19 febbraio 2024, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Treviso, sull'accordo delle parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., dichiarati estinti per intervenuta prescrizione i reati contestati ai capi A), B) ed F), ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati bancarotta fraudolenta distrattiva (capo C) e documentale (capo D) nella misura di 3 anni e 6 mesi di reclusione. Ha invece rigettato la richiesta di conversione di tale pena in quella sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen. in quanto tardiva. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 599-bis e 545-bis cod. proc. pen. Il ricorrente rileva in via preliminare che la sostituzione della pena detentiva ex art. 20-bis cod. pen. aveva costituito oggetto espresso dell'accordo intervenuto con il Procuratore generale ai sensi dell'art. 599-bis, sicché la pronuncia della Corte territoriale, discostandosi da tale accordo, risultava avere un contenuto da esso divergente, e pertanto ben poteva costituire oggetto di ricorso per cassazione. Ciò posto, Fiano deduce l'erroneità della statuizione sotto un duplice profilo. Innanzitutto, secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi tempestiva la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva che sia avanzata al più tardi nel corso dell'udienza di discussione del giudizio di appello, per effetto della lettura coordinata dell'art. 597 cod. proc. pen. con la disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 150 del 2022. Inoltre, la decisione della Corte territoriale contrasterebbe con l'obbligo di integrale accoglimento della concorde richiesta avanzata dalle parti, atteso che, in tema di patteggiamento, tale richiesta vincola il giudice nella sua integralità, salvo il rigetto della stessa in caso di inammissibilità. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 185 cod. pen., 538 e 539, 540, comma 2, 541, 578 e 592, comma 4, cod. proc. pen. La sentenza impugnata, pur avendo dichiarato estinto il reato di cui al capo A) dell'imputazione perché prescritto in epoca precedente alla sentenza di primo grado, non aveva revocato le statuizioni civili assunte dal primo giudice e, illegittimamente, aveva condannato il ricorrente al pagamento delle ulteriori spese per il giudizio di secondo grado in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione. Precisa, inoltre, il ricorrente che tale censura non poteva intendersi rinunciata per effetto dell'intervenuto concordato, in quanto il riconoscimento della causa di estinzione costituiva oggetto di tale accordo. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusione scritte con cui ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della pena sostitutiva, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) - alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della sussistenza di circostanze attenuanti nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Nella specie il ricorrente ha censurato il contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo raggiunto tra le parti con riguardo alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, sicché il ricorso deve ritenersi ammissibile. 3. Esso è altresì fondato. Secondo quanto risulta dal verbale dell'udienza svoltasi avanti alla Corte d'appello il 19 febbraio 2024, l'imputato aveva specificamente inserito nella proposta di concordato la sostituzione della pena in detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. e che il Procuratore generale aveva prestato il proprio consenso. La Corte territoriale ha disatteso tale richiesta sul rilievo della sua tardività, non essendo stata prospettata né con i motivi di gravame e neppure con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Tale conclusione, la quale poggia su un presupposto erroneo, è illegittima. Mette conto rilevare in proposito che, secondo l'orientamento senz'altro prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare seguito, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod.proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 4, n. 4934 dei 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 de119/12 /2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 - 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01). Tale interpretazione non è preclusa dal principio ricavato dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello. Tale interpretazione risulta quella maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive. Si è altresì rilevato che la differente soluzione prospettata dall'unico precedente difforme (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Rv. 285708 - 01) non tiene conto della circostanza che «il d.lgs. n. 150 del 2022 ha dettato una apposita disciplina transitoria il cui significato, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l'ambito applicativo della sostituzione oltre i limiti ricavabili dal mero innesto nell'ordinamento penale delle nuove "pene sostitutive"» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, cit.). Questa Corte regolatrice ha inoltre statuito che le pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. e all'art. 53, I. n. 689 del 1981 ben possono essere applicate in sede di patteggiamento ovvero nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., purché tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 - 01; Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 - 01). Nella specie, le suesposte considerazioni conducono ad escludere che la richiesta di applicazione di pena sostitutiva formulata dall'imputato nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello fosse tardiva. In ogni caso, risulta assorbente il rilievo per cui la Corte d'appello si è illegittimamente discostata dal concordato espresso dalle parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., determinando la pena in termini diversi da quelli convenuti. Secondo il condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, sicché il giudice di appello non ha altra scelta se non quella tra conformarsi all'accordo intervenuto tra le parti ovvero disattenderlo, procedendo al giudizio ordinario (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 - 01). 4. A tanto consegue, ad avviso del Collegio, l'annullamento della decisione nella sua totalità, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, la quale adotterà le conseguenti determinazioni anche con riguardo alle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla la sentenza im
Sentenza Cassazione n. 18347/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris