CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 18954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato nella [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamanto senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del 20 maggio 2021 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Prato, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA] in quello di cui all'art.337 cod. pen., ha confermata nel resto la pronuncia di primo grado. Per quanto qui di interesse, il ricorrente era imputato per il reato di cui all'art.336 cod. pen., dalla Corte di appello riqualificato ai sensi dell'art. 337 cod. pen., per aver usato minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali Sposato e Paggetti, in servizio alla Questura di Prato, per costringerli ad omettere un atto del loro ufficio e segnatamente l'esecuzione del test di accertamento del tasso alcoolemico. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, quale un unico motivo, la violazione di legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per l'omessa declaratoria di prescrizione del delitto contestato in quanto commesso il 26 agosto 2012, declaratoria che sarebbe dovuta intervenire ad opera della Corte di appello ex art.129 cod. proc. pen. 3. Risultando il reato ormai prescritto in data precedente alla decisione di secondo grado, il ricorso è fondato. 4. Premessa l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, seppure non dedotta in sede di gravame ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01), sulla base delle emergenze processuali risulta che, a fronte della commissione del reato in data 26 agosto 2012, la decisione di secondo grado è intervenuta il 20 maggio 2021, a termini di prescrizione ormai abbondantemente scaduti. Ed infatti, tenuto conto dei limiti di pena edittali e dei criteri di cui all'art. 157 cod. pen. (sei anni) e dell'interruzione dei termini non oltre un quarto (un anno e sei mesi), in assenza di periodi da computare ai fini della sospensione ex art. 159 cod. pen., la prescrizione risulta maturata il 26 febbraio 2020, epoca precedente rispetto alla decisione intervenuta in fase di appello. 5. Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio per prescrizione della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 08/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Petra)zel is Deposita