CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17540/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le indagini preliminari delTribunale di RavennaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale StefanoTocci, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In data 29 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., appli-cando ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 2e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 648 cod. pen. (capi g), h), i) della rubrica),sostituendo la pena detentiva con quella della detenzione domiciliare. Con lastessa sentenza il giudice ha disposto, altresì, ai sensi dell’art. 240, commi 1 e 2,cod. pen., la confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti e di quanto ad esseaccessorio, la confisca e destinazione alla Direzione di artiglieria competente dellearmi in sequestro, la confisca delle carte di pagamento e dei dispositivi telematiciin sequestro; ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen., 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990,la confisca della somma di denaro in sequestro, pari ad euro 2.595,00.2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzodel difensore di fiducia, deducendo quattro motivi, di seguito sintetizzati, confor-memente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 240 e 240 bis cod.pen., per avere il giudice ordinato la confisca delle carte di pagamento e del de-naro, nonostante tali beni non fossero più in sequestro, avendone il P.M. dispostola restituzione nella fase delle indagini con provvedimento del 21 luglio 2025.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 240 bis cod. pen.e 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 nonché carenza ed illogicità della motivazione inordine alla confisca della somma di denaro.Si assume che la motivazione fornita dal giudice per giustificare la sussistenzadel requisito della sproporzione sia del tutto apparente, in quanto priva di riscontriconcreti e ancorata a una illegittima inversione dell’onere probatorio.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 240 cod. pen. e assolutacarenza di motivazione in ordine alla disposta confisca delle carte di pagamento,per non aver il giudice indicato le ragioni che giustificavano l’applicazione di talesanzione.2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione dell’art. 240 cod. pen. in relazione alla disposta confiscadegli apparecchi telefonici.Si osserva che il giudice si è limitato ad affermare assertivamente che si trat-tava di strumenti impiegati per la commissione dei reati, venendo così meno all’ob-bligo motivazionale in ordine alla sussistenza di un vincolo di pertinenzialità con lecondotte in contestazione; presupposto necessario, in ragione della natura facol-tativa della confisca.Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.3. Il P.G. di questa Corte ha reso le conclusioni scritte, indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Posto che nel caso di specie, come emerge dalla sentenza impugnata, ledisposte confische non sono state oggetto di accordo, il ricorso per cassazione sulpunto può essere proposto per i consueti motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.,come confermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U,n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01), sicché i motivi sonoammissibili e, per quanto immediatamente si dirà, in parte fondati.2. Il primo motivo con cui si lamenta violazione di legge per aver il giudicedisposto la confisca del denaro e delle carte di pagamento, nonostante tali beninon fossero più in sequestro, è manifestamente infondato.Costituisce, invero, orientamento consolidato di questa Corte che la confiscapuò essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelaredi sequestro, purché sussistano norme che la consentano o impongano, a prescin-dere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale,il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concretiche gli sono propri (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe, Rv. 255113 - 01).3. Il secondo motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione, in ordine alladisposta confisca del denaro, è infondato.3.1. La confisca cd. allargata, di cui all’art. 240 bis cod. pen., applicabile ancheai reati in materia di stupefacenti, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 85 bisd.P.R. n. 309 del 1990, è giustificata dalla particolare gravità dei delitti spia ed ècaratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusain quanto fondata su tre elementi: la qualità di condannato per determinati reati;la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente,rispetto al suo reddito o alla sua attività economica; la presunzione che il patrimo-nio stesso derivi da altre attività criminose non accertate. In presenza di determi-nate condizioni, si presume, dunque, che il condannato abbia commesso non soloil delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giu-dizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone (Sez. U, n. 920 del17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 – 01).Anche di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte, in conformità alle pro-nunce sul tema del Giudice delle leggi (per tutte cfr. Corte cost., n. 33 del 2018),hanno ribadito che detta presunzione relativa non realizza una reale inversionedell'onere della prova, ma si limita a porre a carico del soggetto destinatario delprovvedimento di confisca o di sequestro un onere di allegazione di fatti e circo-stanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà la sussi-stenza (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 – 01).3.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi va-lorizzando, con motivazione congrua e priva di vizi logici, l’assenza di qualsiasiriscontro all’attività lavorativa che il ricorrente aveva asserito di svolgere, l’impre-cisato e indimostrato ausilio da parte di familiari, la conseguente incompatibilitàdella situazione reddituale del ricorrente con l’entità del contante rinvenuto, deltutto sproporzionato rispetto al suo concreto potere di acquisto e risparmio, tantopiù in ragione delle spese da sostenere per la propria famiglia.4. Il terzo e il quarto motivo, riguardanti la disposta confisca delle carte dipagamento e degli apparecchi telefonici, per tali ragioni sindacabili congiunta-mente, risultano fondati.La sentenza impugnata risulta effettivamente carente, sotto il profilo motiva-zionale, avendo disposto, ai sensi dell’art. 240, commi 1 e 2, cod. pen.,«la confiscae allegazione agli atti delle carte di pagamento in sequestro, nonché la confiscafacoltativa degli apparecchi telefonici in sequestro in quanto impiegati per la com-missione dei reati» con affermazioni generiche e apodittiche, che non consentonodi comprendere le ragioni, né in fatto, né in diritto, della disposta misura, nonessendo neppure chiarito a quale dei reati contestati all'imputato la stessa sia ri-ferita.Nemmeno può essere valorizzato il riferimento alla asserita strumentalità, at-teso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di confisca facoltativaex art. 240, comma 1, cod. pen., «il giudice non può motivare, con formulaastratta, il provvedimento che ne dispone l'applicazione in relazione al bene utiliz-zato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire lacommissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenutasussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, va-lutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito,sia le modalità di realizzazione dello stesso» (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023,Esposito, Rv. 285062 - 01); ciò alla luce della natura cautelare della stessa chetende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017,S., Rv. 270324 - 01).4. La sentenza va, dunque, annullata, limitatamente alla disposta confiscadelle carte di pagamento e degli apparecchi telefonici, con rinvio al Tribunale diRavenna, diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle carte di paga-mento e dei telefoni cellulari e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale diRavenna-Ufficio GIP, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso, il 4 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]