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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 06922/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si contesta in termini di evidente genericità la motivazione sottesa al giudizio di responsabilità che la lettura della decisione impugnata smentisce apertamente, risultando puntualmente delineati i profili costitutivi della evasione contestata alla luce dell'evidenza delle emergenze probatorie all'uopo valorizzate; con il secondo e il terzo motivo si contestano le valutazioni spese in relazione al riconoscimento della recidiva e alla manacata applicazione delle generiche/malgrado anche in ti parte qua a sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul puntof così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede • rilevato che all'inammissi/bilita del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si contesta in termini di evidente genericità la motivazione sottesa al giudizio di responsabilità che la lettura della decisione impugnata smentisce apertamente, risultando puntualmente delineati i profili costitutivi della evasione contestata alla luce dell'evidenza delle emergenze probatorie all'uopo valorizzate; con il secondo e il terzo motivo si contestano le valutazioni spese in relazione al riconoscimento della recidiva e alla manacata applicazione delle generiche/malgrado anche in ti parte qua a sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul puntof così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede • rilevato che all'inammissi/bilita del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 06922/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris