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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32223/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 25051/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

CCORS045P43E532K), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

BLNRMR7OH65E532F) rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 142 - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del"Foro di Siracusa (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 79, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - resistente - Avverso la sentenfa della Corte d'appello di Catania n. 457/2017, pubblicata il 20 marzo 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietaria dell'immobile sito in Pachino (SR), [OSCURATO:PERSONA] n.87, posto sull'angolo con [OSCURATO:PERSONA] n. 33, evocava dinanzi al Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata d'Avola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza del suo diritto di comproprietà del cortile privato con annesso atrio (avente accesso in [OSCURATO:PERSONA]), confinante con l'immobile di sua proprietà, e di condannare le convenute alla consegna in suo favore delle chiavi del cancello di accesso al cortile che queste avevano, senza il suo consenso, sostituito nel 2008, nonché di inibire loro l'uso del cortile per il ricovero delle autovetture; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza delle convenute che proponevano anche domanda riconvenzionale di riduzione in pristino dei luoghi che l'attrice aveva modificato (munendo di inferriate una finestra posta sul lato confinante con il cortile che occupavano una porzione d'aria di loro proprietà), il Giudice adito, con sentenz n. 245/2013, rigettava integralmente la domanda attorea e in accoglimento di quella riconvenzionale condannava la PARISI al ripristino dei luoghi con la rimozione degli sporti in ferro apposti alla finestra, ordinando anche che la porta d'ingresso tornasse ad avere apertura verso l'interno, e con attribuzione delle spese processuali a carico dell'attrice; - sul gravame interposto dalla PARISI, la Corte di appello di Catania, nella resistenza delle appellate, con sentenza n. 4573/2017, accoglieva l'impugnazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la comproprietà del ,cortile per cui era causa, condannando le appellate a consegnare le chiavi del cancello di ingresso e ad astenersi dal posteggiare le autovetture al suo interno, attribuendo le spese processuali per il 70% secondo soccombenza e per il 30% compensandole.

Nel dettaglio, la Cote etnea affermava che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto l'esistenza di una servitù di passaggio "di cortesia" per accedere da [OSCURATO:PERSONA] all'immobile della PARISI, quando, invece, avrebbe piuttosto dovuto evincere l'esistenza della dedotta comproprietà del cortile, definito anche "atrio" o "ingresso", come emergeva evidente dall'esame della documentazione prodotta.

In particolare, la Corte distrettuale accertava che le unità immobiliari degli odierni contendenti erano in origine appartenute ad un unico proprietario, [OSCURATO:PERSONA], che, con atto inter vivos del 18/11/1894, le aveva date in dote per la figlia Corradina e, per essa, al promesso sposo [OSCURATO:PERSONA].

Per successione, poi, il corpo di case era stato acquistato dai loro figli, Salvatore, Concettina e [OSCURATO:PERSONA], i quali con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] vendevano a [OSCURATO:PERSONA] "due vani contigui, posti in Pachino, [OSCURATO:PERSONA], segnati coi N. civici 72-75, con l'annesso suolo fabbricabile confinante con ingresso e piccolo atrio comune a mezzogiorno, con la comproprietà di detto ingresso e atrio comune ai venditori".

I figli di [OSCURATO:PERSONA] (di cui [OSCURATO:PERSONA], maritata Parisi, è erede), succeduti al padre, stipulavano, poi un atto di divisione (rogato il 05/11/1970), a mezzo del quale le particelle 1271 e 1273 dell'immobile venivano attribuite a [OSCURATO:PERSONA], e precisamente la "casa terrena posta in Pachino, [OSCURATO:PERSONA] 73-75, composta di tre vani, ed accessori, ed atrio, confinante, oltre che con la predetta, con la [OSCURATO:PERSONA], ove sorge un altro ingresso, con cortile e con case Moncada".

Per il Giudice del gravame, l'ingresso per accedere all'immobile di proprietà della PARISI andava identificato con quello indicato nell'atto del 1942 e che non poteva che essere il cortile per cui era controversia.

A Rosa era poi succedig la figlia [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla restante parte dell'immobile oggetto dell'atto dotale, pervenuto per successione ai figli di [OSCURATO:PERSONA], sempre per successioni ereditarie perveniva a Francesca, Sebastiana, Corradina e [OSCURATO:PERSONA], nonché a [OSCURATO:PERSONA], le quali, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vendevano il bene ad [OSCURATO:PERSONA].

Per l'altra quota invece era pacifico che il bene, per successione di [OSCURATO:PERSONA], vedova Blundo, era pervenuta alle altre appellate; - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], ANITA e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi di impugnazione, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; (\i Vt - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che: - con il primo motivo le ricorrenti lamentano, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" per aver la Corte d'appello di Catania omesso la disamina di tutti gli atti notarili prodotti dalle parti in lite, la quale avrebbe portato a definire la lite in maniera opposta, confermando cioè la decisione adottata in prime cure ed affermando la comproprietà della PARISI solo sul bene definito "atrio ed ingresso" e non anche sul "cortile" conteso.

Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti si dolgono, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., della violazione degli artt. 1350 c.c. e 2697 c.c., per aver il Giudice dell'appello fatto cattivo governo dei principi fondamentali in tema di trasferimento della proprietà immobiliare, esonerando la parte che si dichiarava comproprietaria del bene immobile dall'onere di dimostrare l'acquisto e la quota mediante produzione di atto pubblico o scrittura privata.

Con il terzo motivo le ricorrenti pongono questione delle spese in ipotesi di accoglimento.

I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, sono privi di pregio.

In particolare, essi, prima ancora che infondati, sono inammissibili là dove, sul pretesto di un inesistente vizio di motivazione, mirano a contrastare le scelte e le valutazioni probatorie operate in sede di merito dalla Corte di appello di Catania, per escludere che il cortile di cui è controversia ricada nella proprietà comune delle parti in lite.

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Giudice territoriale ha invece fornito una motivazione logica e adeguata, dando atto, attraverso la disamina degli atti notarili prodotti, che con l'atto di vendita del 16 febbraio 1942, avente ad oggetto "due vani con suolo fabbricabile confinante con ingresso e piccolo atrio comune a mezzogiorno, con la comproprietà di detto ingresso e atrio comuni ai venditori", era nata la comunione dell'area oggetto di causa fra gli odierni contendenti e ricevendo l'immobile della PARISI dal detto cortile luce ed aria (attraverso una porta e una finestra) si dovesse ritenere, per tal via e giusto il disposto di cui all'art. 1117 c.c., che esso fosse di proprietà comune della PARISI e delle COCO - BLUNDO, odierne ricorrenti.

Infatti, la presunzione legale di comproprietà stabilita all'art.1117 c.c. - la quale, descrivendo un'elencazione non tassativa ma solo esemplificativa (cfr. Cass. n. 6175 del 2009, n. 1680 del 2015), si applica per analogia anche quando non si tratti di parti comuni di un edificio diviso per piani, bensì di parti comuni (come ad es. un cortile) di edifici limitrofi aventi le caratteristiche di edifici autonomi (cfr. Cass. n. 5474 del 1977) -, essendo presunzione relativa (cfr. Cass. n. 10700 del 2003), può esser vinta solo dal titolo con il quale le parti abbiano eventualmente disciplinato i rapporti fra le proprietà finitime (cfr. Cass. n. 40 del 1978).

L'indagine diretta poi ad accertare se ciò sia realmente intervenuto si concretizza in un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato in sede di giudizio di legittimità, quando adeguatamente e logicamente motivato (cfr. Cass. n. 2943 del 2004).

Ciò premesso, dunque, conformemente a quanto statuito nel merito, dall'esame degli atti notarili prodotti, posteriori a quello di vendita del 1942 (da cui si evinceva, quindi, l'esistenza della dedotta comproprietà del cortile, definito anche "atrio" o "ingresso", in capo alla PARISI, il cui acquisto discende dall'atto predetto), non emergevano elementi determinanti per vincere la presunzione legale di comproprietà, ed anzi, considerato anche che in origine le unità immobiliari degli odierni contendenti erano appartenute ad un unico proprietario, la relazione di accessorietà e di strumentalità fra l'area contesa e i fabbricati immobiliari di proprietà esclusiva delle parti induceva legittimamente a concludere nel senso della comproprietà ex lege, in mancanza di un titolo avente la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. n. 22339 del 2019) che affermasse l'esclusività del diritto, ovvero del verificarsi dell'usucapione (cfr. Cass. n. 318 del 1982), nel caso di specie mai dedotta.

Dunque, essendo sussistente per il cortile de quo il presupposto di un diritto in comunione (dato dalla relazione di accessorietà strumentale e funzionale al godimento del bene individuale e non suscettibile di autonoma utilità) è lecito presumere la proprietà comune dello stesso in capo alle parti.

Altrettanto infondata è la pretesa violazione degli articoli 1350 e 2697 c.c., atteso che, quando la presunzione di cui all'art. 1117 c.c. opera a favore dell'attore in giudizio, la regola in materia probatoria è data dall'inversione dell'onere della prova, spettando ai convenuti, per contrastare la pretesa comproprietà, dimostrare l'esclusiva appartenenza del cortile (cfr. Cass. sent. 5267/1978), riservata, cioè, ad uno solo dei contendenti.

Nel caso di specie, i giudizi di primo e secondo grado sono stati ambedue introdotti dalla PARISI, competendo, dunque, alle parti resistenti [OSCURATO:PERSONA], ANITA e [OSCURATO:PERSONA], addurre prova scritta (art. 1350 c.c.) dell'esclusiva appartenenza del bene conteso e non avendo quest'ultime introdotto alcuna prova della loro proprietà esclusiva sul bene, non c'è stata la pretesa violazione dei regimi di distribuzione degli oneri probatori da parte dei Giudici del merito.

Infine, per quanto attiene al motivo sulle spese del giudizio, ne va ritenuto l'assorbimento stante il rigetto degli altri due motivi di impugnazione.

In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle stesse ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Parisi che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. \,'uu Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 25051/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. CCORS045P43E532K), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. BLNRMR7OH65E532F) rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 142 - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del"Foro di Siracusa (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 79, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - resistente - Avverso la sentenfa della Corte d'appello di Catania n. 457/2017, pubblicata il 20 marzo 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietaria dell'immobile sito in Pachino (SR), [OSCURATO:PERSONA] n.87, posto sull'angolo con [OSCURATO:PERSONA] n. 33, evocava dinanzi al Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata d'Avola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza del suo diritto di comproprietà del cortile privato con annesso atrio (avente accesso in [OSCURATO:PERSONA]), confinante con l'immobile di sua proprietà, e di condannare le convenute alla consegna in suo favore delle chiavi del cancello di accesso al cortile che queste avevano, senza il suo consenso, sostituito nel 2008, nonché di inibire loro l'uso del cortile per il ricovero delle autovetture; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza delle convenute che proponevano anche domanda riconvenzionale di riduzione in pristino dei luoghi che l'attrice aveva modificato (munendo di inferriate una finestra posta sul lato confinante con il cortile che occupavano una porzione d'aria di loro proprietà), il Giudice adito, con sentenz n. 245/2013, rigettava integralmente la domanda attorea e in accoglimento di quella riconvenzionale condannava la PARISI al ripristino dei luoghi con la rimozione degli sporti in ferro apposti alla finestra, ordinando anche che la porta d'ingresso tornasse ad avere apertura verso l'interno, e con attribuzione delle spese processuali a carico dell'attrice; - sul gravame interposto dalla PARISI, la Corte di appello di Catania, nella resistenza delle appellate, con sentenza n. 4573/2017, accoglieva l'impugnazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la comproprietà del ,cortile per cui era causa, condannando le appellate a consegnare le chiavi del cancello di ingresso e ad astenersi dal posteggiare le autovetture al suo interno, attribuendo le spese processuali per il 70% secondo soccombenza e per il 30% compensandole. Nel dettaglio, la Cote etnea affermava che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto l'esistenza di una servitù di passaggio "di cortesia" per accedere da [OSCURATO:PERSONA] all'immobile della PARISI, quando, invece, avrebbe piuttosto dovuto evincere l'esistenza della dedotta comproprietà del cortile, definito anche "atrio" o "ingresso", come emergeva evidente dall'esame della documentazione prodotta. In particolare, la Corte distrettuale accertava che le unità immobiliari degli odierni contendenti erano in origine appartenute ad un unico proprietario, [OSCURATO:PERSONA], che, con atto inter vivos del 18/11/1894, le aveva date in dote per la figlia Corradina e, per essa, al promesso sposo [OSCURATO:PERSONA]. Per successione, poi, il corpo di case era stato acquistato dai loro figli, Salvatore, Concettina e [OSCURATO:PERSONA], i quali con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] vendevano a [OSCURATO:PERSONA] "due vani contigui, posti in Pachino, [OSCURATO:PERSONA], segnati coi N. civici 72-75, con l'annesso suolo fabbricabile confinante con ingresso e piccolo atrio comune a mezzogiorno, con la comproprietà di detto ingresso e atrio comune ai venditori". I figli di [OSCURATO:PERSONA] (di cui [OSCURATO:PERSONA], maritata Parisi, è erede), succeduti al padre, stipulavano, poi un atto di divisione (rogato il 05/11/1970), a mezzo del quale le particelle 1271 e 1273 dell'immobile venivano attribuite a [OSCURATO:PERSONA], e precisamente la "casa terrena posta in Pachino, [OSCURATO:PERSONA] 73-75, composta di tre vani, ed accessori, ed atrio, confinante, oltre che con la predetta, con la [OSCURATO:PERSONA], ove sorge un altro ingresso, con cortile e con case Moncada". Per il Giudice del gravame, l'ingresso per accedere all'immobile di proprietà della PARISI andava identificato con quello indicato nell'atto del 1942 e che non poteva che essere il cortile per cui era controversia. A Rosa era poi succedig la figlia [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla restante parte dell'immobile oggetto dell'atto dotale, pervenuto per successione ai figli di [OSCURATO:PERSONA], sempre per successioni ereditarie perveniva a Francesca, Sebastiana, Corradina e [OSCURATO:PERSONA], nonché a [OSCURATO:PERSONA], le quali, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vendevano il bene ad [OSCURATO:PERSONA]. Per l'altra quota invece era pacifico che il bene, per successione di [OSCURATO:PERSONA], vedova Blundo, era pervenuta alle altre appellate; - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], ANITA e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi di impugnazione, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; (\i Vt - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: - con il primo motivo le ricorrenti lamentano, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" per aver la Corte d'appello di Catania omesso la disamina di tutti gli atti notarili prodotti dalle parti in lite, la quale avrebbe portato a definire la lite in maniera opposta, confermando cioè la decisione adottata in prime cure ed affermando la comproprietà della PARISI solo sul bene definito "atrio ed ingresso" e non anche sul "cortile" conteso. Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti si dolgono, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., della violazione degli artt. 1350 c.c. e 2697 c.c., per aver il Giudice dell'appello fatto cattivo governo dei principi fondamentali in tema di trasferimento della proprietà immobiliare, esonerando la parte che si dichiarava comproprietaria del bene immobile dall'onere di dimostrare l'acquisto e la quota mediante produzione di atto pubblico o scrittura privata. Con il terzo motivo le ricorrenti pongono questione delle spese in ipotesi di accoglimento. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, sono privi di pregio. In particolare, essi, prima ancora che infondati, sono inammissibili là dove, sul pretesto di un inesistente vizio di motivazione, mirano a contrastare le scelte e le valutazioni probatorie operate in sede di merito dalla Corte di appello di Catania, per escludere che il cortile di cui è controversia ricada nella proprietà comune delle parti in lite. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Giudice territoriale ha invece fornito una motivazione logica e adeguata, dando atto, attraverso la disamina degli atti notarili prodotti, che con l'atto di vendita del 16 febbraio 1942, avente ad oggetto "due vani con suolo fabbricabile confinante con ingresso e piccolo atrio comune a mezzogiorno, con la comproprietà di detto ingresso e atrio comuni ai venditori", era nata la comunione dell'area oggetto di causa fra gli odierni contendenti e ricevendo l'immobile della PARISI dal detto cortile luce ed aria (attraverso una porta e una finestra) si dovesse ritenere, per tal via e giusto il disposto di cui all'art. 1117 c.c., che esso fosse di proprietà comune della PARISI e delle COCO - BLUNDO, odierne ricorrenti. Infatti, la presunzione legale di comproprietà stabilita all'art.1117 c.c. - la quale, descrivendo un'elencazione non tassativa ma solo esemplificativa (cfr. Cass. n. 6175 del 2009, n. 1680 del 2015), si applica per analogia anche quando non si tratti di parti comuni di un edificio diviso per piani, bensì di parti comuni (come ad es. un cortile) di edifici limitrofi aventi le caratteristiche di edifici autonomi (cfr. Cass. n. 5474 del 1977) -, essendo presunzione relativa (cfr. Cass. n. 10700 del 2003), può esser vinta solo dal titolo con il quale le parti abbiano eventualmente disciplinato i rapporti fra le proprietà finitime (cfr. Cass. n. 40 del 1978). L'indagine diretta poi ad accertare se ciò sia realmente intervenuto si concretizza in un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato in sede di giudizio di legittimità, quando adeguatamente e logicamente motivato (cfr. Cass. n. 2943 del 2004). Ciò premesso, dunque, conformemente a quanto statuito nel merito, dall'esame degli atti notarili prodotti, posteriori a quello di vendita del 1942 (da cui si evinceva, quindi, l'esistenza della dedotta comproprietà del cortile, definito anche "atrio" o "ingresso", in capo alla PARISI, il cui acquisto discende dall'atto predetto), non emergevano elementi determinanti per vincere la presunzione legale di comproprietà, ed anzi, considerato anche che in origine le unità immobiliari degli odierni contendenti erano appartenute ad un unico proprietario, la relazione di accessorietà e di strumentalità fra l'area contesa e i fabbricati immobiliari di proprietà esclusiva delle parti induceva legittimamente a concludere nel senso della comproprietà ex lege, in mancanza di un titolo avente la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. n. 22339 del 2019) che affermasse l'esclusività del diritto, ovvero del verificarsi dell'usucapione (cfr. Cass. n. 318 del 1982), nel caso di specie mai dedotta. Dunque, essendo sussistente per il cortile de quo il presupposto di un diritto in comunione (dato dalla relazione di accessorietà strumentale e funzionale al godimento del bene individuale e non suscettibile di autonoma utilità) è lecito presumere la proprietà comune dello stesso in capo alle parti. Altrettanto infondata è la pretesa violazione degli articoli 1350 e 2697 c.c., atteso che, quando la presunzione di cui all'art. 1117 c.c. opera a favore dell'attore in giudizio, la regola in materia probatoria è data dall'inversione dell'onere della prova, spettando ai convenuti, per contrastare la pretesa comproprietà, dimostrare l'esclusiva appartenenza del cortile (cfr. Cass. sent. 5267/1978), riservata, cioè, ad uno solo dei contendenti. Nel caso di specie, i giudizi di primo e secondo grado sono stati ambedue introdotti dalla PARISI, competendo, dunque, alle parti resistenti [OSCURATO:PERSONA], ANITA e [OSCURATO:PERSONA], addurre prova scritta (art. 1350 c.c.) dell'esclusiva appartenenza del bene conteso e non avendo quest'ultime introdotto alcuna prova della loro proprietà esclusiva sul bene, non c'è stata la pretesa violazione dei regimi di distribuzione degli oneri probatori da parte dei Giudici del merito. Infine, per quanto attiene al motivo sulle spese del giudizio, ne va ritenuto l'assorbimento stante il rigetto degli altri due motivi di impugnazione. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle stesse ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Parisi che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. \,'uu Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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