CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 maggio 1974 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1974 avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 697 cod. pen., commesso il 15 marzo 2019; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; ritenuto che "la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica ladisciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021" (Sez. U, Sentenza n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025) Rv. 288175 - 01); rilevato che il reato che ci occupa è stato commesso in data 15 marzo 2019; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere tensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] ing r [OSCURATO:PERSONA]:» r L)9\