CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 05867/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14529/2023 * proposto da* * rappresentata e difesa dall avvocato ** * pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente[OSCURATO:PERSONA]MINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro intimatoavverso il DECRETO di TRIBUNALE BRESCIA n. 15870/2019depositata il 14/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024dal Consigliere * * * *La ricorrente cittadina nigeriana ha chiesto la protezioneinternazionale esponendo di essere di etnia urobo di religionecristiana e di provenire da una famiglia numerosa e molto povera.Ha riferito che il padre era deceduto e che a causa dell estremapovertà era stata data in sposa a quattordici anni a un uomo piùanziano di undici anni da cui aveva avuto due figli. * la morte* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024improvvisa del marito nel novembre 2015 era tornata a viverecon la madre cercando lavoro per mantenere i figli. In seguitoera stata coinvolta durante il suo lavoro come autista di pulminiin un grave incidente stradale e aveva subito minacce e violenzedai familiari delle vittime che la ritenevano responsabile. *essersi rivolta inutilmente alle autorità la ricorrente aveva decisodi fuggire dalla * nel maggio 2017 lasciando i figli affidatialla madre e viaggiando attraverso il * * e * eraarrivata in Italia nel giugno 2017. In Italia la ricorrente avevavissuto inizialmente in un centro di accoglienza in * masuccessivamente si era trasferita a * vivendo in unastanza di un appartamento condiviso e guadagnando 50 00 euro algiorno chiedendo l elemosina.[OSCURATO:PERSONA] territoriale di Brescia ha respinto ladomanda. La richiedente ha proposto opposizione sottolineando lecriticità della * e il rischio di tratta delle donne. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l audizione alla quale la donna non si presentava ela difesa ne giustificava l assenza dichiarando che in quel momentola ricorrente si trovava in * Il Tribunale assunta la causain decisione negava la protezione internazionale ritenendo che ilracconto circa le ragioni dell espatrio fosse generico e confusorilevando che nel paese d origine non sussiste un conflitto armatoma riconoscendo il diritto alla protezione speciale in ragione dellainstabilità della regione di provenienza.Avverso tale provvedimento la cittadina straniera ha propostoricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Non costituito il*RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. l omessa valutazione di fatti decisivi relativiall esposizione della ricorrente alla tratta a scopo di sfruttamento2 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024sessuale la violazione e/o falsa applicazione dell art. 132 co.2n.4 c.c. motivazione apparente e dell art. 7 L. n. 251 del 2007relativamente al diniego dello status di rifugiata.2. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell art. 116c.p.c. comma 1 dell art. 3 * n. 251 del 2007 e dell art.8* n. 25 del 2008.La difesa della parte ricorrente rileva che nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado sono stati presentati fattidettagliati riguardanti la sua presumibile sottoposizione a trattadi esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale. * fatti nonsono stati confrontati con le informazioni relative alla *paese di origine della ricorrente e con le * guida dell *per l identificazione delle vittime di tratta. Tra gli elementisintomatici del fenomeno della tratta di esseri umani sono statievidenziati diversi aspetti della storia della ricorrente inclusi il suopercorso migratorio dalla * all Italia la sua situazione diestrema povertà il matrimonio forzato a quattordici anni lafuoriuscita repentina dal sistema di accoglienza in Italia lamancanza di attività lavorativa e la dipendenza dalla elemosina. Ilcambio del nome durante il percorso migratorio è anch essoelemento rilevante. La ricorrente deduce che ciononostante ilTribunale ha omesso completamente di considerare la questionedella tratta nella sua decisione nonostante la stessa Commissioneterritoriale pur respingendo la richiesta avesse ritenuto chesussistono “diverse perplessità in ordine alle modalità dell espatrioe del pagamento dello stesso” pag. 4 primo “CONSIDERATO” eche “dalle fonti consultate risulta che la * sia un paese direclutamento e destinazione di donne ai fini della prostituzioneforzata” pag.4 secondo “CONSIDERATO” e quindi ha “propostoalla richiedente di approfondire la propria situazione incontrando3 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024un ente specializzato” pag.4 primo “PRESO * . A fronte delrifiuto della ricorrente di essere sottoposta a un altro colloquio laCommissione si è limitata a pronunciarsi sulle ragioni dell espatrioritenendole infondate e rigettando la domanda di protezione e cosìanche il Tribunale limitandosi ad esaminare la credibilità delracconto circa l incidente stradale e le minacce dei familiari dellevittime e a riconoscere ma per altre ragioni vulnerabilità datadalla condizioni di instabilità del * * il diritto allaprotezione complementare. La difesa della ricorrente deduce chequesta omissione costituisce un mancato accertamento sul dirittodella stessa al riconoscimento dello status di rifugiata e che lacircostanza della presunta esposizione a tratta è decisiva per larisoluzione della controversia poiché la ricorrente potrebbe essereperseguitata in caso di forzato rimpatrio in * [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un adeguata attività istruttoria ignorando normenazionali e internazionali sulla tratta e non valutando in modoappropriato le informazioni sulla tratta nel paese di origine e neipaesi di transito. * omissione viola i criteri di accertamentodei fatti previsti dalla legislazione nazionale.2. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondatinei termini di cui appresso si dirà.* Corte si è già occupata della tratta degli esseri umaninel contesto del fenomeno migratorio e in particolare dellacondizione di giovani donne che pur non allegando esplicitamentedi essere vittime di tratta o addirittura in taluni casi negando diesserlo tuttavia raccontano delle vicende dalle quali emergono icosiddetti indicatori di tratta elementi indiziari e sintomatici delfenomeno analizzati e ricapitolati nelle * * per laidentificazione delle vittime di tratta redatte dall ** delle * Unite per i * in acronimo* unitamente alla Commissione nazionale per il diritto4 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024d asilo istituita presso il Ministero dell interno brevemente indicatecome * guida * le suddette * *costituiscono secondo la giurisprudenza di questa Corte una partedi quelle informazioni che il giudice in adempimento del dovere dicooperazione istruttoria deve assumere e valutare d ufficio *n. 23883 del 04/08/2023 .2.1. * giurisprudenza di questa Corte ricorrel affermazione che in tema di protezione internazionale nel caso incui la domanda di asilo sia presentata da una donna e nel giudizioemerga un quadro indiziario ancorché incompleto che facciatemere che quest ultima sia stata vittima non dichiarata di trattail giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione oanche all esistenza di allegazione contraria ma deve avvalersidegli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storiaricorrendo in particolare allo strumento dell audizioneparadigmaticamente indispensabile al fine di consentire allaintravista realtà occultata dalla stessa richiedente di emergere insede giurisdizionale * n. 24573 del 04/11/2020 inoltre si èrilevato che è tratto caratteristico delle dichiarazioni di chi si trovain una condizione di soggezione la contraddittorietà e laframmentazione del contenuto del racconto anche a causa di unalatente condizione di timore sicché la credibilità della storia deveessere valutata dal giudice di merito verificando da un lato larappresentazione di una vicenda personale autenticamenteriferibile alla richiedente asilo dall altro la stretta vicinanza dellacomplessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintiviricorrenti delle vicende di tratta da valutarsi alla luce dei criteriinterpretativi indicati in proposito nelle * guida elaboratedall * * n. 41863 del 29/12/2021 . * al fine diverificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento dellostatus di rifugiato posto che alle vittime di tratta può essere5 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024riconosciuto tale status purché siano soddisfatti tutti gli elementicontenuti nella definizione datane dagli artt. 2 e segg. del d.lgs. n.251 del 2007 e in particolare qualora la tratta abbia come vittimele donne specie ove siano giovani prive di validi legami familiari eprovenienti da zone povere essa può considerarsi attopersecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un«particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividonouna caratteristica innata o una storia comune che non può esseremutata e cioè l appartenenza al genere femminile. È compito delgiudice accertare nel singolo caso tramite informazioni pertinentied aggiornate sul paese di origine il rischio attuale di ulteriori attilesivi dello stesso tipo di quelli già subiti ovvero anche diversi mache possono comunque qualificarsi come atti persecutori quali attidiscriminatori fondati sul genere * n. 676 del 12/01/2022* n. 17448 del 19/06/2023 . Il dovere di cooperazioneistruttoria in questi casi deve essere compiutamente assolto dalgiudice anche a fronte di allegazioni parziali ma comunqueindicative sicché ove la richiedente alleghi di essere statatrasferita dal paese di origine con la violenza o l inganno abusandodelle sue condizioni di vulnerabilità sociale e familiare a fini disfruttamento il giudice anche ove tale condizione non siaesplicitamente riconosciuta dall istante è tenuto a valutarel attendibilità del racconto alla luce delle * guidasull identificazione delle vittime di tratta elaborate dall * e adassumere informazioni pertinenti ed aggiornate non solo sul paesed origine ma anche sul paese di transito e di destinazione. *n. 23883 del 04/08/2023 * n. 30365 del 31/10/2023Il dovere di assumere informazioni pertinenti sussiste anchese la parte non ha adeguatamente assolto l onere di allegazione.E vero che questa Corte ha costantemente affermato che l oneredi allegazione deve essere compiutamente assolto dal ricorrente il6 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024quale è il solo a conoscere i dettagli della sua vicenda individuale eche il dovere di cooperazione da parte del giudice in tanto sussistein quanto il ricorrente abbia assolto al suo onere di allegazione * n. 17185 del 14/08/2020 * n. 6736 del 10/03/2021* n. 25500 del 30/08/2022 ma la piena applicazione diquesto principio presuppone che il richiedente sia libero di esporrela propria vicenda personale senza timore oggettivamentefondato di subire ritorsioni. * se il ricorrente è incondizione di assoggettamento a timore oggettivo i parametridella specificità e della coerenza perdono pregnanza mentreassumono particolare rilievo le informazioni generali e specifichepertinenti al caso costituite dalle suddette * guida e da ogniulteriore informazione di analogo contenuto ed autorevolezza v.* n. 41863 del 29/12/2021 * n. 676 del 12/01/2022* 23883 del 04/08/20233. E bene qui ricordare che le caratteristiche salienti dellatratta sono fissati da alcuni strumenti di carattere pattiziointernazionale nonché da direttive europee recepite nellalegislazione nazionale e che in virtù di queste normesovranazionali sussiste l obbligo dello Stato italiano non solo diperseguire il fenomeno ma anche di adottare tutti gli strumentiappropriati per farlo emergere e per identificare e tutelare levittime.* in particolare la * del Consiglio d *sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 * di * ratificata con legge 2 luglio 2010 n.108 che all art 4 così si esprime “ a L espressione “tratta diesseri umani” indica il reclutamento il trasporto il trasferimentol alloggio o l accoglienza di persone con la minaccia dell uso o conl uso stesso della forza o di altre forme di coercizione con ilrapimento con la frode con l inganno con l abuso di autorità o7 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024della condizione di vulnerabilità o con l offerta o l accettazione dipagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona cheha autorità su un altra a fini di sfruttamento. Lo sfruttamentocomprende come minimo lo sfruttamento della prostituzionealtrui o altre forme di sfruttamento sessuale il lavoro o i serviziforzati la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù la servitù ol espianto di organi b Il consenso della vittima della “tratta diesseri umani” allo sfruttamento così come indicato nel comma adi questo articolo è irrilevante in presenza di uno qualsiasi deimezzi indicati nel comma a c Il reclutamento il trasporto iltrasferimento l alloggio o l accoglienza di un minore allo scopo disfruttarlo verrà considerato “tratta di esseri umani” anche nonviene utilizzato nessuno dei mezzi previsti nel comma a delpresente articolo d per “minore” s intende qualsiasi persona dietà inferiore ai diciotto anni e per “vittima” s intende qualsiasipersona fisica soggetta alla tratta di esseri umani così comedefinita nel presente articolo”.Le tratta è considerata infatti una forma di schiavitùmoderna connotata non già dalla “cattura” dell essere umano madal suo reclutamento tramite mezzi coercitivi lo sfruttamento aqualsiasi fine e la mancanza nella vittima della libertà diautodeterminarsi e di sottrarsi alla servitù. Di particolare rilevanzaè l affermazione che il consenso della vittima allo sfruttamento èirrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi coercitivi ofraudolenti indicati nella norma definitoria e che lo sfruttamentodi un minore costituisce sempre “tratta” anche qualora non sianousati mezzi coercitivi.La * 2011/36/UE accoglie la nozione di tratta giàdata dalla * di * e la precisa ulteriormentedefinendola “il reclutamento il trasporto il trasferimentol alloggio o l accoglienza di persone compreso il passaggio o il8 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024trasferimento dell autorità su queste persone con la minacciadell uso o con l uso stesso della forza o di altre forme dicoercizione con il rapimento la frode l inganno l abuso di potereo della posizione di vulnerabilità o con l offerta o l accettazione disomme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di unapersona su un altra a fini di sfruttamento”. All uso dei mezzicoercitivi e fraudolenti è quindi equiparata l offerta o l accettazionedi somma di denaro per il consenso della persona che puòindirizzarne un altra allo sfruttamento abusando della sua autoritào potere di fatto sulla stessa. Si definisce inoltre in questa* art 2 comma 2 la “posizione di vulnerabilità”condizione in cui può trovarsi la vittima di cui l autore del reatopuò approfittare per porre in essere la condotta. La norma affermache per “posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cuila persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabilese non cedere all abuso di cui è vittima”. E inoltre previsto dallasuddetta direttiva art 11 che gli * membri debbano adottare“le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi dirapida identificazione di assistenza e di sostegno delle vittime incooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno”.In recepimento di questa * la legge 228/2003 e succ.mod. è intervenuta non solo sul versante della repressione penalema anche su quello della protezione e sostegno alla vittimaistituendo il fondo vittime per la tratta e uno speciale programmadi assistenza che garantisce in via transitoria adeguate condizionidi alloggio di vitto e di assistenza sanitaria.* stessa legge art 13 è previsto che il Consiglio dei* adotti il * nazionale d azione contro la tratta e il gravesfruttamento degli esseri umani * ove sono anche esposte lemisure per giungere ad una corretta identificazione delle vittime ditratta. Si tratta di un documento ufficiale di fonte governativa i9 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024cui contenuti non possono essere trascurati da giudice dellaprotezione internazionale posto che in esso si rimarca come ilcontesto migratorio è uno dei canali preferenziali all interno deiquali il fenomeno della tratta si verifica e per questa ragioneanche i giudici della protezione internazionale sono considerati“attori” del piano e si illustrano le procedure di identificazionedelle vittime di tratta tramite il meccanismo del referral. Il *nazionale antitratta comprende infatti anche un dettagliato* Nazionale di referral per le persone trafficate in Italia * esso include una serie di procedure operative standard * costituite da misure distinte volte a garantire un adeguataassistenza alle vittime di tratta che passa necessariamente dallasua corretta identificazione.4. L identificazione delle vittime di tratta può considerarsiil punto di intersezione tra il sistema della protezioneinternazionale e la legislazione nazionale di tutela di dettevittime anche alla luce dell obbligo previsto dall art 10 della* di * del 2005 in ragione del quale ogni Statofirmatario deve garantire che se le autorità competenti hannoragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittimadella tratta di esseri umani quella persona non venga allontanatadal proprio territorio finché la procedura d identificazione sia statacompletata dalle autorità competenti.4. 1 Per quanto qui di interesse e in estrema sintesi puòdirsi che l identificazione delle vittime di tratta segue di regola duepassaggi la pre – identificazione o identificazione preliminareche può avvenire anche in sede giudiziale qualora il giudicanterilevi uno degli indicatori di tratta e in tal caso deve sospenderel esame e rinviare to referr ad un ente antitratta per laseconda fase che è quella della identificazione formale e cioè ladeterminazione dello status di vittima anche a prescindere dal10 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024processo penale da parte di persone qualificate e autorizzate chepongano domande ed esaminino le circostanze al fine diidentificare formalmente l individuo quale vittima di tratta seguela comunicazione al soggetto interessato dei risultati emersi e lastesura se il caso di una relazione da inviare alla Commissioneterritoriale o al * Al fine di eseguire correttamente la preidentificazione sono particolarmente rilevanti le * ** di cui si è detto da leggersi in uno alle pertinenti edappropriate informazioni sul paese di origine.Occorre tenere presente che quando emergono indicatori ditratta nel corso di una procedura per il riconoscimento dellaprotezione internazionale l avvio della vittima alla procedura direferral non costituisce in sé la risposta al claim dal momentoche come già affermato dalla citata giurisprudenza la vittima ditratta può aver diritto se sono soddisfatte le condizioni previstedalla legge allo status di rifugiato e cioè ad una misura diprotezione diversa e di contenuto più ampio rispetto al permessodi soggiorno ex art 18 *Il procedimento per il riconoscimento della protezioneinternazionale una volta concluso il referral dovrà quindicontinuare e giungere ad una decisione autonoma edindipendente dalle decisioni assunte in sede amministrativa anchese potrà arricchirsi della relazione dell ente antitratta.5. Il caso in esame tuttavia pone uno specificointerrogativo e cioè come debba comportarsi il giudice di meritoqualora pur essendo emersi nel corso del giudizio indicatori ditratta sufficienti alla identificazione preliminare tuttavia la personarifiuti il referral neghi di essere vittima di sfruttamento o non sipresenti alla audizione.La scelta del Tribunale di Brescia è stata quella di ignorareche dal racconto della donna emergono come già peraltro11 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024ritenuto dalla Commissione territoriale alcuni indici rivelatori diuna possibile tratta elementi che la difesa della ricorrente illustrain ricorso l essere stata sposata forzatamente a 14 anni ilprovenire da una famiglia povera e disagiata la genericità con cuisi riferiscono le condizioni del viaggio e l incertezza sui mezzi disostentamento sul territorio italiano . * elementi vengonocompletamente tralasciati dal giudicante che si concentraunicamente su quella parte del racconto ritenuta poco credibileche riguarda il sinistro stradale che sarebbe occorso alla vittima inpatria a seguito del quale ha subito avrebbe subito minacce eaggressioni da parte dei parenti delle vittime. Anche ai fini dellavalutazione dei presupposti per la protezione speciale il giudice diprimo grado si concentra su questioni diverse rispetto a quelleemergenti dal racconto cioè sulla instabilità del * *5.1. * modus procedendi non appare conforme alleindicazioni date dall articolo 3 del * 251/2007 né alleindicazioni date dall articolo 8 del * n. 25/2008 né in lineacon la * di * con la citata * europea econ la relativa produzione normativa nazionale di recepimento.Il racconto del richiedente asilo infatti deve essere esaminatoper intero nel senso che tutti i fatti allegati devono essere valutatianche al fine di verificare se una parte di esso sia credibilenonostante il giudizio di non credibilità reso su altre parti * n.19045 del 13/06/2022 e in particolare qualora emergano degliindicatori di tratta ad esempio la provenienza da un certoterritorio da famiglia molto povera il precedente abuso omatrimonio forzato fatti questi allegati dalla ricorrente il raccontopur se connotato da lacune e reticenze – alcune delle qualipossono costituire esse stesse indicatori di tratta deve esserevalutato alla luce di informazioni aggiornate e pertinenti alfenomeno della tratta sulle condizioni del paese di origine e dei12 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024paesi di transito nonché alla luce già citate delle * *dell * si vedano le già citate * 676/2022 e *41863/2021La finalità di tale valutazione è in primo luogo quella diverificare se è plausibile che la persona sia stata vittima di trattafatto storico dal quale discende di per sé una condizione divulnerabilità il secondo passaggio è verificare se la vittima inragione di questi eventi passati sia tutt ora esposta in caso dirimpatrio al rischio di atti persecutori ad esempio di esserenuovamente sottoposta a tratta ovvero a danno grave nei terminidi cui all art 14 lett. b tenendo conto tuttavia che quest ultima èipotesi residuale dal momento che ove la persona sia soggetta adaggressioni ai i suoi diritti fondamentali a causa dell appartenenzaal genere ed in particolare all appartenenza al gruppo sociale delledonne che sono state sottoposte a tratta e che hanno esercitato ilmeretricio si configurano le condizioni previste dall art. 8 del* 251/2007 e cioè quella degli atti persecutori così qualificatiper la sussistenza di una delle ragioni normativamente rilevanti inquesto caso appartenenza a un gruppo sociale . Infine ove vengaescluso all attualità il rischio di ulteriori atti persecutori in caso dirimpatrio dovrà valutarsi se la vulnerabilità che discende allapersona dall essere stata vittima di tratta in relazione a quelle chesono le sue attuali condizioni di vita e del paese di origine osti alsuo respingimento ai sensi del combinato disposto degli artt.5comma 6 e 19 del * e quindi si debba riconoscere il diritto adun permesso di soggiorno per protezione speciale.5.2. La valutazione di cui si è detto è rimessa al prudenteapprezzamento del giudice di merito nel senso che questi dopoavere assunto le pertinenti e aggiornate informazioni alla luce dellequali valutare le allegazioni e gli indicatori di tratta potrebbeconcludere nel senso che gli elementi a disposizione sono13 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024insufficienti al fine di ritenere il fatto storico della tratta ovverosono insufficienti alla fine di ritenere l attualità del rischio manondimeno è un giudizio che deve farsi e che non può nonomettersi solo perché la persona si è sottratta al referral o allaaudizione. Anche il rifiuto del referral o la mancata comparizionealla audizione sono tra gli elementi da valutarsi così come devevalutarsi se vi è insanabile contrasto tra la prospettazionedifensiva –di essere vittima di tratta e le dichiarazioni e ilcomportamento complessivamente tenuto dalla parte a questielementi giudice del merito può anche attribuire una portatadecisiva purché la valutazione venga eseguita nel rispetto delleprocedure previste dagli artt. 3 del * 251/2007 e 8 del *25/2008.Nel caso di specie invece questo giudizio è stato totalmenteomesso perché il Tribunale ha ignorato completamente del raccontoidonei a costituire indicatori di tratta.Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazionedella sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Brescia indiversa composizione per un nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14529/2023 * proposto da* * rappresentata e difesa dall avvocato ** * pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente[OSCURATO:PERSONA]MINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro intimatoavverso il DECRETO di TRIBUNALE BRESCIA n. 15870/2019depositata il 14/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024dal Consigliere * * * *La ricorrente cittadina nigeriana ha chiesto la protezioneinternazionale esponendo di essere di etnia urobo di religionecristiana e di provenire da una famiglia numerosa e molto povera.Ha riferito che il padre era deceduto e che a causa dell estremapovertà era stata data in sposa a quattordici anni a un uomo piùanziano di undici anni da cui aveva avuto due figli. * la morte* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024improvvisa del marito nel novembre 2015 era tornata a viverecon la madre cercando lavoro per mantenere i figli. In seguitoera stata coinvolta durante il suo lavoro come autista di pulminiin un grave incidente stradale e aveva subito minacce e violenzedai familiari delle vittime che la ritenevano responsabile. *essersi rivolta inutilmente alle autorità la ricorrente aveva decisodi fuggire dalla * nel maggio 2017 lasciando i figli affidatialla madre e viaggiando attraverso il * * e * eraarrivata in Italia nel giugno 2017. In Italia la ricorrente avevavissuto inizialmente in un centro di accoglienza in * masuccessivamente si era trasferita a * vivendo in unastanza di un appartamento condiviso e guadagnando 50 00 euro algiorno chiedendo l elemosina.[OSCURATO:PERSONA] territoriale di Brescia ha respinto ladomanda. La richiedente ha proposto opposizione sottolineando lecriticità della * e il rischio di tratta delle donne. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l audizione alla quale la donna non si presentava ela difesa ne giustificava l assenza dichiarando che in quel momentola ricorrente si trovava in * Il Tribunale assunta la causain decisione negava la protezione internazionale ritenendo che ilracconto circa le ragioni dell espatrio fosse generico e confusorilevando che nel paese d origine non sussiste un conflitto armatoma riconoscendo il diritto alla protezione speciale in ragione dellainstabilità della regione di provenienza.Avverso tale provvedimento la cittadina straniera ha propostoricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Non costituito il*RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. l omessa valutazione di fatti decisivi relativiall esposizione della ricorrente alla tratta a scopo di sfruttamento2 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024sessuale la violazione e/o falsa applicazione dell art. 132 co.2n.4 c.c. motivazione apparente e dell art. 7 L. n. 251 del 2007relativamente al diniego dello status di rifugiata.2. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell art. 116c.p.c. comma 1 dell art. 3 * n. 251 del 2007 e dell art.8* n. 25 del 2008.La difesa della parte ricorrente rileva che nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado sono stati presentati fattidettagliati riguardanti la sua presumibile sottoposizione a trattadi esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale. * fatti nonsono stati confrontati con le informazioni relative alla *paese di origine della ricorrente e con le * guida dell *per l identificazione delle vittime di tratta. Tra gli elementisintomatici del fenomeno della tratta di esseri umani sono statievidenziati diversi aspetti della storia della ricorrente inclusi il suopercorso migratorio dalla * all Italia la sua situazione diestrema povertà il matrimonio forzato a quattordici anni lafuoriuscita repentina dal sistema di accoglienza in Italia lamancanza di attività lavorativa e la dipendenza dalla elemosina. Ilcambio del nome durante il percorso migratorio è anch essoelemento rilevante. La ricorrente deduce che ciononostante ilTribunale ha omesso completamente di considerare la questionedella tratta nella sua decisione nonostante la stessa Commissioneterritoriale pur respingendo la richiesta avesse ritenuto chesussistono “diverse perplessità in ordine alle modalità dell espatrioe del pagamento dello stesso” pag. 4 primo “CONSIDERATO” eche “dalle fonti consultate risulta che la * sia un paese direclutamento e destinazione di donne ai fini della prostituzioneforzata” pag.4 secondo “CONSIDERATO” e quindi ha “propostoalla richiedente di approfondire la propria situazione incontrando3 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024un ente specializzato” pag.4 primo “PRESO * . A fronte delrifiuto della ricorrente di essere sottoposta a un altro colloquio laCommissione si è limitata a pronunciarsi sulle ragioni dell espatrioritenendole infondate e rigettando la domanda di protezione e cosìanche il Tribunale limitandosi ad esaminare la credibilità delracconto circa l incidente stradale e le minacce dei familiari dellevittime e a riconoscere ma per altre ragioni vulnerabilità datadalla condizioni di instabilità del * * il diritto allaprotezione complementare. La difesa della ricorrente deduce chequesta omissione costituisce un mancato accertamento sul dirittodella stessa al riconoscimento dello status di rifugiata e che lacircostanza della presunta esposizione a tratta è decisiva per larisoluzione della controversia poiché la ricorrente potrebbe essereperseguitata in caso di forzato rimpatrio in * [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un adeguata attività istruttoria ignorando normenazionali e internazionali sulla tratta e non valutando in modoappropriato le informazioni sulla tratta nel paese di origine e neipaesi di transito. * omissione viola i criteri di accertamentodei fatti previsti dalla legislazione nazionale.2. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondatinei termini di cui appresso si dirà.* Corte si è già occupata della tratta degli esseri umaninel contesto del fenomeno migratorio e in particolare dellacondizione di giovani donne che pur non allegando esplicitamentedi essere vittime di tratta o addirittura in taluni casi negando diesserlo tuttavia raccontano delle vicende dalle quali emergono icosiddetti indicatori di tratta elementi indiziari e sintomatici delfenomeno analizzati e ricapitolati nelle * * per laidentificazione delle vittime di tratta redatte dall ** delle * Unite per i * in acronimo* unitamente alla Commissione nazionale per il diritto4 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024d asilo istituita presso il Ministero dell interno brevemente indicatecome * guida * le suddette * *costituiscono secondo la giurisprudenza di questa Corte una partedi quelle informazioni che il giudice in adempimento del dovere dicooperazione istruttoria deve assumere e valutare d ufficio *n. 23883 del 04/08/2023 .2.1. * giurisprudenza di questa Corte ricorrel affermazione che in tema di protezione internazionale nel caso incui la domanda di asilo sia presentata da una donna e nel giudizioemerga un quadro indiziario ancorché incompleto che facciatemere che quest ultima sia stata vittima non dichiarata di trattail giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione oanche all esistenza di allegazione contraria ma deve avvalersidegli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storiaricorrendo in particolare allo strumento dell audizioneparadigmaticamente indispensabile al fine di consentire allaintravista realtà occultata dalla stessa richiedente di emergere insede giurisdizionale * n. 24573 del 04/11/2020 inoltre si èrilevato che è tratto caratteristico delle dichiarazioni di chi si trovain una condizione di soggezione la contraddittorietà e laframmentazione del contenuto del racconto anche a causa di unalatente condizione di timore sicché la credibilità della storia deveessere valutata dal giudice di merito verificando da un lato larappresentazione di una vicenda personale autenticamenteriferibile alla richiedente asilo dall altro la stretta vicinanza dellacomplessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintiviricorrenti delle vicende di tratta da valutarsi alla luce dei criteriinterpretativi indicati in proposito nelle * guida elaboratedall * * n. 41863 del 29/12/2021 . * al fine diverificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento dellostatus di rifugiato posto che alle vittime di tratta può essere5 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024riconosciuto tale status purché siano soddisfatti tutti gli elementicontenuti nella definizione datane dagli artt. 2 e segg. del d.lgs. n.251 del 2007 e in particolare qualora la tratta abbia come vittimele donne specie ove siano giovani prive di validi legami familiari eprovenienti da zone povere essa può considerarsi attopersecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un«particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividonouna caratteristica innata o una storia comune che non può esseremutata e cioè l appartenenza al genere femminile. È compito delgiudice accertare nel singolo caso tramite informazioni pertinentied aggiornate sul paese di origine il rischio attuale di ulteriori attilesivi dello stesso tipo di quelli già subiti ovvero anche diversi mache possono comunque qualificarsi come atti persecutori quali attidiscriminatori fondati sul genere * n. 676 del 12/01/2022* n. 17448 del 19/06/2023 . Il dovere di cooperazioneistruttoria in questi casi deve essere compiutamente assolto dalgiudice anche a fronte di allegazioni parziali ma comunqueindicative sicché ove la richiedente alleghi di essere statatrasferita dal paese di origine con la violenza o l inganno abusandodelle sue condizioni di vulnerabilità sociale e familiare a fini disfruttamento il giudice anche ove tale condizione non siaesplicitamente riconosciuta dall istante è tenuto a valutarel attendibilità del racconto alla luce delle * guidasull identificazione delle vittime di tratta elaborate dall * e adassumere informazioni pertinenti ed aggiornate non solo sul paesed origine ma anche sul paese di transito e di destinazione. *n. 23883 del 04/08/2023 * n. 30365 del 31/10/2023Il dovere di assumere informazioni pertinenti sussiste anchese la parte non ha adeguatamente assolto l onere di allegazione.E vero che questa Corte ha costantemente affermato che l oneredi allegazione deve essere compiutamente assolto dal ricorrente il6 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024quale è il solo a conoscere i dettagli della sua vicenda individuale eche il dovere di cooperazione da parte del giudice in tanto sussistein quanto il ricorrente abbia assolto al suo onere di allegazione * n. 17185 del 14/08/2020 * n. 6736 del 10/03/2021* n. 25500 del 30/08/2022 ma la piena applicazione diquesto principio presuppone che il richiedente sia libero di esporrela propria vicenda personale senza timore oggettivamentefondato di subire ritorsioni. * se il ricorrente è incondizione di assoggettamento a timore oggettivo i parametridella specificità e della coerenza perdono pregnanza mentreassumono particolare rilievo le informazioni generali e specifichepertinenti al caso costituite dalle suddette * guida e da ogniulteriore informazione di analogo contenuto ed autorevolezza v.* n. 41863 del 29/12/2021 * n. 676 del 12/01/2022* 23883 del 04/08/20233. E bene qui ricordare che le caratteristiche salienti dellatratta sono fissati da alcuni strumenti di carattere pattiziointernazionale nonché da direttive europee recepite nellalegislazione nazionale e che in virtù di queste normesovranazionali sussiste l obbligo dello Stato italiano non solo diperseguire il fenomeno ma anche di adottare tutti gli strumentiappropriati per farlo emergere e per identificare e tutelare levittime.* in particolare la * del Consiglio d *sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 * di * ratificata con legge 2 luglio 2010 n.108 che all art 4 così si esprime “ a L espressione “tratta diesseri umani” indica il reclutamento il trasporto il trasferimentol alloggio o l accoglienza di persone con la minaccia dell uso o conl uso stesso della forza o di altre forme di coercizione con ilrapimento con la frode con l inganno con l abuso di autorità o7 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024della condizione di vulnerabilità o con l offerta o l accettazione dipagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona cheha autorità su un altra a fini di sfruttamento. Lo sfruttamentocomprende come minimo lo sfruttamento della prostituzionealtrui o altre forme di sfruttamento sessuale il lavoro o i serviziforzati la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù la servitù ol espianto di organi b Il consenso della vittima della “tratta diesseri umani” allo sfruttamento così come indicato nel comma adi questo articolo è irrilevante in presenza di uno qualsiasi deimezzi indicati nel comma a c Il reclutamento il trasporto iltrasferimento l alloggio o l accoglienza di un minore allo scopo disfruttarlo verrà considerato “tratta di esseri umani” anche nonviene utilizzato nessuno dei mezzi previsti nel comma a delpresente articolo d per “minore” s intende qualsiasi persona dietà inferiore ai diciotto anni e per “vittima” s intende qualsiasipersona fisica soggetta alla tratta di esseri umani così comedefinita nel presente articolo”.Le tratta è considerata infatti una forma di schiavitùmoderna connotata non già dalla “cattura” dell essere umano madal suo reclutamento tramite mezzi coercitivi lo sfruttamento aqualsiasi fine e la mancanza nella vittima della libertà diautodeterminarsi e di sottrarsi alla servitù. Di particolare rilevanzaè l affermazione che il consenso della vittima allo sfruttamento èirrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi coercitivi ofraudolenti indicati nella norma definitoria e che lo sfruttamentodi un minore costituisce sempre “tratta” anche qualora non sianousati mezzi coercitivi.La * 2011/36/UE accoglie la nozione di tratta giàdata dalla * di * e la precisa ulteriormentedefinendola “il reclutamento il trasporto il trasferimentol alloggio o l accoglienza di persone compreso il passaggio o il8 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024trasferimento dell autorità su queste persone con la minacciadell uso o con l uso stesso della forza o di altre forme dicoercizione con il rapimento la frode l inganno l abuso di potereo della posizione di vulnerabilità o con l offerta o l accettazione disomme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di unapersona su un altra a fini di sfruttamento”. All uso dei mezzicoercitivi e fraudolenti è quindi equiparata l offerta o l accettazionedi somma di denaro per il consenso della persona che puòindirizzarne un altra allo sfruttamento abusando della sua autoritào potere di fatto sulla stessa. Si definisce inoltre in questa* art 2 comma 2 la “posizione di vulnerabilità”condizione in cui può trovarsi la vittima di cui l autore del reatopuò approfittare per porre in essere la condotta. La norma affermache per “posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cuila persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabilese non cedere all abuso di cui è vittima”. E inoltre previsto dallasuddetta direttiva art 11 che gli * membri debbano adottare“le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi dirapida identificazione di assistenza e di sostegno delle vittime incooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno”.In recepimento di questa * la legge 228/2003 e succ.mod. è intervenuta non solo sul versante della repressione penalema anche su quello della protezione e sostegno alla vittimaistituendo il fondo vittime per la tratta e uno speciale programmadi assistenza che garantisce in via transitoria adeguate condizionidi alloggio di vitto e di assistenza sanitaria.* stessa legge art 13 è previsto che il Consiglio dei* adotti il * nazionale d azione contro la tratta e il gravesfruttamento degli esseri umani * ove sono anche esposte lemisure per giungere ad una corretta identificazione delle vittime ditratta. Si tratta di un documento ufficiale di fonte governativa i9 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024cui contenuti non possono essere trascurati da giudice dellaprotezione internazionale posto che in esso si rimarca come ilcontesto migratorio è uno dei canali preferenziali all interno deiquali il fenomeno della tratta si verifica e per questa ragioneanche i giudici della protezione internazionale sono considerati“attori” del piano e si illustrano le procedure di identificazionedelle vittime di tratta tramite il meccanismo del referral. Il *nazionale antitratta comprende infatti anche un dettagliato* Nazionale di referral per le persone trafficate in Italia * esso include una serie di procedure operative standard * costituite da misure distinte volte a garantire un adeguataassistenza alle vittime di tratta che passa necessariamente dallasua corretta identificazione.4. L identificazione delle vittime di tratta può considerarsiil punto di intersezione tra il sistema della protezioneinternazionale e la legislazione nazionale di tutela di dettevittime anche alla luce dell obbligo previsto dall art 10 della* di * del 2005 in ragione del quale ogni Statofirmatario deve garantire che se le autorità competenti hannoragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittimadella tratta di esseri umani quella persona non venga allontanatadal proprio territorio finché la procedura d identificazione sia statacompletata dalle autorità competenti.4. 1 Per quanto qui di interesse e in estrema sintesi puòdirsi che l identificazione delle vittime di tratta segue di regola duepassaggi la pre – identificazione o identificazione preliminareche può avvenire anche in sede giudiziale qualora il giudicanterilevi uno degli indicatori di tratta e in tal caso deve sospenderel esame e rinviare to referr ad un ente antitratta per laseconda fase che è quella della identificazione formale e cioè ladeterminazione dello status di vittima anche a prescindere dal10 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024processo penale da parte di persone qualificate e autorizzate chepongano domande ed esaminino le circostanze al fine diidentificare formalmente l individuo quale vittima di tratta seguela comunicazione al soggetto interessato dei risultati emersi e lastesura se il caso di una relazione da inviare alla Commissioneterritoriale o al * Al fine di eseguire correttamente la preidentificazione sono particolarmente rilevanti le * ** di cui si è detto da leggersi in uno alle pertinenti edappropriate informazioni sul paese di origine.Occorre tenere presente che quando emergono indicatori ditratta nel corso di una procedura per il riconoscimento dellaprotezione internazionale l avvio della vittima alla procedura direferral non costituisce in sé la risposta al claim dal momentoche come già affermato dalla citata giurisprudenza la vittima ditratta può aver diritto se sono soddisfatte le condizioni previstedalla legge allo status di rifugiato e cioè ad una misura diprotezione diversa e di contenuto più ampio rispetto al permessodi soggiorno ex art 18 *Il procedimento per il riconoscimento della protezioneinternazionale una volta concluso il referral dovrà quindicontinuare e giungere ad una decisione autonoma edindipendente dalle decisioni assunte in sede amministrativa anchese potrà arricchirsi della relazione dell ente antitratta.5. Il caso in esame tuttavia pone uno specificointerrogativo e cioè come debba comportarsi il giudice di meritoqualora pur essendo emersi nel corso del giudizio indicatori ditratta sufficienti alla identificazione preliminare tuttavia la personarifiuti il referral neghi di essere vittima di sfruttamento o non sipresenti alla audizione.La scelta del Tribunale di Brescia è stata quella di ignorareche dal racconto della donna emergono come già peraltro11 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024ritenuto dalla Commissione territoriale alcuni indici rivelatori diuna possibile tratta elementi che la difesa della ricorrente illustrain ricorso l essere stata sposata forzatamente a 14 anni ilprovenire da una famiglia povera e disagiata la genericità con cuisi riferiscono le condizioni del viaggio e l incertezza sui mezzi disostentamento sul territorio italiano . * elementi vengonocompletamente tralasciati dal giudicante che si concentraunicamente su quella parte del racconto ritenuta poco credibileche riguarda il sinistro stradale che sarebbe occorso alla vittima inpatria a seguito del quale ha subito avrebbe subito minacce eaggressioni da parte dei parenti delle vittime. Anche ai fini dellavalutazione dei presupposti per la protezione speciale il giudice diprimo grado si concentra su questioni diverse rispetto a quelleemergenti dal racconto cioè sulla instabilità del * *5.1. * modus procedendi non appare conforme alleindicazioni date dall articolo 3 del * 251/2007 né alleindicazioni date dall articolo 8 del * n. 25/2008 né in lineacon la * di * con la citata * europea econ la relativa produzione normativa nazionale di recepimento.Il racconto del richiedente asilo infatti deve essere esaminatoper intero nel senso che tutti i fatti allegati devono essere valutatianche al fine di verificare se una parte di esso sia credibilenonostante il giudizio di non credibilità reso su altre parti * n.19045 del 13/06/2022 e in particolare qualora emergano degliindicatori di tratta ad esempio la provenienza da un certoterritorio da famiglia molto povera il precedente abuso omatrimonio forzato fatti questi allegati dalla ricorrente il raccontopur se connotato da lacune e reticenze – alcune delle qualipossono costituire esse stesse indicatori di tratta deve esserevalutato alla luce di informazioni aggiornate e pertinenti alfenomeno della tratta sulle condizioni del paese di origine e dei12 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024paesi di transito nonché alla luce già citate delle * *dell * si vedano le già citate * 676/2022 e *41863/2021La finalità di tale valutazione è in primo luogo quella diverificare se è plausibile che la persona sia stata vittima di trattafatto storico dal quale discende di per sé una condizione divulnerabilità il secondo passaggio è verificare se la vittima inragione di questi eventi passati sia tutt ora esposta in caso dirimpatrio al rischio di atti persecutori ad esempio di esserenuovamente sottoposta a tratta ovvero a danno grave nei terminidi cui all art 14 lett. b tenendo conto tuttavia che quest ultima èipotesi residuale dal momento che ove la persona sia soggetta adaggressioni ai i suoi diritti fondamentali a causa dell appartenenzaal genere ed in particolare all appartenenza al gruppo sociale delledonne che sono state sottoposte a tratta e che hanno esercitato ilmeretricio si configurano le condizioni previste dall art. 8 del* 251/2007 e cioè quella degli atti persecutori così qualificatiper la sussistenza di una delle ragioni normativamente rilevanti inquesto caso appartenenza a un gruppo sociale . Infine ove vengaescluso all attualità il rischio di ulteriori atti persecutori in caso dirimpatrio dovrà valutarsi se la vulnerabilità che discende allapersona dall essere stata vittima di tratta in relazione a quelle chesono le sue attuali condizioni di vita e del paese di origine osti alsuo respingimento ai sensi del combinato disposto degli artt.5comma 6 e 19 del * e quindi si debba riconoscere il diritto adun permesso di soggiorno per protezione speciale.5.2. La valutazione di cui si è detto è rimessa al prudenteapprezzamento del giudice di merito nel senso che questi dopoavere assunto le pertinenti e aggiornate informazioni alla luce dellequali valutare le allegazioni e gli indicatori di tratta potrebbeconcludere nel senso che gli elementi a disposizione sono13 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14529/2023Numero sezionale 408/2024Numero di raccolta generale 5867/2024Data pubblicazione 05/03/2024insufficienti al fine di ritenere il fatto storico della tratta ovverosono insufficienti alla fine di ritenere l attualità del rischio manondimeno è un giudizio che deve farsi e che non può nonomettersi solo perché la persona si è sottratta al referral o allaaudizione. Anche il rifiuto del referral o la mancata comparizionealla audizione sono tra gli elementi da valutarsi così come devevalutarsi se vi è insanabile contrasto tra la prospettazionedifensiva –di essere vittima di tratta e le dichiarazioni e ilcomportamento complessivamente tenuto dalla parte a questielementi giudice del merito può anche attribuire una portatadecisiva purché la valutazione venga eseguita nel rispetto delleprocedure previste dagli artt. 3 del * 251/2007 e 8 del *25/2008.Nel caso di specie invece questo giudizio è stato totalmenteomesso perché il Tribunale ha ignorato completamente del raccontoidonei a costituire indicatori di tratta.Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazionedella sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Brescia indiversa composizione per un nuovo esame. *accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il decretoimpugnato e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Brescia indiversa composizione cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma il 25/01/2024.Il Presidente* *14 di 14* **accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il decretoimpugnato e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Brescia indiversa composizione cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma il 25/01/2024.Il Presidente* *14 di 14* *