CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05578UR ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2, 5 e 7 bis riqualificato nella sua forma tentata, riducendo solo la pena inflitta; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea interpretazione della legge penale e processuale penale in riferimento alla operazione ermeneutica di diminuzione della pena è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha eliminato la recidiva e il relativo aumento di pena, riducendo anche la misura della sanzione inflitta. 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'illogicità della motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della norma sul concorso di persone non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché inerenti al trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Del tutto generica, invece, la censura relativa all'insussistenza degli elementi del concorso di persone nel reato. 4. Letta la memoria, comunque tardiva, della difesa del ricorrente che si risolve nel ripetere e ribadire i motivi di ricorso. 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci