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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12322/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo tàccoglimento del ricorso con conseguente annullamento con o senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa in data 06/12/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 334, comma 2, cod. pen., perché non punibile per la particolare tenuità del fatto.

2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA]Agostino, ricorre in Cassazione avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento proponendo un unico motivo.

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 334, comma 2, cit., con conseguente illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.2.1.1.

Assume il ricorrente la mancata integrazione degli elementi costituitivi del reato, contestato per avere egli sottratto o comunque disperso beni sottoposti a sequestro in data 18/07/2019 e contestualmente affidati alla sua custodia, dal momento che, in data 25/06/2021, la polizia giudiziaria non aveva potuto eseguire il provvedimento di dissequestro e restituzione risultando tali beni irreperibili.

Si deduce, nel ricorso, che i beni erano, in realtà, di proprietà della madre dell'imputato, che, in qualità di mero dipendente, anche se nominato custode, non aveva alcun interesse a sottrarre o disperdere i beni sottoposti a sequestro.

2.1.2. Si evidenzia, inoltre: a) che la qualifica di custode non implica di per sé la disponibilità concreta del bene sottoposto a vincolo; b) che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto integrato il reato senza accertare se i beni siano divenuti irreperibili prima o dopo l'efficacia del dissequestro, circostanza, questa, che esclude la punibilità ex art. 334 cod. pen., in quanto fa venir meno il presupposto oggettivo del reato, ossia l'esistenza attuale del vincolo; c) che la sentenza ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato sulla base del solo rilievo che per la punibilità è richiesto il dolo generico, mentre costituisce un principio di diritto consolidato che il reato di sottrazione, quando commesso dal custode non proprietario, richiede necessariamente la presenza del dolo specifico consistente nello scopo di favorire il proprietario del bene; d) che, in assenza di elementi che consentano di configurare il ruolo attivo del custode al fine di avvantaggiare il proprietario, la mera mancata vigilanza o custodia negligente del bene sequestrato può eventualmente integrare la diversa e meno grave fattispecie di cui all'art 335 cod. pen. 3.

E' stata depositata memoria scritta con la quale il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve premettersi che sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; la stessa, inoltre, è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può °stare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, Rv. 280226 - 01)

23. Ciò posto, deve altresì osservarsi che, ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendo la stessa intendersi in senso estensivo, sì da includervi anche la persona che abbia l'effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale utilizzatore (Sez. 6, n. 22529 del 27/04/2018, Rv. 273387 - 01)

4. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha considerato quale fosse il tipo di rapporto del ricorrente con l'oggetto del sequestro, non risultando possibile inferirne la natura dall'esame del provvedimento, sebbene si tratti di un dato essenziale ai fini dell'esatta ricostruzione giuridica, anche sotto il profilo della integrazione dell'elemento soggettivo, in quanto il dolo richiesto per la sussistenza del delitto di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro, commesso al solo scopo di favorire il proprietario di esse (art. 334, primo comma, cod. pen.), è specifico e della sua ricorrenza deve essere data adeguata dimostrazione, mentre quello richiesto per la sussistenza dello stesso delitto, commesso dal proprietario della cosa (art. 334, secondo comma, cod. pen.), è generico e consiste nella consapevolezza di agire in contrasto con il vincolo gravante sulla cosa (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Rv. 270483 - 01)

5. Con riferimento alla predetta lacuna motivazionale - che in sede di rinvio dovrà essere colmata alla stregua delle risultanze in atti, ovvero all'esito degli accertamenti reputati necessari - dovrà essere verificata la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, della qualità di proprietario, intesa secondo l'ampia accezione di cui si è appena detto e, dunque, non solo nel senso strettamente coincidente con l'ambito civilistico della nozione, ma anche in quello più ampio, proprio della norma incriminatrice in esame, di soggetto avente la reale disponibilità del bene, di cui sia l'effettivo utilizzatore.

6. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.

P.Q.Msezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Gr enedetti [OSCURATO:PERSONA] /7 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo tàccoglimento del ricorso con conseguente annullamento con o senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa in data 06/12/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 334, comma 2, cod. pen., perché non punibile per la particolare tenuità del fatto. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA]Agostino, ricorre in Cassazione avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento proponendo un unico motivo. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 334, comma 2, cit., con conseguente illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.2.1.1. Assume il ricorrente la mancata integrazione degli elementi costituitivi del reato, contestato per avere egli sottratto o comunque disperso beni sottoposti a sequestro in data 18/07/2019 e contestualmente affidati alla sua custodia, dal momento che, in data 25/06/2021, la polizia giudiziaria non aveva potuto eseguire il provvedimento di dissequestro e restituzione risultando tali beni irreperibili. Si deduce, nel ricorso, che i beni erano, in realtà, di proprietà della madre dell'imputato, che, in qualità di mero dipendente, anche se nominato custode, non aveva alcun interesse a sottrarre o disperdere i beni sottoposti a sequestro. 2.1.2. Si evidenzia, inoltre: a) che la qualifica di custode non implica di per sé la disponibilità concreta del bene sottoposto a vincolo; b) che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto integrato il reato senza accertare se i beni siano divenuti irreperibili prima o dopo l'efficacia del dissequestro, circostanza, questa, che esclude la punibilità ex art. 334 cod. pen., in quanto fa venir meno il presupposto oggettivo del reato, ossia l'esistenza attuale del vincolo; c) che la sentenza ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato sulla base del solo rilievo che per la punibilità è richiesto il dolo generico, mentre costituisce un principio di diritto consolidato che il reato di sottrazione, quando commesso dal custode non proprietario, richiede necessariamente la presenza del dolo specifico consistente nello scopo di favorire il proprietario del bene; d) che, in assenza di elementi che consentano di configurare il ruolo attivo del custode al fine di avvantaggiare il proprietario, la mera mancata vigilanza o custodia negligente del bene sequestrato può eventualmente integrare la diversa e meno grave fattispecie di cui all'art 335 cod. pen. 3. E' stata depositata memoria scritta con la quale il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Deve premettersi che sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; la stessa, inoltre, è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può °stare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, Rv. 280226 - 01) 23. Ciò posto, deve altresì osservarsi che, ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendo la stessa intendersi in senso estensivo, sì da includervi anche la persona che abbia l'effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale utilizzatore (Sez. 6, n. 22529 del 27/04/2018, Rv. 273387 - 01) 4. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha considerato quale fosse il tipo di rapporto del ricorrente con l'oggetto del sequestro, non risultando possibile inferirne la natura dall'esame del provvedimento, sebbene si tratti di un dato essenziale ai fini dell'esatta ricostruzione giuridica, anche sotto il profilo della integrazione dell'elemento soggettivo, in quanto il dolo richiesto per la sussistenza del delitto di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro, commesso al solo scopo di favorire il proprietario di esse (art. 334, primo comma, cod. pen.), è specifico e della sua ricorrenza deve essere data adeguata dimostrazione, mentre quello richiesto per la sussistenza dello stesso delitto, commesso dal proprietario della cosa (art. 334, secondo comma, cod. pen.), è generico e consiste nella consapevolezza di agire in contrasto con il vincolo gravante sulla cosa (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Rv. 270483 - 01) 5. Con riferimento alla predetta lacuna motivazionale - che in sede di rinvio dovrà essere colmata alla stregua delle risultanze in atti, ovvero all'esito degli accertamenti reputati necessari - dovrà essere verificata la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, della qualità di proprietario, intesa secondo l'ampia accezione di cui si è appena detto e, dunque, non solo nel senso strettamente coincidente con l'ambito civilistico della nozione, ma anche in quello più ampio, proprio della norma incriminatrice in esame, di soggetto avente la reale disponibilità del bene, di cui sia l'effettivo utilizzatore. 6. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. P.Q. P.Q.Msezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore      Il PresidenteMaria Gr     enedetti [OSCURATO:PERSONA] /7 3
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