CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42766/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 del TRIBUNALE di CUNEOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cuneo ha assolto per non aver commesso il fatto [OSCURATO:PERSONA] dal reato allo stesso ascritto (artt. 640 cod.pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la predetta decisione per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione e risulta proposto con motivi con i quali è stata contestata la formula dubitativa adottata dal Tribunale e la condanna alle spese del ricorrente. 3. Il ricorso, presentato come appello (non proponibile in considerazione della formula assolutoria secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso il fatto) è inammissibile, atteso che a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, mentre il difensore [OSCURATO:PERSONA] non risulta allo stato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010- 01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018,Zahir,Rv. 274636,Sez. 5, n. 18315 del 25/03/ 2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez. 5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01). 4. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembr