CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 38063/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che ha confermato il provvedimento del GIP dello stesso tribunale che ha applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 628 e 605 cod. pen. (si contesta al ricorrente di essere l'istigatore di una rapina aggravata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali esecutori materiali, nonché [OSCURATO:PERSONA] quale basista, ai danni di un istituto di credito con sequestro di persona del direttore della filiale). Al riguardo deducendo "violazione di legge e vizio di motivazione", censura l'ordinanza impugnata sotto i profili della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari con riguardo al pericolo di reiterazione. Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale del riesame aveva omesso di valutare un elemento nuovo emerso nel corso dell'udienza camerale, costituito dalle dichiarazioni del coindagato Liguori che escludevano il concorso del ricorrente nei reati contestati (il Liguori aveva affermato che il ricorrente si era limitato a presentargli il Graziano). Quanto alle esigenze cautelarí, í precedenti per evasione erano risalenti nel tempo (ben oltre i tre anni) e, dunque, inidonei a fondare un giudizio concreto di recidiva in ordine alla personalità del prevenuto. Inoltre, a differenza degli altri correi per i quali erano stati applicati gli arresti domiciliari, difettava una valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, in termini di certezza o alta probabilità, anche ai fini della concessione di una misura di minor rigore. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 14/9/2021, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. In data 1/10/2021, la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essere entrambe le censure manifestamente infondate, in quanto non scandite da necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4.1. Quanto, infatti, alla gravità indiziaria, il Tribunale, lungi dall'omettere la valutazione delle dichiarazioni a discarico rese dal correo (di cui si dà espressamente atto a pag. 4), ha motivatamente escluso che tale generico propalato fosse idoneo a sminuire la capacità dimostrativa, in termini di gravità indiziaria, della ricostruzione fatta propria dal GIP che indica ricorrente, sulla scorta di precisi e concordanti elementi di prova, quale soggetto che su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe preoccupato di assoldare gli autori materiali e, in particolare, il Liguori conosciuto durante una comune detenzione (vedi pag. 5 e ss.). Al riguardo, si è fatto riferimento al contenuto di chiare intercettazioni telefoniche ove emerge non solo la conoscenza da parte del ricorrente di circostanze attinenti alla commissione della rapina che ne rivelano logicamente il ruolo di soggetto coinvolto (per come comprovato anche dai numerosi contatti telefonici intercorsi con il Líguori che precedono la rapina), ma anche il suo diretto interesse a recuperare parte del bottino, nella parte di sua spettanza, per come anche avvalorato dai chiari riferimenti al plurale utilizzati dal correo Graziano nei dialoghi sulla questione intercorsi con il ricorrente. A fronte di tali puntuali argomentazioni, la censura del ricorrente è del tutto generícO, essendosi questi limitato a dedurre una mera inconsistenza di quanto evidenziato ne provvedimento genetico, omettendo, invece, di confrontarsi con la motivazione del riesame che ha pienamente valorizzato tale compendio anche per sminuire la prospettazione difensiva. 4.2. Quanto alle esigenze cautelari, il richiamo ai precedenti dì evasione, già di per sé significativi trattandosi di ben tre condanne, costituisce nell'ambito della motivazione in ordine alla personalità dell'indagato uno degli elementi su cui si è fondato il pericolo di recidiva, essendosi fatto riferimento anche ad altre cinque condanne annoverate dal ricorrente per furto ed altrettante per altri delitti comuni o contro il patrimonio. A ciò si è aggiunto anche lo status di soggetto dichiarato in passato socialmente pericoloso e sottoposto a misura di prevenzione, nonché privo di lecita attività lavorativa e mezzi di sussistenza. Infine, si è dato anche risalto al ruolo di organizzatore rivestito nella rapina e all'intenzione di programmarne altre con il Graziano per come ricavato da un'intercettazione. Risultano quindi essere stati evocati una pluralità di elementi - con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi - pienamente idonei a dar conto dell'alta probabilità del rischio di recidiva in termini di stretta attualità, nonché dell'adeguatezza della custodia in carcere applicata. Del tutto generico resta infine anche il profilo di doglianza mosso con riguardo al differente trattamento cautelare riservato ai complici, solo enunciato, ma privo di qualunque substrato fattuale ed argomentativo in relazione alla loro specifica personalità ed agli elementi che, a detta del ricorrente, deporrebbero per una identità di posizione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.6. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. 7. La natura non complessa delle questioni affrontate consente al Collegio di disporre che la motivazione della decisione sia redatta in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma i-ter, dísp. att. cod. proc. pen. Motivazione semplificata. Roma, li 1.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]