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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 23833/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30257/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – Oggetto: Sanzioni amministrative R.G.N. 30257/2021 Ud. 12/07/2023CC Sez.

S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 2 di 12 avverso la SENTENZA delTRIBUNALE VENEZIA n. 723/2021 depositata il 22/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 723/2021 del 22 aprile 2021, il Tribunale di Venezia ha respinto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venezia 1091/2019, la quale, a propria volta, aveva respinto il ricorso proposto dalla medesima società avversol’ordinanza-ingiunzione n. 3907/2016 del 7 aprile 2017, con la quale il Comune di Venezia aveva contestato all’opponente la violazione dell’art. 8, L.R.

Veneto n. 29/2007 per omessa presentazione della S.C.I.A. necessaria per l’esercizio dell’attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il Tribunale: − ha disatteso il motivo di gravame con il quale veniva dedotta la nullità della decisione impugnata, per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c., ritenendo che la decisione di prime cure avesse adeguatamente espresso il proprio iter motivazionale; − ha ritenuto provat o , sulla scorta della documentazione in atti e delle deposizioni orali assunte nel giudizio di primo grado, che la società appellante non svolgesse nei propri locali mera attività artigianale di vicinato bensì vera e propria attività di somministrazione di alimenti e bevande, risultando in particolare che nei locali erano presenti anche tavolini che i clienti potevano impiegare per la consumazione dei pasti, Sez.

S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 3 di 12 senza limite di tempo e senza che il consumo immediato costituisse mera attività accessoria rispetto a quella dell’acquisto dei prodotti per l’asporto; − ha disatteso le doglianze con le quali venivano reiterati i motivi di opposizione relativi all’omessa conte stazione immediata della violazione ed alla mancata previa diffida, rilevando che il verbale di accertamento era stato notificato entro i termini di legge e che doveva escludersi la necessità di previa diffida in una ipotesi –come quella in esame – nella quale l’attività era stata svolta senza S.C.I.A.; − ha affermato la irrilevanza della tipologia di attività prevista statutariamente, affermando la rilevanza di quella in concreto esercitatadalla società opponente; − ha ritenuto correttamente applicato dal pr imo giudice il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.

3. Per la cassazione della citata sentenza del Tribunale di Venezia ricorre ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art.380 bis.1, c.p.c. 5.La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., denuncia, testualmente: Sez.

S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 4 di 12 “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 (Definizione di impresa artigiana) della Legge Regionale del Veneto 31 dicembre 1987, N. 67 (Disciplina dell’artigianato).

Violazione dell’art. 112 c.p.c.

Violazione dell’art. 2700 c.c.”.

La ricorrente, dopo aver sottolineato di essere iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Venezia ed annotata con la qualifica di impresa artigiana, argomenta nel senso dellariconducibilità della sua attività nell’ambito dell’art. 3 (Definizione di impresa artigiana) della L.R. 31 dicembre 1987, N. 67, concludendo, quindi, nel senso della sua qualificazione nei termini di attività artigianale e non di esercizio di vicinato.

Si duole, quindi, del fatto che il Tribunale di Venezia abbia assunto la propria decisione in violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il Comune di Venezia non avrebbe allegato e provato che l’attività di somministrazione alimenti e bevande fosse prevalente rispetto all’attività artigianale e comunque di laboratorio.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., deduce, testualmente: “Illegittima e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 241/1990.

Illegittima e/o falsa applicazione degli artt. 8 – 10 L.R. 29/2007.

Illegittimità della Sentenza per mancata applicazione dell’art. 3 (Definizione di impresa artigiana) Legge Regionale 31 dicembre 1987, N. 67 (Disciplina dell’artigianato) e dell'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 4 aprile 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248).

Illegittimità della Sentenza per mancata applicazione della violazione del combinato disposto dell’art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore commerciale) del Decreto Legge 223/2006 Sez.

S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 5 di 12 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale; convertito in L. 248/2006), degli artt. 1 (Oggetto e finalità), 8 (Definizioni), 11 (Requisiti vietati) e 14 (Regimi autorizzatori) del Decreto Legislativo 59/2010(Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), dell’art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche) del Decreto Legge 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; convertito in L. 148/2011), degli artt. 31 (Esercizi commerciali) e 34 (Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante) del Decreto Legge 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici; convertito in L. 214/2011), dell’art. 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese) del Decreto Legge 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività; convertito in L. 27/2012) e degli artt. 12 (Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività) e 41 (Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande) del Decreto Legge 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; convertito in L. 35/2012)”.

La ricorrente, richiamato il disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 4 aprile 2006, n. 223 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sul tema, denuncia un non corretto inquadramento della fattispecie, argomentando nel senso dell’assenza di prova in ordine all’effettuazione di servizio ai tavoli, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione alrichiamato art. 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 4 aprile 2006, n. 223, dalla quale si evincerebbe l’assenza di obbligo di munirsi di autorizzazioni Sez.

S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 6 di 12 per la somministrazione di alimenti con possibilità di consumazione sul posto nell’ipotesi in cui tale attività non sia assistita da servizio ai tavoli.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.

Il ricorso lamentala “illegittimità” della condanna alle spese statuita nella decisione impugnata, in quanto tale pronuncia deve, sempre secondo il ricorrente, essere cassata per effetto della fondatezza dei due precedenti motivi.

In subordine, il ricorso deduce la illegittimità della statuizione ex art. 91 c.p.c.

“alla luce dell’oscillante orientamento del Tribunale di Venezia stesso”.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., prospetta, testualmente: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, c. 1 L. 287/1991, così come richiamato dall’art. 32, c. 1 L. R. 29/2007.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 L. 689/1981.

Violazione degli artt. 1 e 3 L. 241/1990.

Violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.

Si argomenta, in particolare, con la censurache: − il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame che concerneva la determinazione della sanzione; − la sanzione irrogata sa rebbe comunque illegittima perché irrogata in misura superiore al minimo edittale.

2. Rileva il collegio che il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo, invero, pur deducendo formalmente una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si traduce nel concreto in un’ampia contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito, senza in realtà individuare nello specifico le Sez.

S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 7 di 12 affermazioni della decisione impugnata che si porrebbero in contrasto con il dato normativo.

Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., c.p.c. dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).

Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

Ulteriormente, va ribadito che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa Sez.

S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 8 di 12 che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (v., ad es., Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso in esame, invero, la società ricorrente, ben lungi dall’individuare i passaggi argomentativi della decisione impugnata dai quali verrebbe ad emergere il vizio dedotto, procede ad una serie di contestazioni che concernono unicamente la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza del Tribunale di Venezia.

Tali deduzioni si traducono in un inammissibile sindacato della valutazione delle prove operat a dal Tribunal e, ponendosi in conflitto con il principio,enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).

Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), il suo compito non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece essalimitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso Sez.

S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 9 di 12 manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile.

3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile.

Anche in questo caso, infatti, il motivo, dopo il richiamo ad una cospicua serie di fonti normative , di fatto si limita a dedurre che il giudice di merito “non ha correttamente inquadrato la fattispecie di cui è causa” (pag. 9 del ricorso), procedendo poi ad una contestazione delle risultanze testimoniali, in tal modo evidenziando che, ancora una volta, ad essere dedotta – in modo inammissibile – è un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e,cioè, un profilo che è estern o all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso.

Il motivo, infatti, presenta un carattere meramente ipotetico, in quanto finalizzato a prospettare uno scenario alternativo di decisione sulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi dellaricorrente.

È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella che avrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazione delle spese di lite nello scenario di un ipotetico - auspicato - diverso esito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibile motivo di doglianza– non censurandosi nel concreto la decisione sulla spese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c. -ma una semplice prospettazione alternativa, destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altri motivi di ricorso – rendendosi in quel caso necessaria una nuova Sez.

S2 - R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 10 di 12 statuizione sulle spese - o, in caso di rigetto dei motivi medesimi, a risultare inammissibile per radicale carenza di autonomia.

Quanto al rapido cenno (pag. 24) col quale la società ricorrente sembra dolersi della mancata compensazione delle spese di lite , l’inammissibilità scaturisce dall’assoluta genericità della dedotta violazione di legge, essendo sul punto sufficiente rammentare che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005).

5. Il quarto motivo di ricorso, infine, è infondato.

Questa Corte, infatti, ha reiteratamente chiarito che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).

Nel caso in esame, la motivazione della decisione risulta avere comunque operato una valutazione della fattispecie concreta anche in relazione alla quantificazione della sanzione, valendo in ogni caso il Sez.

S2 - R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 11 di 12 principio per cui,in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che, peraltro, il giudice sia tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, e senza che la Corte di cassazione possa censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 4844 del 23/02/2021; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9255 del 17/04/2013).

6. Il ricorso deve , quindi , essere respinto, con conseguente condanna della societàricorrente alla rifusione in favore d el Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna laricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del presente giudizio, liquidatein € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come perlegge.

Sez.

S2 - R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 12 di 12 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30257/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – Oggetto: Sanzioni amministrative R.G.N. 30257/2021 Ud. 12/07/2023CC Sez. S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 2 di 12 avverso la SENTENZA delTRIBUNALE VENEZIA n. 723/2021 depositata il 22/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 723/2021 del 22 aprile 2021, il Tribunale di Venezia ha respinto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venezia 1091/2019, la quale, a propria volta, aveva respinto il ricorso proposto dalla medesima società avversol’ordinanza-ingiunzione n. 3907/2016 del 7 aprile 2017, con la quale il Comune di Venezia aveva contestato all’opponente la violazione dell’art. 8, L.R. Veneto n. 29/2007 per omessa presentazione della S.C.I.A. necessaria per l’esercizio dell’attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande. 2. Il Tribunale: − ha disatteso il motivo di gravame con il quale veniva dedotta la nullità della decisione impugnata, per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c., ritenendo che la decisione di prime cure avesse adeguatamente espresso il proprio iter motivazionale; − ha ritenuto provat o , sulla scorta della documentazione in atti e delle deposizioni orali assunte nel giudizio di primo grado, che la società appellante non svolgesse nei propri locali mera attività artigianale di vicinato bensì vera e propria attività di somministrazione di alimenti e bevande, risultando in particolare che nei locali erano presenti anche tavolini che i clienti potevano impiegare per la consumazione dei pasti, Sez. S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 3 di 12 senza limite di tempo e senza che il consumo immediato costituisse mera attività accessoria rispetto a quella dell’acquisto dei prodotti per l’asporto; − ha disatteso le doglianze con le quali venivano reiterati i motivi di opposizione relativi all’omessa conte stazione immediata della violazione ed alla mancata previa diffida, rilevando che il verbale di accertamento era stato notificato entro i termini di legge e che doveva escludersi la necessità di previa diffida in una ipotesi –come quella in esame – nella quale l’attività era stata svolta senza S.C.I.A.; − ha affermato la irrilevanza della tipologia di attività prevista statutariamente, affermando la rilevanza di quella in concreto esercitatadalla società opponente; − ha ritenuto correttamente applicato dal pr imo giudice il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. 3. Per la cassazione della citata sentenza del Tribunale di Venezia ricorre ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art.380 bis.1, c.p.c. 5.La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., denuncia, testualmente: Sez. S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 4 di 12 “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 (Definizione di impresa artigiana) della Legge Regionale del Veneto 31 dicembre 1987, N. 67 (Disciplina dell’artigianato). Violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione dell’art. 2700 c.c.”. La ricorrente, dopo aver sottolineato di essere iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Venezia ed annotata con la qualifica di impresa artigiana, argomenta nel senso dellariconducibilità della sua attività nell’ambito dell’art. 3 (Definizione di impresa artigiana) della L.R. 31 dicembre 1987, N. 67, concludendo, quindi, nel senso della sua qualificazione nei termini di attività artigianale e non di esercizio di vicinato. Si duole, quindi, del fatto che il Tribunale di Venezia abbia assunto la propria decisione in violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il Comune di Venezia non avrebbe allegato e provato che l’attività di somministrazione alimenti e bevande fosse prevalente rispetto all’attività artigianale e comunque di laboratorio. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., deduce, testualmente: “Illegittima e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 241/1990. Illegittima e/o falsa applicazione degli artt. 8 – 10 L.R. 29/2007. Illegittimità della Sentenza per mancata applicazione dell’art. 3 (Definizione di impresa artigiana) Legge Regionale 31 dicembre 1987, N. 67 (Disciplina dell’artigianato) e dell'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 4 aprile 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248). Illegittimità della Sentenza per mancata applicazione della violazione del combinato disposto dell’art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore commerciale) del Decreto Legge 223/2006 Sez. S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 5 di 12 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale; convertito in L. 248/2006), degli artt. 1 (Oggetto e finalità), 8 (Definizioni), 11 (Requisiti vietati) e 14 (Regimi autorizzatori) del Decreto Legislativo 59/2010(Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), dell’art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche) del Decreto Legge 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; convertito in L. 148/2011), degli artt. 31 (Esercizi commerciali) e 34 (Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante) del Decreto Legge 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici; convertito in L. 214/2011), dell’art. 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese) del Decreto Legge 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività; convertito in L. 27/2012) e degli artt. 12 (Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività) e 41 (Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande) del Decreto Legge 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; convertito in L. 35/2012)”. La ricorrente, richiamato il disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 4 aprile 2006, n. 223 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sul tema, denuncia un non corretto inquadramento della fattispecie, argomentando nel senso dell’assenza di prova in ordine all’effettuazione di servizio ai tavoli, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione alrichiamato art. 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 4 aprile 2006, n. 223, dalla quale si evincerebbe l’assenza di obbligo di munirsi di autorizzazioni Sez. S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 6 di 12 per la somministrazione di alimenti con possibilità di consumazione sul posto nell’ipotesi in cui tale attività non sia assistita da servizio ai tavoli. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Il ricorso lamentala “illegittimità” della condanna alle spese statuita nella decisione impugnata, in quanto tale pronuncia deve, sempre secondo il ricorrente, essere cassata per effetto della fondatezza dei due precedenti motivi. In subordine, il ricorso deduce la illegittimità della statuizione ex art. 91 c.p.c. “alla luce dell’oscillante orientamento del Tribunale di Venezia stesso”. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., prospetta, testualmente: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, c. 1 L. 287/1991, così come richiamato dall’art. 32, c. 1 L. R. 29/2007. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 L. 689/1981. Violazione degli artt. 1 e 3 L. 241/1990. Violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”. Si argomenta, in particolare, con la censurache: − il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame che concerneva la determinazione della sanzione; − la sanzione irrogata sa rebbe comunque illegittima perché irrogata in misura superiore al minimo edittale. 2. Rileva il collegio che il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo, invero, pur deducendo formalmente una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si traduce nel concreto in un’ampia contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito, senza in realtà individuare nello specifico le Sez. S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 7 di 12 affermazioni della decisione impugnata che si porrebbero in contrasto con il dato normativo. Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., c.p.c. dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Ulteriormente, va ribadito che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa Sez. S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 8 di 12 che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (v., ad es., Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Nel caso in esame, invero, la società ricorrente, ben lungi dall’individuare i passaggi argomentativi della decisione impugnata dai quali verrebbe ad emergere il vizio dedotto, procede ad una serie di contestazioni che concernono unicamente la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza del Tribunale di Venezia. Tali deduzioni si traducono in un inammissibile sindacato della valutazione delle prove operat a dal Tribunal e, ponendosi in conflitto con il principio,enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), il suo compito non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece essalimitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso Sez. S2 -R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 9 di 12 manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. 3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile. Anche in questo caso, infatti, il motivo, dopo il richiamo ad una cospicua serie di fonti normative , di fatto si limita a dedurre che il giudice di merito “non ha correttamente inquadrato la fattispecie di cui è causa” (pag. 9 del ricorso), procedendo poi ad una contestazione delle risultanze testimoniali, in tal modo evidenziando che, ancora una volta, ad essere dedotta – in modo inammissibile – è un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e,cioè, un profilo che è estern o all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). 4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Il motivo, infatti, presenta un carattere meramente ipotetico, in quanto finalizzato a prospettare uno scenario alternativo di decisione sulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi dellaricorrente. È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella che avrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazione delle spese di lite nello scenario di un ipotetico - auspicato - diverso esito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibile motivo di doglianza– non censurandosi nel concreto la decisione sulla spese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c. -ma una semplice prospettazione alternativa, destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altri motivi di ricorso – rendendosi in quel caso necessaria una nuova Sez. S2 - R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 10 di 12 statuizione sulle spese - o, in caso di rigetto dei motivi medesimi, a risultare inammissibile per radicale carenza di autonomia. Quanto al rapido cenno (pag. 24) col quale la società ricorrente sembra dolersi della mancata compensazione delle spese di lite , l’inammissibilità scaturisce dall’assoluta genericità della dedotta violazione di legge, essendo sul punto sufficiente rammentare che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005). 5. Il quarto motivo di ricorso, infine, è infondato. Questa Corte, infatti, ha reiteratamente chiarito che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018). Nel caso in esame, la motivazione della decisione risulta avere comunque operato una valutazione della fattispecie concreta anche in relazione alla quantificazione della sanzione, valendo in ogni caso il Sez. S2 - R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 11 di 12 principio per cui,in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che, peraltro, il giudice sia tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, e senza che la Corte di cassazione possa censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 4844 del 23/02/2021; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9255 del 17/04/2013). 6. Il ricorso deve , quindi , essere respinto, con conseguente condanna della societàricorrente alla rifusione in favore d el Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del presente giudizio, liquidatein € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come perlegge. Sez. S2 - R.G. 30257/2021 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 12 di 12 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
Sentenza Cassazione n. 23833/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris