CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 marzo 1950
Cassazione n. 38598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con la rideternninazione della durata della reclusione e delle pene accessorie in mesi quattro di reclusione; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma, nel corpo della propria memoria, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 aprile 2021 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia in data 20 settembre 2019 resa dal G.u.p. del Tribunale di Roma all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - che aveva interposto gravame - dall'imputazione di i bancarotta impropria da operazioni dolose (capo 2 della rubrica) perché il fatto non costituisce reato e, riqualificata come bancarotta semplice la condotta a lui contestata (al capo 3. della rubrica) sub specie della bancarotta fraudolenta documentale, esclusa l'aggravante ritenuta dal primo Giudice e tenuto conto delle già concesse circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena principale e ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari nella medesima misura. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b) e c), e 441 cod. proc. pen. - si è dedotto che la Corte di Appello, nel determinare la pena principale e le pene accessorie, non avrebbe applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato, rito di cui non vi sarebbe menzione in nessun passo del provvedimento di appello; e da ciò sarebbe conseguita la nullità in parte qua della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e a cagione della mancata indicazione del motivo per cui la pena per il reato di cui all'art. 217 legge fall. è stata determinata in nove mesi di reclusione rispetto al minimo edittale di sei mesi, nonostante nella motivazione della sentenza si dia conto del «comportamento positivo» del [OSCURATO:PERSONA] (tanto che sono state escluse la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nonché condotte distrattive, è stata resa la statuizione assolutoria in ordine al reato di cui al capo 2 ed è stato derubricato in bancarotta semplice il fatto di cui al capo 3). [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo ricorso è fondato, nei termini che si espongono, e deve essere accolto; è, invece, inammissibile il secondo motivo. 1. La disamina di quest'ultimo deve precedere logicamente quella del primo motivo. Deve anzitutto osservarsi che il secondo motivo è del tutto erroneo allorché si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche: all'esito del giudizio di appello non è residuata alcuna circostanza aggravante (segnatamente l'aver commesso più fatti di bancarotta, che il G.u.p. aveva ritenuto) rispetto alla quale compiere il giudizio di bilanciamento e le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute nella loro massima estensione, riducendo la pena base di un terzo (da nove mesi a sei mesi di reclusione). Quanto poi alla determinazione della pena base in nove mesi che la Corte di appello - entro uno spazio edittale compreso tra sei mesi e tre anni (cfr. art. 217 legge fall.) - ha ritenuto «equa», deve osservarsi che è «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale» a richiedere «una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01), laddove «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), caso in cui è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 5, n. 11329/2019, cit.). E deve aggiungersi che le allegazioni del ricorrente al riguardo sono del tutto generiche e inconducenti, allorché hanno richiamato il «comportamento positivo» attribuito al [OSCURATO:PERSONA] e la concessione delle circostanze attenuanti generiche (che non è ex se in contraddizione con la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale: cfr. già Sez. 6, n. 1694 del 22/12/1998 - dep. 1999, Esposito, Rv. 212505 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 8634 del 22/02/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234744 - 01) e fatto riferimento alla sua assoluzione per altri capi di imputazione (ivi compresa la bancarotta fraudolenta distrattiva per cui ha riportato pronuncia liberatoria in primo grado) e alla qualificazione di quello per cui è condanna ai sensi dell'art. 217 cit. (da cui consegue, per l'appunto, l'irrogazione della pena entro lo spazio edittale posto da questa norma). Pertanto, il secondo motivo di ricorso è inammissibile 2. In ordine al primo motivo si rileva che la Corte di appello ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il solo delitto di bancarotta semplice; e, nel determinare la durata della reclusione, ha fissato la pena base in nove mesi, riducendola a sei mesi in applicazione delle circostanze attenuanti generiche già concesse dal primo Giudice. E quanto alla durata delle pena accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall., - ha espressamente affermato che essa vada «equiparata alla pena principale». Dunque, in effetti, il Giudice distrettuale non ha operato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.). Ne discende l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, con la rideterminazione della pena principale in mesi quattro di reclusione e della durata delle pene accessorie fallimentari in mesi quattro, non implicando tale decisione alcuna valutazione di merito (art. 620, lett. I), cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena principale in mesi quattro di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari in mesi quattro.