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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 43792/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo Z1 alla recidiva e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante indicata; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con cui sono state spiegate le ragioni per le quali si è ritenuto di escludere la invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva, sulla cui sussistenza nulla di specifico è stato dedotto, nemmeno in appello (pag. 2 sentenza); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso !Rioma, il 14 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo Z1 alla recidiva e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante indicata; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con cui sono state spiegate le ragioni per le quali si è ritenuto di escludere la invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva, sulla cui sussistenza nulla di specifico è stato dedotto, nemmeno in appello (pag. 2 sentenza); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso !Rioma, il 14 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 43792/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris