CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 28286/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 1562/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei legali rappresentanti, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2264/2016 depositata in data 23/12/2016 e non notificata; DEFINIZIONE AGEVOLATAudita la relazione della causa nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana (CTR) ha respinto l'appello avverso la sentenza n. 550/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia (CTP) , che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento con cui veniva determinatoa fini Iva e Irap un maggior reddito d'impresa per l'anno 2010 con applicazione di sanzioni, e contro gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci, ritenendo la società l’effettiva titolare dei redditi percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] derivanti dall’esercizio dell’attività di palestra. 2. Avverso la sentenza della CTR toscana l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi. Icontribuenti resistono con controricorso. 3. Con ordinanza depositata in data 27/02/2019 la causa è stata sospesa e rinviata a nuovo ruolo in virtù d i istanza ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018conv. dalla l. n. 136 del 2018 . La causa è statafissata per l’adunanza camerale del 1 0/09/2024, in occasione della quale i controricorrenti hanno depositato memoria, con allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i l primo motivo l’Agenzia delle E ntrate ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 4, c od. proc. civ., «nullità della sentenza per mancanza di motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2,n. 4 c.p.c. e dell'art. 36 del d . l gs. n. 546/92» , lamentando il vizio processuale determinato dalla mera apparenza della motivazione della sentenza della CTR.Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c od. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., avendo la CTR del tutto omesso di valutare i plurimi elementi indiziari offerti al fine di sostenere la natura meramente interposta della ASD, interposizione che era a fondamento della ripresa tributaria. 2. In data 30luglio 2024 tutti i contribuenti (società e soci) hanno depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv.dalla l. n. 136 del 2018, corredata della quietanza di pagamento della prima ed unica rata, per i soci, e delle quattro rate per la società, cui non ha fatto seguito alcun diniego. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha infatti notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. 3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. dalla l. n. 136 del 2018. In ragione della qualità di ricorrente dell’Agenzia delle Entrate e della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. doppio contributo unificato , applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il processo