CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 aprile 1986
Cassazione n. 11226/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' YACOUBA nato il 16/04/1986 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dalla ricorrente è manifestamente infondato atteso che nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2„ cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022 Rv. 284164 ); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte