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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06931/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TARANTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Taranto - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha dichiarato inammissibile l'istanza di continuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], per i reati accertati con due sentenze ivi indicate, osservando che l'istanza costituisce riproposizione di analoga istanza ex art. 671 cod. proc. pen. che, pur chiedendo il riconoscimento del vincolo tra più numerosi reati, in subordine aveva chiesto l'unificazione proprio dei reati interessati dall'istanza in esame, prospettando i medesimi elementi di valutazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., e il correlato vizio di motivazione, nella triplice esplicazione normativa, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.1 II ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto operativa la preclusione da precedente giudicato esecutivo, senza considerare l'elemento di novità rappresentato dall'intervenuto mutamento giurisprudenziale invocato a fondamento della continuazione.

Invero, l'esegesi di legittimità ha affermato che il mutamento giurisprudenziale costituisce "nuovo elemento di diritto" idoneo a superare la preclusione di cui all'art. 666 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18288 del 2010, Sez. 1, n. 6143 del 13/1/2021).

2.2. Gli elementi di novità derivanti dal mutamento giurisprudenziale sono stati indicati nell'interpretazione dell'istituto della continuazione emergente dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo.

2.3. A seguito della requisitoria del Procuratore generale, il difensore ha presentato una memoria in cui ribadisce le argomentazioni illustrate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il presente incidente di esecuzione è reiterativo di precedente istanza già rigettata, basata sul medesimo petitum - richiesta di unificazione dei reati perché commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso - e sulla prospettazione dei medesimi elementi che sono già stati ritenuti inconferenti nel precedente incidente di esecuzione, risultando dunque mera riproposizione di una richiesta già rigettata, sicché con piena ragione il giudice dell'esecuzione ne ha dichiarato la inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.1.2.

Non osta a tale esito l'invocazione di un intervenuto mutamento giurisprudenziale, che viene genericamente indicato nel principio posto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074.

Invero, tale pronuncia non ha introdotto innovazioni interpretative in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, bensì ha specificato quali debbano ritenersi gli indicatori di tale istituto, in linea con la precedente elaborazione giurisprudenziale, da ritenersi validi tanto in sede di cognizione che in sede esecutiva.

E, ad escludere il rilievo che - del tutto genericamente - vorrebbe trarne il ricorrente in senso a lui favorevole, si rileva che detta pronuncia ha ristretto il campo di rilevabilità della continuazione, affermando la necessità di «una rigorosa e approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere real:i della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni.».

Peraltro, detta sentenza è precedente all'istanza originaria dello Scialpi (infatti, il primo rigetto del giudice dell'esecuzione è stato emesso il 17/9/2019), sicché non potrebbe assumersi che i principi di diritto ivi affermati fossero sconosciuti all'epoca di presentazione della prima istanza.

Né, si ribadisce, il ricorrente ha specificato per quali profili l'invocata pronuncia avrebbe inciso sulla concreta situazione dello Scialpi, così inducendo a ribaltare la valutazione negativa del primo giudice dell'esecuzione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e c:ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 3 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TARANTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Taranto - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha dichiarato inammissibile l'istanza di continuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], per i reati accertati con due sentenze ivi indicate, osservando che l'istanza costituisce riproposizione di analoga istanza ex art. 671 cod. proc. pen. che, pur chiedendo il riconoscimento del vincolo tra più numerosi reati, in subordine aveva chiesto l'unificazione proprio dei reati interessati dall'istanza in esame, prospettando i medesimi elementi di valutazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., e il correlato vizio di motivazione, nella triplice esplicazione normativa, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.1 II ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto operativa la preclusione da precedente giudicato esecutivo, senza considerare l'elemento di novità rappresentato dall'intervenuto mutamento giurisprudenziale invocato a fondamento della continuazione. Invero, l'esegesi di legittimità ha affermato che il mutamento giurisprudenziale costituisce "nuovo elemento di diritto" idoneo a superare la preclusione di cui all'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18288 del 2010, Sez. 1, n. 6143 del 13/1/2021). 2.2. Gli elementi di novità derivanti dal mutamento giurisprudenziale sono stati indicati nell'interpretazione dell'istituto della continuazione emergente dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo. 2.3. A seguito della requisitoria del Procuratore generale, il difensore ha presentato una memoria in cui ribadisce le argomentazioni illustrate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il presente incidente di esecuzione è reiterativo di precedente istanza già rigettata, basata sul medesimo petitum - richiesta di unificazione dei reati perché commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso - e sulla prospettazione dei medesimi elementi che sono già stati ritenuti inconferenti nel precedente incidente di esecuzione, risultando dunque mera riproposizione di una richiesta già rigettata, sicché con piena ragione il giudice dell'esecuzione ne ha dichiarato la inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.1.2. Non osta a tale esito l'invocazione di un intervenuto mutamento giurisprudenziale, che viene genericamente indicato nel principio posto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074. Invero, tale pronuncia non ha introdotto innovazioni interpretative in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, bensì ha specificato quali debbano ritenersi gli indicatori di tale istituto, in linea con la precedente elaborazione giurisprudenziale, da ritenersi validi tanto in sede di cognizione che in sede esecutiva. E, ad escludere il rilievo che - del tutto genericamente - vorrebbe trarne il ricorrente in senso a lui favorevole, si rileva che detta pronuncia ha ristretto il campo di rilevabilità della continuazione, affermando la necessità di «una rigorosa e approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere real:i della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni.». Peraltro, detta sentenza è precedente all'istanza originaria dello Scialpi (infatti, il primo rigetto del giudice dell'esecuzione è stato emesso il 17/9/2019), sicché non potrebbe assumersi che i principi di diritto ivi affermati fossero sconosciuti all'epoca di presentazione della prima istanza. Né, si ribadisce, il ricorrente ha specificato per quali profili l'invocata pronuncia avrebbe inciso sulla concreta situazione dello Scialpi, così inducendo a ribaltare la valutazione negativa del primo giudice dell'esecuzione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c:ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 3 febbraio 2
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