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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09913/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa, per la commissione dei reati di cui ai capi A e B. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato per il riconoscimento della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce dell'effettivo disvalore delle condotte illecite contestate all'imputato ai capi A e B della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, relativamente al trattamento sanzionatorio, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Genova nel rispetto delle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).

La Corte di appello di Genova, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi il 28/11/2019, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non sono nemmeno contestati dall'imputato, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle ipotesi di reato di cui ai capi A e B della rubrica.

In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale genovese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente, anche in considerazione dei precedenti penali del ricorrente e del suo comportamento processuale, che imponevano di applicare la recidiva e di escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /ilto ichVia chi -494411 DEP° t IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa, per la commissione dei reati di cui ai capi A e B. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato per il riconoscimento della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce dell'effettivo disvalore delle condotte illecite contestate all'imputato ai capi A e B della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, relativamente al trattamento sanzionatorio, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Genova nel rispetto delle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Genova, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi il 28/11/2019, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non sono nemmeno contestati dall'imputato, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle ipotesi di reato di cui ai capi A e B della rubrica. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale genovese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente, anche in considerazione dei precedenti penali del ricorrente e del suo comportamento processuale, che imponevano di applicare la recidiva e di escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /ilto ichVia chi -494411 DEP° t IN
Sentenza Cassazione n. 09913/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris