CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 24775/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9609/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 1 [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 35/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1471/2022 depositata il 17/10/2022. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che occorre provvedere sulle spese, in difetto di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente a pagare la somma di € 11.800,00, oltre accessori di legge, alla controricorrente a titolo di spese processuali. Così deciso in Roma,il 13.9.2024 [OSCURATO:PERSONA]